Risoluzione Agenzia Entrate n. 33 del 12.02.2003

Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27-7-2000, n. 212. La XZ S.p.A. Prestazioni in capitale erogate da fondi pensione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
Risoluzione Agenzia Entrate n. 33 del 12.02.2003

Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed indirizzata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, La XZ S.p.A. ha chiesto il parere in merito alla compensazione delle maggiori ritenute applicate con riferimento all'erogazione di una prestazione in forma di capitale ad un "vecchio" iscritto al fondo pensione .......

Esposizione del quesito
Un "vecchio iscritto" al Fondo Pensione ... (fondo preesistente che gestisce le risorse mediante convenzione assicurativa con La XZ S.p.A.), in data 1 dicembre 2001 ha conseguito, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, un'anticipazione nella misura del 100 per cento dei contributi accumulati.
La XZ S.p.A., quale gestore delle risorse del Fondo, ha calcolato le imposte gravanti sulle somme erogate a titolo di anticipazione, sottoponendo l'imponibile complessivo a tassazione separata, in base ai criteri precisati dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 29/E del 20 marzo 2001 e n. 78/E del 6 agosto 2001.
Nel corso del 2002, il medesimo iscritto, per effetto della cessazione dei requisiti di partecipazione, ha esercitato il riscatto totale della posizione individuale maturata nella forma pensionistica complementare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 124 del 1993, prima del completamento del piano previdenziale.
Ai sensi dell'articolo 48 bis, comma 1, lettera d - ter) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), quando il riscatto non deriva da pensionamento o da cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, si applica la tassazione ordinaria sull'importo della prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.
Pertanto la società interpellante ha provveduto ad effettuare il calcolo delle imposte dovute, tenuto conto che, nella specie, si tratta di "vecchio iscritto" a un "vecchio fondo" a gestione assicurativa.
Ne è risultato che:
- l'imposta a tassazione separata relativa all'anno 2001 per le anticipazioni è pari a 4.393,45 euro;
- l'imposta a tassazione separata da applicare per l'anno 2002, in sede di liquidazione definitiva effettuata a conguaglio, ammonta a 3.907,85 euro;
- l'imposta da applicare nel 2002 per la tassazione ordinaria progressiva è pari a 653,53 euro.
Il Fondo ha versato tale ultimo importo. Pertanto all'iscritto compete un credito per maggiore imposta versata in sede di applicazione delle ritenute per tassazione separata, pari a 485, 60 euro.
L'interpellante si chiede se sia consentito al Fondo restituire all'iscritto medesimo le maggiori ritenute subite e recuperare i maggiori importi versati operando una compensazione con le ritenute successivamente dovute per gli stessi redditi assimilati a lavoro dipendente, ovvero, in mancanza dei citati presupposti, compensando l'eccedenza non utilizzata nell'anno, mediante riporto in sede di dichiarazione dei sostituti di imposta.

Soluzione prospettata dal contribuente
La XZ S.p.A., ritiene che nel caso di specie, all'iscritto debba essere restituita l'eccedenza di imposta versata in sede di applicazione delle ritenute per tassazione separata. Il Fondo recupererebbe i maggiori importi versati, operando la compensazione della ritenuta applicata con le ritenute successivamente dovute sempre per imposta soggetta a tassazione separata ovvero in sede di dichiarazione dei sostituti di imposta.
Ritiene inoltre l'interpellante di poter operare, per il futuro, in casi analoghi, la predetta compensazione con l'imposta progressiva eventualmente dovuta, a seguito di conguaglio effettuato in sede di liquidazione definitiva della prestazione.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Come precisato nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001 e n. 78/E del 6 agosto 2001, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, comprese le anticipazioni, sono assoggettate a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a - bis), e 17 - bis) del TUIR. Tuttavia, nel caso di riscatto totale della posizione individuale maturata, non derivante da pensionamento o da cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ai sensi dell'articolo 48 bis, comma 1, lettera d - ter) del TUIR, si applica la tassazione ordinaria sull'importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.
Nelle particolari ipotesi, come quella in esame, in cui vengono erogate prestazioni in forma di capitale ad un soggetto che al 31 dicembre 2000 risultava già iscritto alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche istituite alla data del 15 novembre 1992 (un cd. "vecchio iscritto ad un vecchio fondo"), deve provvedersi alla determinazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 18 febbraio 2000, n. 47, e nel rispetto dei criteri precisati ed esemplificati nelle circolari sopra citate.
In particolare, con riferimento ai capitali percepiti a seguito di riscatto totale della posizione individuale maturata, quando il riscatto non deriva da pensionamento o da cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, in sede di tassazione definitiva va distinta la base imponibile commisurata all'ammontare maturato ed ai contributi versati fino al 31 dicembre 2000, soggetta a tassazione separata sulla base delle disposizioni normative vigenti a tale data, dalla base imponibile commisurata all'ammontare maturato ed ai contributi versati dopo il 1 gennaio 2001, soggetta a tassazione progressiva ai sensi dell'articolo 48 bis), comma 1, lettera d - ter) del TUIR.
Considerato che, al momento della liquidazione definitiva della prestazione il sostituto è chiamato ad effettuare il necessario conguaglio ricostruendo l'intera posizione maturata, ivi compresa l'anticipazione erogata, per rideterminare l'onere fiscale, il medesimo può già in tale sede operare la compensazione con l'imposta progressiva eventualmente dovuta.
Qualora invece effettui un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore alla somma dovuta, il sostituto può comunque restituire all'iscritto le maggiori ritenute subite, e a sua volta scomputare, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, come modificato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, l'eccedenza dai versamenti successivi, nel corso dello stesso periodo di imposta.
Se lo scomputo non viene effettuato in tutto o in parte nel corso del medesimo periodo di imposta, il sostituto può comunque computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo, evidenziando il credito residuo in sede di dichiarazione dei sostituti di imposta.

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