Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Mandato senza rappresentanza - Deducibilità spese per servizi telefonici - Articolo 102, ultimo comma, del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 309 del 21.07.2008
Con istanza d'interpello presentata in data 5 novembre 2007, la ALFA S.r.l., di seguito "la Società", ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta individuazione del trattamento tributario applicabile, ai fini Ires, alle spese per servizi telefonici, di cui all'articolo 102, ultimo comma, del Tuir, sostenute in qualità di mandatario senza rappresentanza del gruppo societario di cui fa parte.
Quesito
La Società istante, esercente attività informatica, svolge anche attività di gestione della telefonia per le società del gruppo a cui essa appartiene.
A fronte del servizio reso alle consociate, la Società precisa che "riceve fatture da parte del fornitore gestore telefonico, che riaddebita alle singole società del gruppo maggiorate di una quota a copertura delle spese di gestione".
Tanto premesso, la Società chiede di conoscere se, in relazione alle spese telefoniche sostenute per conto delle società del gruppo e oggetto di riaddebito a queste ultime, il limite di deducibilità previsto dall'articolo 102, ultimo comma, del Tuir operi direttamente nei suoi confronti ovvero in capo alle società del gruppo sue clienti.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
La Società istante è del parere che, con riferimento alle spese telefoniche sostenute per le società del gruppo e oggetto di riaddebito, il limite di deducibilità previsto dall'articolo 102, ultimo comma, del Tuir, operi in capo alle predette società.
Parere della Direzione
L'articolo 102, ultimo comma, del Tuir, così come modificato dall'articolo 1, comma 401, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), stabilisce che "le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali, per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento".
Si ricorda che in origine il regime di parziale indeducibilità interessava le sole spese sostenute per servizi di telefonia mobile, per le quali la norma fissava una soglia di deducibilità del 50 per cento; questa percentuale è stata, successivamente, elevata all'80 per cento e, da ultimo, estesa ai costi per servizi di telefonia fissa per i quali vigeva, originariamente, un regime di integrale deducibilità.
Il legislatore della Finanziaria 2007, fissando un criterio omogeneo di deducibilità delle spese per i servizi di telefonia (fissa e mobile), ha inteso introdurre una oggettiva presunzione di legge di un utilizzo promiscuo dei servizi in parola.
Con riferimento alla fattispecie prospettata, si osserva che la Società è chiamata ad operare in qualità di mandatario senza rappresentanza al fine di acquistare servizi di telefonia in nome proprio e per conto delle società del gruppo a cui appartiene.
Al riguardo, si fa presente che nel "mandato all'acquisto" trova applicazione la regola in base alla quale il mandante è il soggetto che rimane effettivamente inciso dal costo di acquisto "provvisoriamente" sostenuto dal mandatario. Solo per il mandante, quindi, tale costo costituisce un componente negativo che può essere portato in deduzione dal reddito di impresa nei limiti e alle condizioni stabilite dal Tuir.
In sostanza, dunque, gli esborsi sostenuti dalla Società in qualità di mandataria, nell'espletamento dei propri obblighi a contrarre con il gestore di telefonia per conto delle società del gruppo, non rappresentano dal punto di vista economico costi propri, ma mere movimentazioni finanziarie; allo stesso modo i successivi rimborsi da parte delle singole società del gruppo non rappresentano ricavi.
Questi ultimi, più precisamente, sono costituiti dalle provvigioni pattuite che costituiscono i componenti positivi rilevanti nella determinazione del reddito imponibile del mandatario senza rappresentanza.
La Società, infatti, si limita a ribaltare sui soggetti per conto dei quali ha agito il risultato economico delle operazioni concluse, maggiorato dell'importo spettante a titolo di compenso per l'attività prestata (cfr. risoluzione n. 377/E del 2 dicembre 2002).
Tanto premesso la scrivente ritiene che la società mandataria, non essendo gravata dal costo relativo alle spese telefoniche sostenute nell'interesse delle altre società del proprio gruppo, non subirà la limitazione alla deducibilità prevista dall'articolo 102, ultimo comma, del Tuir che, d'altra parte, troverà applicazione in capo alle società mandanti.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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