Risoluzione Agenzia Entrate n. 328 del 30.07.2008

Istanza di interpello - Credito su acconti per ritenute su interessi bancari - Richiesta di utilizzo in compensazione - E' subordinata all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997
Risoluzione Agenzia Entrate n. 328 del 30.07.2008

La società Alfa (di seguito, istante) espone di aver conferito la rete degli sportelli bancari alla neo costituita società Beta, con effetto dal 1 gennaio 2008. A seguito del conferimento, la quasi totalità dei rapporti di conto corrente bancario è stata trasferita alla conferitaria, mentre solo una minima parte è rimasta in capo alla conferente.
Per quanto attiene al versamento delle ritenute su interessi da depositi e conti correnti - da eseguire in due acconti di pari importo entro il 16 giugno ed il 16 ottobre -, l'istante conferente osserva che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, l'acconto deve essere commisurato alle ritenute dovute per il periodo d'imposta precedente, a prescindere dal mutamento soggettivo ed oggettivo intervenuto in capo alla conferente. Richiama, al riguardo, la risoluzione n. 178/E del 24 novembre 2000, secondo cui non è possibile trasferire alla società conferitaria gli obblighi di pagamento dell'acconto in capo alla conferente.
Ciò posto, l'istante conferente deve determinare l'acconto 2008 in base alle ritenute dovute per il periodo d'imposta precedente, mentre la conferitaria non ha alcun obbligo di acconto in relazione al periodo d'imposta 2008, non essendosi verificato nel corso dell'anno precedente il presupposto d'imposta. Inoltre, per effetto del limitato numero di rapporti rimasti nella sua disponibilità, la conferente è dell'avviso che già il primo acconto (16 giugno 2008) possa tradursi per la maggior parte in un credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sia orizzontale che verticale, dal periodo d'imposta in cui maturano le eccedenze, in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
Nel contesto descritto, l'istante conferente chiede conferma della legittimità della soluzione interpretativa di seguito prospettata.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante conferente ritiene che il credito relativo al versamento delle ritenute su interessi da depositi e conti correnti, maturato già in sede di primo acconto (16 giugno 2008), possa essere utilizzato in compensazione a far corso dal versamento dovuto nel successivo mese di luglio 2008.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 35 del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, dispone che "Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e 16 ottobre. (...).
Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto.
(...).
In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni."
Dal dato testuale della norma, dunque, emerge l'obbligo del versamento degli acconti nella misura ivi specificata, mentre l'eventuale eccedenza del versamento rispetto alle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce (nel caso di specie, il 2008), legittima la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Nel caso prospettato, si rileva che il conferimento della rete di sportelli bancari alla società conferitaria Beta. avrebbe verosimilmente la conseguenza di rendere l'acconto dovuto dalla conferente esuberante rispetto al ridotto volume di attività (nell'istanza di interpello si precisa che rimangono in capo a quest'ultima "solo alcuni rapporti di conto corrente bancario").
Tale eventuale conseguenza, tuttavia, non viene presa in considerazione dal citato articolo 35 del decreto legge n. 46 del 1976, che impone il calcolo dell'acconto nella misura dei nove decimi delle ritenute "complessivamente versate per il periodo di imposta precedente". L'acconto così calcolato non può quindi essere qualificato "eccedente", e deve essere versato in ogni caso.
L'obbligo di versamento dell'acconto nella fattispecie in esame è confermato dalla stessa risoluzione n. 178/E del 2000, menzionata dall'istante, in cui si precisa che dall'articolo 35 del decreto legge n. 46 del 1976 "emerge un meccanismo di determinazione dell'acconto autonomo rispetto a qualsiasi mutamento, soggettivo od oggettivo, che possa incidere sull'effettivo ammontare delle ritenute dovute." Evidentemente, il conferimento della rete di sportelli integra un mutamento anzitutto "oggettivo" in capo al conferente - in termini di ridotto volume di attività conseguente al conferimento della rete di sportelli -, rispetto al quale il meccanismo di determinazione dell'acconto è del tutto "autonomo". Si osserva che solo al termine del periodo d'imposta l'istante conferente, nel calcolare a consuntivo gli interessi liquidati nel corso 2008 sui depositi e conti correnti, e quindi l'imposta effettivamente dovuta, sarà in grado di determinare l'eventuale eccedenza dell'acconto rispetto alle ritenute operate nel 2008. In tale eventualità, l'istante conferente avrà la facoltà di chiedere il rimborso della somma versata in eccedenza, ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. n. 602 del 1973, o di avvalersi dell'istituto della compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sulla scorta di quanto precede, quindi, non appare applicabile alla fattispecie rappresentata l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445 - citato dall'istante -, ai sensi del quale "1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi. (...)". Tale previsione, infatti, non è estendibile all'acconto calcolato e versato nei termini specificati nel già richiamato articolo 35 del decreto legge n. 46 del 1976.
L'istante, inoltre, chiede di poter utilizzare la descritta eccedenza in compensazione con il versamento da "effettuare nel successivo mese di luglio 2008", dovendosi intendere per tale il versamento relativo all'IRES e/o all'IRAP.
In proposito, si osserva che lo scomputo da queste ultime imposte dell'eventuale eccedenza versata a titolo di ritenute su interessi bancari può essere operato nell'ambito dell'istituto della compensazione, disciplinato dal citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ai sensi del quale "1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte (...), con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva."
Rilevano, sul punto, i chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 92/E - 100572 dell'8 giugno 1999, proprio in materia di eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta, in cui si afferma che "l'utilizzazione del credito tramite il modello F24 può avvenire anche prima dell'effettiva presentazione del modello di dichiarazione, in quanto il diritto alla restituzione del credito sorge già dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dell'eccedenza."
Dal tenore letterale della normativa e della prassi sopra citate si evince che, nel caso di specie, le maggiori ritenute su interessi bancari versate in acconto il 16 giugno ed il 16 ottobre 2008 potranno essere utilizzate in compensazione con altri debiti tributari e/o contributivi dal 1 gennaio 2009, senza dover attendere la presentazione del modello 770/2009 ordinario (il cui termine scade il 31 luglio 2009).
Tanto precisato, non si ritiene condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dall'istante.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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