Risoluzione Agenzia Entrate n. 32 del 23.03.2001

Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 - Scissione societaria
Risoluzione Agenzia Entrate n. 32 del 23.03.2001

Con la nota n. 9106 del 1 febbraio 2001 la Direzione Regionale ..... ha trasmesso la documentazione relativa all'operazione di scissione parziale prospettata dalla società "X S.p.A.", al fine di ottenere parere preventivo ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Al riguardo, analizzata la fattispecie, la scrivente ritiene di poter esprimere le seguenti osservazioni di competenza.

Descrizione dell'operazione
La società X S.p.A. ha per oggetto sociale l'esecuzione di lavorazioni meccaniche e la produzione, l'acquisto, la vendita ed il commercio in genere di componenti e materiali destinati alla produzione industriale. La stessa è proprietaria di cinque fabbricati industriali, attualmente utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa. Funzionalmente collegati agli immobili, secondo quanto affermato dall'istante, esistono due debiti obbligazionari.
E' intenzione della società procedere ad un'operazione di scissione parziale ex art. 2504-septies del codice civile, mediante la quale vengono trasferiti ad una società di nuova costituzione - denominata Y S.p.A. - gli immobili e i relativi impianti di pertinenza ai medesimi valori fiscali riconosciuti in capo alla scissa. La newco sarà partecipata dagli stessi soci della X S.p.A., con le medesime quote di partecipazione al capitale.
L'operazione di scissione sarà quindi parziale e proporzionale ed effettuata sulla base dei valori contabili.
Gli immobili attualmente utilizzati dalla scissa per l'esercizio dell'attività saranno alla stessa concessi in locazione ai prezzi di mercato dalla beneficiaria, che avrà carattere esclusivamente immobiliare.
Con il trasferimento degli immobili e degli impianti pertinenziali, come si è detto, avverrà anche il trapasso del debito obbligazionario ad essi connesso, nonché delle componenti patrimoniali direttamente correlate. In ottemperanza al disposto dei commi 1, 6 e 9 dell'articolo 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, verranno, infatti, attribuite alla Y S.p.A. sia il fondo ammortamenti anticipati relativo alle attività trasferite, sia - in proporzione al capitale sociale ridotto della scissa - i fondi in sospensione d'imposta.
La separazione dell'attività industriale da quella immobiliare consentirà, tra l'altro, alla X S.p.A. di ampliare la compagine sociale attraverso l'ingresso di nuovi soci, particolarmente interessati al business imprenditoriale tipico della società, "alleggerito" dai costi fissi legati alla proprietà immobiliare.
In alternativa, la stessa potrebbe concludere accordi di partnership con una struttura dei costi più elastica, come si richiede attualmente sul mercato in cui opera la società.

Normativa di riferimento
Alla operazione di scissione si applica il disposto dell'art. 123-bis del TUIR, come da ultimo modificato dal d. lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, che prevede una perfetta neutralità fiscale dell'operazione.
La norma antielusiva contenuta nell'articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo la quale "sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, fatti ed i negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, ed a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti", mira invece a colpire i vantaggi tributari conseguiti mediante operazioni di ristrutturazione aziendale specificamente individuate, tra le quali figura la scissione posta in essere dalla X S.p.A.. L'articolo 37-bis citato colpisce dunque gli atti:
- diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento;
- privi di valide ragioni economiche;
- cui consegue un risparmio d'imposta.
Il concetto di aggiramento implica il ricorso ad un disegno del contribuente volto al raggiungimento di un risultato disapprovato dai principi cui si ispira l'ordinamento tributario. Il risultato raggiunto dal contribuente, in sostanza, deve violare un divieto posto dal sistema.
Ciò non vale a ricondurre tutti gli atti ed i negozi previsti dall'art.37-bis nell'alveo di una presunzione assoluta di elusività.
Occorre invece che tali atti di volta in volta realizzino risparmi d'imposta disapprovati dal sistema, cioè non riconosciuti legittimi dall'ordinamento fiscale.
L'espressione "valide ragioni economiche" non sottintende una validità giuridica dell'atto ma esclusivamente un'apprezzabilità economico-gestionale, che si manifesta quando l'operazione è motivata da concrete esigenze aziendali di natura produttiva ed operativa, è diretta al miglioramento della gestione dei costi aziendali, ed ha finalità di razionalizzazione e ristrutturazione dell'impresa.

Considerazioni
Riguardo all'operazione di scissione, si fa presente che l'attribuzione degli immobili alla società neocostituita non comporta la sottrazione dal regime d'impresa dei beni stessi, dal momento che il beneficio sottostante alla scissione in argomento - consistente nella possibilità di separare i patrimoni in regime di neutralità - non fa venir meno la latenza d'imposta sui relativi plusvalori. Questi concorreranno al reddito secondo le regole ordinarie al momento della loro cessione o assegnazione ai soci della società beneficiaria.
Né si perde traccia contabile delle riserve patrimoniali aventi natura esclusivamente tributaria iscritte dalla scissa, stante la continuazione nei valori fiscalmente riconosciuti tra le partecipanti all'operazione.
D'altra parte, il risparmio d'imposta non sussiste in quanto la scissione è operazione neutrale e non si riconosce alcun vantaggio particolare a categorie specifiche di soci o amministratori.

Conclusioni
Alla luce dei soli fatti esposti dalla società, la scrivente ritiene che la semplice scissione parziale ex art. 2504-septies non possa considerarsi di per sé operazione elusiva, e quindi censurabile dall'ordinamento, ferme restando le condizioni prospettate dall'istante.
Si ribadisce, tuttavia, che eventuali altri atti, fatti o negozi non rappresentati o eventualmente effettuati successivamente alle operazioni di scissione e cessione della partecipazione, potranno essere considerati parte di un disegno più ampio ed eventualmente rientranti nelle ipotesi elusive ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

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