Risoluzione Agenzia Entrate n. 303 del 13.09.2002

Istituzione dei codici tributo - Articolo 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 303 del 13.09.2002

L'art. 5 del del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 stabilisce che i crediti d'imposta previsti dalle disposizioni di legge vigenti possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti dalle stesse disposizioni di legge.
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 1 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2002, n. 183, determina per l'anno 2002 il limite degli oneri finanziari previsti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al credito d'imposta per le assunzioni dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, a fronte di detti crediti, comunicato con decreto interdirigenziale del 1 agosto 2002, del Ragioniere Generale dello Stato, del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha indotto l'Agenzia, al fine di impedirne l'indebito utilizzo (risoluzione n. 302/E del 12 settembre 2002), a sospendere l'operatività dei codici tributo "6732" e "6733", utilizzabili sul modello di versamento "F 24".
Tutto ciò premesso, allo scopo di consentire la fruizione del credito d'imposta a coloro che hanno realizzato il presupposto entro il 30 giugno 2002, vengono istituiti i seguenti codici di tributo:
6744 "credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione i cui presupposti sono maturati entro la data del 30 giugno 2002" - Art. 7 della legge 23 dicembre 2002, n. 388"
6745 "ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione i cui presupposti sono maturati entro la data del 30 giugno 2002" - Art. 7 della legge 23 dicembre 2002, n. 388".

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