Risoluzione Agenzia Entrate n. 33 del 21.02.2006

Istituzione dei codici tributo per il versamento, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 33 del 21.02.2006

L'articolo 1, comma 471, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede il versamento di una imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, da eseguire con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.
Inoltre, il comma 473 dello stesso articolo stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, con riferimento alle aree fabbricabili non ancora edificate, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Su questo complesso di beni è dovuta l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Per consentire il versamento dell'imposta, tramite modello F24 si istituiscono i seguenti codici tributo:
"1811", denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni" - articolo 1, comma 469, legge 23 dicembre 2005, n. 266".
"1812", denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili" - articolo 1, comma 473, legge 23 dicembre 2005, n. 266".
Infine, l'articolo 1, comma 472, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede la possibilità di assoggettare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 469 della predetta legge 266/2005 ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
Per consentire il versamento dell'imposta, tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
"1813", denominato " Imposta sostitutiva relativa al saldo di rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 472, legge 23 dicembre 2005, n. 266".
I predetti codici devono essere esposti nella sezione "erario" del modello e sono utilizzabili con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel modello, il campo "anno di riferimento" deve evidenziare l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma"AAAA". Si precisa che la presente risoluzione sarà operativamente efficace a partire dal sesto giorno lavorativo dalla data della presente risoluzione.

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