Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Prestazioni di servizi rese nei porti - Movimentazione di persone - Articolo 9, primo comma, n. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 322 del 29/07/2008
Con l'istanza in oggetto è stato formulato il seguente:
Quesito
La ALFA, di seguito "la Società", "è titolare di una concessione marittima relativa ad un impianto (terminal) portuale ricadente all'interno del porto di ..., composto da un pontile galleggiante con relativo specchio acqueo adibito esclusivamente a punto di attracco per i tenders, lance da sbarco delle navi da crociera (traffico internazionale) che sostano nella rada del porto di ..., al fine di consentire le operazioni di sbarco e reimbarco dei passeggeri (croceristi) in transito, nonché da un'area attrezzata, consistente in una porzione di banchina portuale ubicata in corrispondenza di tale pontile, dove sono posizionate le strutture e gli impianti necessari (recinzioni, cancelli presidiati, impianti di illuminazione e di videosorveglianza, corpo ufficio, ecc.) per lo svolgimento dei servizi di security, previsti dalle norme internazionali (ISPS Code) e nazionali sui porti".
La Società precisa, inoltre, che "ai clienti (compagnie di navigazione europee ed extra europee) che richiederanno di poter utilizzare il suddetto impianto (terminal) portuale, durante il periodo di sosta delle loro navi, verrà addebitata la relativa tariffa".
Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se alle operazioni relative alla movimentazione dei passeggeri presso il citato impianto portuale, sia applicabile lo speciale regime IVA di non imponibilità di cui all'articolo 9, comma 1, n. 6), del D.P.R n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'articolo 9, comma 1, n. 6), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 considera non imponibili, fra l'altro, "i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi da trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari".
Ciò posto, la Società istante ritiene che "per i servizi precedentemente descritti, prestati presso il citato impianto portuale, la stessa potrà fatturare, alle società di navigazione europee ed extraeuropee, senza addebitare l'IVA, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 6), del D.P.R n. 633 del 1972".
Parere della Direzione
Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di "servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali", in quanto assimilate alle cessioni all'esportazione, si considerano non imponibili.
In particolare, ai sensi del comma 1, n. 6), del citato articolo 9, il beneficio della non imponibilità ad IVA vale per i "servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari".
Occorre premettere che tale agevolazione si riferisce ai servizi prestati nei porti alla duplice condizione che le operazioni:
- vengano svolte nell'ambito portuale;
- riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.
A chiarimento dell'effettiva portata della disposizione in esame, è successivamente intervenuto l'articolo 3, comma 13, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con legge 26 giugno 1990, n. 165, che - con norma di interpretazione autentica - ha stabilito che tra i servizi previsti dal n. 6) del comma 1 del predetto articolo 9 "si intendono compresi, altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone (...)".
Dal riferito quadro normativo emerge, dunque, che ai fini della non imponibilità ad IVA si richiede da un lato che le prestazioni siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto, ecc.) e dall'altro che le stesse prestazioni rientrino tra quelle svolte ordinariamente nel predetto luogo (cfr. risoluzione del 23 novembre 2000, n. 176).
Ciò premesso, per quanto riguarda il caso di specie, la scrivente è del parere che, in linea con il dettato letterale della norma, il regime di non imponibilità si renda applicabile alle prestazioni di servizi dirette ad assicurare, da parte della Società istante, lo sbarco e il reimbarco dei croceristi in transito nell'ambito portuale, nonché i servizi di "security", considerati obbligatori per legge in connessione alle citate operazioni.
Ciò in quanto dette prestazioni, essendo direttamente riferibili al "movimento di persone", rientrano nella previsione normativa di cui al n. 6) del comma 1 del citato articolo 9, alla luce dell'interpretazione autentica contenuta nel già richiamato decreto legge n. 90 del 1990.
Tuttavia, la non imponibilità ad IVA di cui trattasi, va correlata alla circostanza che il "porto di ..." - all'interno del quale la società istante gestisce in concessione demaniale il pontile galleggiante - rientri nel novero dei porti in cui si svolgono attività commerciali internazionali e, quindi, che lo stesso funzioni non come semplice porto turistico (cfr. risoluzione dell'11 marzo 2002, n. 82).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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