Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive previste dalla Finanziaria 2002. Articoli 4, 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Risoluzione Agenzia Entrate n. 31 del 31.01.2002
L'art. 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento le riserve e i fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 4, l'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2001 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice-tributo:
1807 denominato: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta. Art. 4 della legge n. 448/2001".
L'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la possibilità di assumere quale valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1 gennaio 2002 della frazione del patrimonio netto della società determinato sulla base di una perizia giurata di stima.
Sul valore della partecipazione, come rilevato dalla perizia, va pagata una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari rispettivamente al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002 e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis).
L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 settembre 2002 e, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge n. 448/2001, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice-tributo:
1808 denominato: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. Art. 5 della legge n. 448/2001".
L'art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1 gennaio 2002 determinato sulla base di una perizia giurata di stima.
Sul valore del terreno, come rilevato dalla perizia, va pagata una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 4 per cento.
L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 settembre 2002 e, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge n. 448/2001, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice-tributo:
1809 denominato: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Art. 7 della legge n. 448/2001".
Per quanto riguarda, infine, la compilazione del modello F24, si fa presente che i suddetti codici-tributo devono essere esposti nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme riscosse vanno imputate ai seguenti capitoli del bilancio dello Stato:
Codici-tributo | Capo | Capitolo |
1807 | 6 | 1070 |
1808 | 6 | 1062 |
1809 | 6 | 1063 |
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