Istanza di interpello-Art.11, legge 27-7-2000, n. 212. Comune di...
Risoluzione Agenzia Entrate n. 339 del 30.10.2002
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
Viene chiesto se il Comune istante può recuperare l'Iva relativa ai costi di costruzione di una funicolare la cui gestione, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, quale attività di trasporto urbano, dovrà essere affidata, attraverso un contratto di servizio, ad una società di capitale.
Si precisa che l'istante potrà eventualmente addebitare un canone, alla società di gestione, per l'utilizzo degli impianti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il richiedente ritiene corretta la detrazione dell'Iva assolta sulle spese di realizzazione dell'opera in quanto l'affidamento all'esterno dell'attività di gestione e l'assenza di previsione di corrispettivi diretti per la gestione del servizio, ma eventualmente solo un canone per l'utilizzo degli impianti, non sembra far venire meno i presupposti soggettivi ed oggettivi del carattere di imprenditorialità dell'attività di trasporto urbano in capo al Comune istante.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 4, comma 2, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio d'imprese "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole".
Il quarto comma del medesimo articolo 4 afferma che "Per gli enti di cui al n.2 del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole".
Ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 4 "sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici ......le seguenti attività......... f) trasporto di persone."
Dalle citate disposizioni normative si rileva che, per gli enti non commerciali, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, rilevano e fanno acquisire ad essi la soggettività passiva di imposta esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali od agricole, con la ulteriore precisazione che le attività espressamente indicate nel quinto comma dell'articolo 4, si considerano in ogni caso di natura commerciale, e, come tali, sono rilevanti agli effetti del tributo.
Tra queste ultime attività rientra, in quanto specificatamente menzionata, l'attività di trasporto di persone, il cui svolgimento diretto da parte del comune istante consentirebbe al medesimo di assumere la soggettività passiva ai fini dell'IVA.
Nel caso in esame, tuttavia, l'attività in argomento, come affermato dall'ente interpellante non può essere svolta direttamente ma, per obbligo di legge, dev'essere affidata, tramite contratto di servizio, a terzi.
Gli enti pubblici territoriali, come enti di governo delle comunità locali, a fini generali, gestiscono attività dirette ad erogare prestazioni di interesse sociale, e tra essi è da ricomprendere il servizio di trasporto.
La legge regionale (regione ..........) 4 gennaio 2000, n.1 - che, in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59) come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, disciplina il sistema di trasporto pubblico locale - si propone, tra l'altro, di promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l'accessibilità, specialmente nelle aree montane e collinari, e di incentivare, nella gestione del servizio pubblico locale, il superamento dell'assetto monopolistico.
Infatti, con l'introduzione di regole di concorrenzialità, mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, si è inteso raggiungere una maggiore efficienza sia dal punto di vista dell'ottimizzazione del servizio reso all'utenza sia per quanto concerne il raggiungimento di un miglior rapporto costo-beneficio.
L'articolo 10 della medesima legge regionale n. 1 del 2000, al comma 1, stabilisce che: "I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati......".
Inoltre, come precisato al comma 4, i contratti di servizio devono prevedere, tra l'altro, le caratteristiche dei servizi offerti, l'importo eventuale dovuto dall'ente affidante all'azienda di trasporto per le prestazioni, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio, le tariffe di servizio, le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
Quanto sopra rappresentato, il mancato diretto svolgimento da parte del comune dell'attività di trasporto, anche se per obbligo di legge, non consente allo stesso di assumere la soggettività passiva ai fini del tributo. In tal caso, infatti, la prestazione di servizio derivante dal contratto di trasporto, secondo cui il vettore si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo all'altro verso il pagamento di un corrispettivo, è resa direttamente dal soggetto esterno cui è stato affidato il servizio e non dall'ente territoriale, in capo al quale rimangono, pur sempre, poteri di indirizzo e di controllo.
Ciò premesso, ai fini della detrazione d'imposta la scrivente osserva che, in base alle previsioni dell'articolo 19-ter del DPR n. 633 del 1972, per gli enti indicati nell'articolo 4, comma 4, è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Il citato disposto normativo enuncia esplicitamente il concetto in base al quale, per gli enti citati, è ammessa in detrazione soltanto l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni effettuati nell'esercizio di tali attività.
Nella fattispecie esaminata, quindi, attese le modalità d'esercizio dell'attività di trasporto, il cui svolgimento non è riconducibile alla sfera soggettiva dell'ente territoriale, l'imposta addebitata a titolo di rivalsa sull'acquisto di beni e servizi per la costruzione della funicolare non può essere detratta.
