Risoluzione Agenzia Entrate n. 329 del 30.07.2008

Istanza di interpello - Termine di presentazione della dichiarazione in caso di scioglimento della società di persone senza formale procedura di liquidazione - articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Risoluzione Agenzia Entrate n. 329 del 30.07.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, è stato esposto il seguente

QUESITO
A seguito del recesso di uno dei due soci in data 9 novembre 2006, la società istante si è sciolta il 9 maggio 2007, essendo decorso inutilmente il termine per ricostituire la compagine sociale. Il socio superstite ha, tuttavia, proseguito l'esercizio dell'attività d'impresa in forma individuale, presentando il modello AA9/8, con l'indicazione, nel Quadro E, dell'avvenuta modifica da s.n.c. a ditta individuale.
Il richiedente vuole sapere quali sono gli obblighi dichiarativi della società per il periodo d'imposta dal 1 gennaio 2007 all' 8 maggio 2007, anche alla luce degli orientamenti ministeriali sull'argomento (cfr. risoluzione 3 aprile 2006, n. 47/E; circolare 12 giugno 2002, n. 50/E; circolare 7 giugno 2002, n. 48/E).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Poiché la società di persone ha cessato l'attività senza una formale fase di liquidazione, l'istante ritiene che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP cada il 31 luglio 2008, ossia entro il termine ordinario previsto dall'articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998. La modulistica che dovrà essere utilizzata per l'invio telematico sarà quella relativa al Modello Unico 2008 - Società di Persone.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4, del codice civile, una delle cause di scioglimento della società semplice si verifica "quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita". Tale principio si applica anche alla società in nome collettivo ai sensi del rinvio operato dall'articolo 2293 c.c.
Nel caso in esame, essendo decorso inutilmente il termine semestrale per ricostituire la compagine sociale, la società si è sciolta, senza una formale procedura di liquidazione, pur continuando l'attività ad essere svolta dal socio superstite in forma individuale.
Al riguardo, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, per le società di persone il procedimento formale di liquidazione, disciplinato dagli articoli 2275 c.c. e seguenti, "non è imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla definizione dei rapporti sociali con altre modalità" (Cass. 23 ottobre 2006, n. 22790; Cass. 8 luglio 2004, n. 12553; Cass. 3 marzo 2000, n. 2376; Cass. 4 febbraio 1999, n. 959; Cass. 20 dicembre 1985, n. 6525; Cass. 4 aprile 1981, n. 1916; Cass. 22. novembre 1980, n. 6212; Cass. 27 ottobre 1972, n. 3320).
In particolare, l'articolo 2275 c.c, nel richiedere la nomina dei liquidatori solo "se il contratto non preveda il modo di liquidare il patrimonio sociale ed i soci non siano d'accordo nel determinarlo", consente ai soci di effettuare volontariamente la liquidazione societaria, impedendo l'attivazione della procedura formale di liquidazione. Con la risoluzione 3 aprile 2006, n. 47/E, è stato chiarito che è sempre necessaria la liquidazione societaria affinché il socio superstite possa continuare l'attività in forma individuale. A conclusione della fase di liquidazione, sia volontaria che formale, il patrimonio sociale residuo è assegnato al socio superstite (articolo 2311 c.c.) e si determina l'estinzione della società (articolo 2312 c.c.) previa cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.
La risoluzione n. 47/E del 2006 - il cui contenuto trova conferma nella sentenza della Suprema Corte del 16 febbraio 2007, n. 3671 - chiarisce, infatti, che nell'ipotesi di scioglimento della società e di continuazione dell'attività imprenditoriale in forma individuale, si è in presenza di "trasformazione" societaria in senso generico, diversa da quella disposta dal codice civile (cfr. articoli 2498 e seg. c.c., a norma dei quali la società trasformanda, senza estinguersi, continua ad esistere sotto una diversa forma giuridica); in particolare, il passaggio dalla società di persone alla ditta individuale determina un rapporto tra soggetti distinti per cui la continuazione dell'impresa in forma individuale necessita della preventiva liquidazione - da intendersi sia volontaria che formale - e dell'estinzione della società. Tuttavia, indipendentemente dalla qualificazione civilistica dell'operazione straordinaria, la continuità oggettiva dell'attività d'impresa comporta la neutralità fiscale di tale "trasformazione" atipica (circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E, paragrafo 1.10)
Tanto premesso, con riferimento ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, si osserva che la dichiarazione di una società di persone, sciolta senza intraprendere la formale procedura di liquidazione, deve essere presentata entro i termini ordinari, ossia entro i termini previsti dall'articolo 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Difatti, come più volte chiarito, l'articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998, che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni nei casi di liquidazione, non si applica nell'ipotesi in cui la società non attiva la procedura di liquidazione ordinaria (cfr. circolari del 12 giugno 2002, n. 50/E; 7 giugno 2002, n. 48/E).
Ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 la dichiarazione dei redditi e dell'Irap deve essere trasmessa in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Nel caso in esame, la società, in persona del suo legale rappresentante, dovrà presentare in via telematica, entro il 31 luglio 2008 (prorogato al 30 settembre 2008 dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, in corso di conversione) le dichiarazioni dei redditi (modello Unico 2008 - società di persone) ed Irap (modello Irap 2008 - società di persone) relative al periodo dal 1 gennaio 2007 al 9 maggio 2007, in forma non unificata, trattandosi di un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare.
Entro lo stesso termine, il socio superstite che continua l'attività d'impresa dovrà presentare in via telematica le dichiarazioni dei redditi (modello Unico 2008 - persone fisiche) ed Irap (modello Irap 2008 - persone fisiche) relative al periodo dal 10 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, nonché la dichiarazione Iva costituita da due moduli, uno intestato alla società (per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 9 maggio 2007) e l'altro intestato alla ditta individuale (per il periodo dal 10 maggio 2007 al 31 dicembre 2007).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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