Interpello 954-165/2001 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 33 del 31.01.2002
Quesito
La XX, piccola società cooperativa a r.l., offre "servizi editoriali chiavi in mano a testate giornalistiche registrate, occupandosi specificamente e su commessa, della redazione di articoli, dell'impaginazione dei testi, della realizzazione dei menabò e di ogni prestazione (grafica, cura parziale o completa dall'originale alle pellicole) avente ad oggetto la produzione di pagine giornalistiche".
L'attività, svolta principalmente dai soci, due dei quali giornalisti pubblicisti, attualmente si esplica esclusivamente per conto di terzi editori ai quali la società "cede pagine giornalistiche" destinate alla pubblicazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene che la cessione di pagine giornalistiche a terzi-editori sia soggetta all'aliquota IVA agevolata del 4%, di cui al d.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte II, n. 18, in virtù della disposizione prevista dall'art. 16, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 633/1972.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 16, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che "per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni ... l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti ...".
La finalità della norma è quella di uniformare il trattamento IVA relativo all'acquisto di un bene, ai soli effetti dell'aliquota applicabile, a prescindere dalla natura del rapporto giuridico sottostante.
Il legislatore, in altri termini, ha voluto evitare l'applicazione di aliquote diverse a seconda che un bene sia "acquisito" a seguito di un contratto d'opera, d'appalto o simili, ovvero di compravendita. Il committente, quindi, vedrà applicare alla realizzazione del bene su propria commessa la medesima aliquota applicabile nell'ipotesi di acquisizione del bene sul mercato.
Come chiarito dalla circolare 7 agosto 1990, n. 63, la disposizione richiamata si applica anche alle prestazioni di servizi che comportano la consegna al committente di semilavorati. In tali casi l'aliquota applicabile è quella relativa alla cessione dei semilavorati stessi.
Nel caso in esame, l'oggetto della commessa è una prestazione di servizi di carattere intellettuale dotata di una propria specificità.
L'editore, infatti, acquisisce dalla società istante "pagine giornalistiche" da destinare alla successiva pubblicazione all'interno di un prodotto editoriale, come può essere, ad esempio, un periodico.
Si ritiene, quindi, che non trovi applicazione l'art. 16, comma 3, in quanto l'attività svolta dalla società, come sopra descritta, si sostanzia in una prestazione in cui è prevalente la componente intellettuale che non può essere ricondotta, tra l'altro, alle prestazioni che hanno per oggetto la produzione di beni.
Di conseguenza, non è applicabile l'aliquota del 4 per cento prevista dalla Tabella A, parte II, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come richiesto dall'istante, ma l'aliquota ordinaria.
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