Né tale detrazione potrà essere operata qualora, come prospettato dall'istante, l'ente addebiti al soggetto affidatario del servizio di trasporto un canone per l'utilizzo degli impianti della funicolare.
In tal caso, infatti, come si deduce dalle argomentazioni prospettate dall'interpellante, in assenza di qualsiasi atto documentale allegato all'istanza, si avrebbe un diverso schema negoziale, riconducibile alla concessione di un bene o pluralità di beni aventi natura pubblica, sia perché appartenenti ad un ente pubblico, sia perché destinati a soddisfare un interesse eminentemente pubblico, dietro il pagamento di un canone.
Differenti, salvo l'identità tra i soggetti dei due rapporti, sono le prestazioni, nonché le direzioni dei sinallagma dei due schemi negoziali che risultano, quindi, distinti ed autonomi.
Ciò premesso, al fine di pervenire ad una precisa individuazione dei presupposti di assoggettabilità, relativamente alla concessione in uso degli impianti dietro il pagamento di un canone, si osserva che l'articolo 4, paragrafo 5, della VI Direttiva CEE n. 77/388 del 1977 dispone, tra l'altro, che "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.....".
In sostanza, la Direttiva comunitaria ha ritenuto necessario operare una distinzione netta tra le attività poste in essere dall'ente nella qualità di pubblica autorità, che esulano dal campo di applicazione dell'IVA, e le attività inquadrabili nella nozione di attività commerciale o agricola, che, come tali, sono rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo.
In merito al concetto di pubblica autorità, la Corte di giustizia della comunità europea, con sentenza del 17 ottobre 1989, cause riunite nn. 231/87 - 129/88, ha affermato che la sua definizione non può essere fondata sull'oggetto o sul fine dell'attività dell'ente pubblico - già presi in considerazione da altre norme della Direttiva - ma occorre individuare il regime giuridico applicato in base al diritto nazionale
Ne consegue, conclude la sentenza citata, che le attività esercitate in quanto pubbliche autorità "sono quelle svolte dagli enti di diritto pubblico nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati."
Detto concetto, costituente giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, è stato ribadito nella sentenza C/446-98 del 14 dicembre 2000.
Con essa il giudice comunitario ha sostenuto che per poter affermare se l'ente pubblico esercita un'attività in quanto pubblica autorità occorre operare un'attenta analisi "dell'insieme delle modalità di svolgimento dell'attività in causa previste dal diritto nazionale".
Da quanto delineato dalla giurisprudenza comunitaria emerge il principio secondo cui la valutazione delle modalità di svolgimento dell'attività consente di stabilire se l'ente agisce nell'ambito di un regime giuridico proprio degli enti pubblici o se, al contrario, agisce alle stesse condizioni giuridiche degli operatori economici privati.
Nella fattispecie in esame, la natura dei beni oggetto di concessione, l'interesse pubblico generale che viene tutelato, i poteri ad esso conferiti dalle disposizioni normative disciplinanti la materia, sono elementi che consentono di stabilire che l'ente territoriale, in base al diritto nazionale, agisce secondo modalità riconducibili ad un regime giuridico proprio degli enti pubblici, senza che ciò possa provocare distorsione di concorrenza di una certa importanza.
Pertanto, in forza di quanto rappresentato, questa Agenzia ritiene che l'eventuale addebito del canone per l'utilizzo degli impianti della funicolare, non sia assoggettabile ad IVA per mancanza del presupposto soggettivo in capo al Comune.
Ciò premesso, per quanto attiene alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione in questa seconda ipotesi prospettata, per l'imposta assolta in via di rivalsa dal comune sugli acquisti di beni e servizi necessari per la costruzione della funicolare, si svolgono le seguenti ulteriori osservazioni.
L'articolo 19, comma 1, del DPR n. 633, richiamato dall'articolo 19-ter, prevede: "Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione......." Il secondo comma dello stesso articolo afferma: "Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta".
La norma in argomento riconosce al primo comma un diritto alla detrazione generalizzato per tutti i beni ed i servizi acquistati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, ma tale diritto viene compresso dal secondo comma del medesimo articolo, laddove afferma che il diritto alla detrazione dell'imposta non compete relativamente ai beni e servizi che vengono utilizzati per realizzare operazioni esenti o comunque non soggette o escluse dal campo di applicazione dell'IVA.
Ciò posto, nel caso in esame, configurandosi l'operazione prospettata dall'interpellante quale operazione esclusa dal campo di applicazione per mancanza del requisito soggettivo in capo al comune, in forza del disposto normativo sopra ricordato, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per la costruzione della funicolare non può essere esercitato.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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