Istanza di interpello - ALFA Hotel - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Soggetto non residente. Territorialità operazioni di intermediazione - Articolo 7, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 312 del 21.07.2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente
QUESITO
La società istante, con sede in Madrid, acquista, in nome proprio, servizi di prenotazione alberghiera che offre, in esclusiva, alle agenzie di viaggi in tutto il mondo.
I servizi non sarebbero riconducibili ai "pacchetti turistici" in quanto consistono nella sola prenotazione alberghiera.
Le Agenzie accedono, mediante la propria password ad un sistema riservato di prenotazione alberghiera di ALFA Hotel, denominato "Beta System" e, se utilizzano il servizio, ottengono uno sconto del 10%, sul prezzo di listino praticato dagli albergatori, che rappresenta, per le stesse agenzie, la commissione per l'intermediazione che a loro volta effettuano nei confronti dei propri clienti.
La società dispone di due uffici di rappresentanza in Italia che svolgono esclusivamente attività di promozione. La centrale di prenotazione, che gestisce il sistema operativo, è ubicata presso la sede legale della società a Madrid.
La società, che non si è identificata, ai fini IVA, in Italia, chiede quale sia il corretto trattamento fiscale dell'attività esercitata qualora le prenotazioni provengano da agenzie di viaggio con sede in Italia.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
In premessa l'istante afferma che le sedi di Roma e Milano non costituiscono stabile organizzazione in quanto l'attività in esse svolta è preparatoria o ausiliaria a quella principale, poiché consiste nella raccolta di informazioni e nella valorizzazione dell'impresa e del marchio.
Al contrario, le prenotazioni sono gestite dal centro operativo che si trova a Madrid; la società istante, pertanto, ritiene che, ai sensi della Direttiva 2002/38/CE, recepita nel D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 273, quando la richiesta di prenotazione alberghiera avviene da parte di un'agenzia di viaggi con sede in Italia la predetta operazione sia tassabile nel territorio dello Stato tramite emissione di autofattura da parte del cliente.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Occorre, preliminarmente, rilevare che dalla descrizione fornita dalla Società istante emerge che l'attività svolta dalla stessa consiste nell'acquisto in proprio della disponibilità di camere di albergo (prenotazione alberghiera) e nella rivendita dello stesso servizio alle agenzie di viaggio.
Da ciò deriva che ALFA Hotel non svolge una mera attività di intermediazione ma, di fatto, acquista e rivende (in proprio nome e conto) servizi alberghieri, per la cui commercializzazione si serve della rete internet.
Nello svolgimento di tale attività, la circostanza che le "prenotazioni alberghiere" effettuate dalle agenzie di viaggio avvengono esclusivamente attraverso un sistema ad esse riservato sulla rete internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato come "commercio elettronico". Infatti, il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come un mezzo di comunicazione equiparabile, per ciò che qui interessa, ad un telefono o ad un fax.
Invero, le prestazioni di commercio elettronico, come precisato dall'articolo 11 del regolamento CE n. 1777/2005, vanno individuate nei "servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell'informazione, impossibile da garantire".
Nel caso di specie, invece, come sopra chiarito, trattasi di fornitura di servizi alberghieri, cioè di prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni immobili, che, sotto il profilo della territorialità, sono disciplinate dall'articolo 7, quarto comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr articolo 45 della direttiva 2006/112/CE), per cui sono da considerare soggette ad IVA in Italia, qualora la prenotazione alberghiera si riferisca ad alberghi ubicati nel territorio dello Stato.
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle prestazioni predette, si sottolinea che ogni valutazione in merito alla sussistenza o meno di stabili organizzazioni in Italia del soggetto istante presuppone un accertamento di fatto non esercitabile dall'Agenzia in sede di interpello, istituto, quest'ultimo, volto alla determinazione della portata e dell'ambito operativo delle norme tributare (cfr. articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212).
La scrivente, pertanto, considerato che la società spagnola ha dichiarato di non avere stabili organizzazioni, di non aver nominato un rappresentante fiscale e di non essersi direttamente identificata in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter del citato D.P.R. n. 633 del 1972, gli obblighi relativi ai servizi resi alle agenzie di viaggio italiane sono dalle medesime adempiuti in applicazione dei principi contenuti nel terzo comma dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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