Istanza d'interpello - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano - Risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19/E
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 21.02.2006
Con riferimento alla risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19/E, avente ad oggetto tra l'altro la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano, si precisa quanto segue.
Con nota dell'11 gennaio 2006, n. 137, l'Agenzia delle Dogane ha ritenuto che l'origano in rametti o sgranato "deve essere classificato alla voce NC 1211 9097, con riferimento alle Note Esplicative Sistema Armonizzato al capitolo 9, Considerazioni Generali, lettera D, con le quali si evidenzia l'esclusione dell'origano e del rosmarino dal capitolo 9 pur potendo essere utilizzati come spezie. Il suddetto codice NC corrisponde alla sottovoce 12.07 D.III della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987".
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, il n. 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che alle cessioni di "basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)" sia applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento.
Da quanto evidenziato emerge che l'origano, da un punto di vista tecnico/merceologico, appartiene alla stessa voce doganale del basilico, rosmarino e salvia (ossia v.d. 12.07 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987) ma, a differenza di questi ultimi prodotti, non è letteralmente menzionato dal legislatore fiscale al citato n. 12-bis) della Tabella A, parte II del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento.
Ciò considerato, si ritiene che alle cessioni di origano, immesso sul mercato in buste sigillate a rametti o sgranato, sia applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento. In senso conforme alle conclusioni appena tratte, deve intendersi modificata sul punto la risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19/E.
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