Risoluzione Agenzia Entrate n. 321 del 29.07.2008

Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. - IVA. Esercizio del diritto alla detrazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 321 del 29.07.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Comune di ...riferisce di avere iniziato nel 2005 i lavori per la realizzazione della nuova rete urbana di distribuzione del gas metano, attualmente ancora in corso, e di avere deliberato l'affidamento in concessione a terzi del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, approvando contemporaneamente il contratto di servizio.
Detto contratto prevede che la durata della concessione è di dodici anni, a partire dal primo gennaio successivo alla messa in gas degli impianti, avvenuta il ... e che il Concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuale dietro emissione di regolare fattura da parte del Comune.
Ciò posto, il Comune di ...chiede se sia detraibile, nel rispetto del termine biennale previsto dall'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'IVA assolta per la costruzione della rete di distribuzione del gas metano iniziata nel 2005.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune interpellante ritiene di poter esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per la costruzione della rete di distribuzione del gas metano in quanto il diritto sorge, a suo avviso, nel momento dell'acquisizione di beni e servizi destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione, non essendo necessario attendere l'utilizzazione degli stessi nell'attività a cui sono destinati.
A questo proposito l'ente locale precisa che assolverà gli obblighi di registrazione delle fatture passive nei termini di cui all'art. 25, del DPR n. 633 del 1972, e, come stabilito dall'art. 19, comma 1, dello stesso decreto, potrà procedere alla detrazione dell'imposta assolta.
L'interpellante rappresenta, inoltre, che, vantando un credito IVA risultante dalle liquidazioni annuali dell'imposta relative agli anni 2006 e 2007, intende utilizzare tale credito in compensazione con le ritenute sui redditi da lavoro autonomo, con le ritenute sui redditi da lavoro dipendente, con l'IRAP e con le addizionali comunali e regionali, mediante il modello di pagamento F24.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si fa presente, in via preliminare, che il quesito prospettato nell'istanza di interpello concerne la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel presupposto, il cui accertamento non costituisce oggetto dell'interpello, che l'ente istante sia soggetto passivo ai fini del tributo.
Ciò premesso, si osserva che la disciplina della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto è contenuta negli artt. 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972, i quali prevedono le condizioni, i limiti, i termini e le modalità di esercizio del diritto stesso.
In particolare, l'art. 19 del citato DPR n. 633 del 1972 stabilisce, al primo comma, che è "detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi (...) acquistati nell'esercizio dell'impresa (...)".
La disposizione richiamata evidenzia, fra l'altro, che il soggetto passivo d'imposta può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA ad esso addebitata a titolo di rivalsa per i beni e i servizi acquistati nell'esercizio d'impresa.
Il secondo periodo del primo comma dello stesso art. 19 disciplina i termini e le modalità di esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che "il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".
La disposizione in esame stabilisce, in sostanza, ai fini della detrazione, i seguenti criteri:
a) il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile;
b) il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
c) il diritto alla detrazione deve essere comunque esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
Per quanto riguarda il momento in cui sorge il diritto alla detrazione, di cui al punto a), occorre fare riferimento al momento di esigibilità dell'imposta come individuato dall'art. 6 del DPR n. 633 del 1972.
Ai sensi del citato art. 6 l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate in base allo stesso art. 6.
In sostanza, l'esigibilità coincide, in via generale, con il momento di effettuazione dell'operazione che è costituito, per le cessioni di beni, dal momento della stipulazione dell'atto traslativo (in caso beni immobili) o di consegna o spedizione (in caso di beni mobili) ovvero, per le prestazioni di servizi, dal momento del pagamento del corrispettivo, salve le eccezioni indicate, per ambedue le tipologie di operazioni, nel medesimo art. 6 del DPR n. 633 del 1972.
Per quanto concerne il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione, di cui al punto b), si osserva che lo stesso coincide con il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
In merito all'individuazione delle condizioni di esercizio del diritto alla detrazione, di cui al punto c), si fa presente che se il diritto è esercitato - nel rispetto del termine sopra indicato - in un periodo successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, ai fini delle eventuali limitazioni alla detrazione, valgono le condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso diritto alla detrazione.
Ciò posto, si precisa che, ai sensi del secondo comma del citato art. 19 del DPR n. 633 del 1972, la detrazione non spetta per l'IVA assolta in relazione agli acquisti di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta.
Si fa presente, peraltro, come chiarito con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, che, per poter esercitare il diritto alla detrazione, il contribuente "non deve attendere l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività (...) essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano "afferenti", cioè destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno (...) diritto a detrazione (...)".
Ciò posto, in relazione al caso di specie, si fa presente che, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta per la costruzione della rete di distribuzione del gas metano iniziata nel 2005, il Comune istante dovrà verificare, sulla base dei principi richiamati, il momento in cui il diritto alla detrazione è sorto e potrà operare la detrazione dell'imposta secondo le condizioni, le modalità e i termini sopra richiamati, previsti dal citato art. 19 del DPR n. 633 del 1972, annotando in apposito registro le fatture di acquisto di beni e servizi ai sensi dell'art. 25, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.
Con riferimento al comportamento prospettato dall'istante, relativo all'utilizzo in compensazione del credito complessivo risultante dalle liquidazioni annuali IVA relative agli anni 2006 e 2007, con le ritenute sui redditi da lavoro autonomo, con le ritenute sui redditi da lavoro dipendente, con l'IRAP e con le addizionali comunali e regionali, si osserva quanto segue.
L'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede, al comma 1, che: "I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva".
Detta disposizione, in sostanza, consente di compensare tra loro gli importi a debito ed a credito relativi ad imposte, contributi e altre somme dovute a favore dello Stato.
Le imposte, i contributi e le altre somme dovute a favore dello Stato ammesse alla compensazione sono espressamente elencate dal comma 2 del citato art. 17 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
In particolare, tra le somme compensabili ai sensi del citato art. 17 rientrano le ritenute alla fonte operate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le ritenute alla fonte operate per le addizionali comunale e regionale all'IRPEF e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
I crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali possono essere utilizzati in compensazione a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui i crediti stessi sono maturati.
Il termine entro il quale è possibile compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni coincide con il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
La compensazione è consentita, come previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino all'importo massimo di euro 516.456,90 per ciascun anno solare.
Quanto sopra rappresentato, in relazione al caso di specie, si ritiene che il credito IVA relativo alle liquidazioni degli anni 2006 e 2007 possa essere compensato, da parte del Comune istante con le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e dipendente, con le ritenute operate per le addizionali comunale e regionale all'IRPEF e con l'IRAP, nel rispetto delle condizioni, dei termini e dei limiti sopra richiamati.
Detta compensazione potrà essere operata dal Comune istante mediante l'utilizzo del modello F24.
Qualora dalla compensazione residuino debiti relativi alle ritenute alla fonte operate per l'IRPEF, alle ritenute alla fonte operate per le addizionali comunale e regionale all'IRPEF e all'IRAP dette somme dovranno essere versate dal Comune istante:
- mediante l'utilizzo dell'apposito modello F24 Enti Pubblici (F24 EP) approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate datato 8 novembre 2007 se il Comune istante rientra tra gli enti pubblici di cui alla Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso le tesorerie provinciali dello Stato;
- mediante l'utilizzo del modello F24 se il Comune istante non rientra tra gli enti pubblici di cui alla Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso le tesorerie provinciali dello Stato.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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