Risoluzione Agenzia Entrate n. 31 del 11.02.2003

Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive. Art. 5 Decreto Legge del 24 dicembre 2002, n. 282. Istituzione codice tributo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 31 del 11.02.2003

L'articolo 5 del decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282, prevede che "i soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che nell'anno 2002 non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile e non imponibile, possano sanare tutte le irregolarità commesse negli anni precedenti al 2002, derivanti dalla omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e/o delle dichiarazioni dei redditi di impresa e di lavoro autonomo con importi pari a zero, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
Il versamento, ai sensi dell'art. 5 d.l. 282/2002, è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E' esclusa la compensazione.
Al fine di consentire la definizione della decritta irregolarità è istituito il codice tributo:
. "8007", denominato: "Chiusura delle partite IVA inattive - Art. 5 decreto legge 24/12/2002, n. 282."
Nel modello "F24" i codici sono esposti nella "Sezione Erario" con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua il versamento nella colonna "anno di riferimento".

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