Risoluzione Agenzia Entrate n. 341 del 31.10.2002

Art. 2214 ss. codice civile - art. 14 ss. DPR 29-9-1973 n. 600 - modalità di tenuta del libro giornale - Istanza di interpello - art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. WX S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 341 del 31.10.2002

Con istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la WZ S.r.l. ha esposto il seguente

QUESITO
La "... Italiana" s.r.l. incorporerà la società integralmente controllata "ZJ" a r.l. operante nel settore chimico. I costi previsti per l'integrazione dei diversi sistemi informatici che gestiscono i processi amministrativi, contabili e fiscali delle due società sarebbero peraltro molto elevati.
Ciò premesso, la società istante chiede se, nell'assetto post-fusione, sia corretto tenere il libro giornale nella forma complessa di due libri sezionali (uno per il ramo d'impresa "petrolifero", l'altro per quello "chimico") ed un libro riepilogativo, redatto per totali dei singoli conti raggruppati con periodicità mensile secondo le voci dello stato patrimoniale e del conto economico di cui agli articoli 2424 e 2425 del codice civile. I citati documenti verrebbero affiancati da bilanci di verifica (redatti anch'essi con periodicità mensile) relativi ai piani dei conti dell'area chimica e petrolifera, che costituirebbero l'elemento di raccordo tra i sezionali analitici ed il riepilogativo per saldo di conti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La società istante ritiene che le modalità di tenuta del libro giornale sopra descritte siano conformi alla vigente normativa civilistica e fiscale.
In particolare, la tenuta dei "sezionali" relativi ai due rami d'impresa rispetterebbe il concetto di unitarietà sostanziale del libro giornale e gli essenziali requisiti di cronologicità e analiticità fissati per quest'ultimo dall'articolo 2216 del codice civile.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come è noto, l'articolo 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si limita ad inquadrare il libro giornale tra le scritture obbligatorie ai fini fiscali senza dettare particolari disposizioni per la tenuta dello stesso. Ne consegue che ai fini dell'individuazione delle modalità di tenuta del libro giornale occorre far riferimento agli articoli 2215 e seguenti del codice civile.
In particolare, l'articolo 2216 del codice civile prevede che "il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa". La norma civilistica, quindi, impone che nel libro giornale siano annotate cronologicamente tutte le operazioni relative alla gestione aziendale, così da soddisfare gli essenziali requisiti di cronologicità e di analiticità dello stesso.
Peraltro con circolare 30 aprile 1977, n. 7, parte 43, si è sostenuto che, per motivi organizzativi o di collegamento con le proprie promanazioni periferiche, il soggetto obbligato alla tenuta del libro giornale possa discostarsi dalla rigida applicazione dell'unicità della scrittura.
Si ritiene, invero, che sebbene gli articoli 2214 e seguenti del codice civile utilizzino l'espressione "libro" al singolare, il requisito dell'unitarietà del libro giornale debba intendersi non in senso assoluto e materiale, bensì in senso giuridico. Il libro giornale, quindi, ben può comporsi di una pluralità di libri quando ciò sia richiesto dalla natura, dalle dimensioni, e, in via generale, dalle esigenze organizzative della specifica impresa.
Del resto, l'interpretazione ministeriale citata si è adeguata alla prassi, già invalsa, di utilizzare giornali sezionali nei quali siano registrate in stretto ordine cronologico tutte le operazioni relative ai singoli servizi dell'azienda con riepilogo riassuntivo nel libro giornale generale.
La risoluzione 15 luglio 1980, prot. 428, nel ribadire la validità di tale prassi, ha osservato che un regime contabile volto alla differenziazione dei risultati di singoli rami dell'impresa (quale quello di specie) è solitamente basato sul sistema delle scritture sezionali. L'istituzione di giornali sezionali presso le unità operative di cui si vuole la separata gestione, infatti, permette una distinta imputazione di tutti quegli elementi di ricavo e di costo direttamente ed esclusivamente riferibili alla stessa unità. Con riferimento al libro giornale riassuntivo, tuttavia, la risoluzione 9 agosto 1979, n. 9/1010, ha evidenziato che "nel caso in cui l'attività d'impresa comprenda più gestioni autonome e separate non può farsi …. a meno di riassumere nel giornale riepilogativo generale, al fine di consolidarne le risultanze, i dati delle varie gestioni contabili…"
Ciò premesso, occorre valutare se le conclusioni appena tratte possano estendersi anche alla fattispecie rappresentata dalla società istante, caratterizzata da sistemi informatici di gestione dei processi amministrativi e contabili differenziati per ciascun ramo d'azienda e, tra loro, raccordati mensilmente mediante un libro giornale riepilogativo dei rispettivi saldi dei conti, risultanti da specifici bilanci di verifica redatti con la medesima periodicità mensile.
Al riguardo si ritiene che tale metodo di contabilizzazione, tenuto conto della registrazione cronologica e analitica dei dati nei libri giornali sezionali relativi ai vari rami d'azienda, soddisfa i requisiti di cronologicità e analiticità del libro giornale di cui all'articolo 2215 del codice civile. Si evidenzia, infatti, che le specifiche modalità di tenuta del libro giornale rendono comunque possibile la ricostruzione complessiva del patrimonio e del movimento degli affari della società, e sono pertanto rispettose delle fondamentali regole civilistiche di corretta redazione delle scritture contabili, come indirettamente si desume dall'articolo 216, primo comma, punto 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Infine, il sistema adottato non priva le scritture contabili del carattere di sistematicità richiesto dall'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e consente di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.
Pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte, si ritiene che il metodo di contabilizzazione prospettato dall'istante, così come risulta dall'analisi della documentazione integrativa prodotta, sia nella sostanza conforme alla vigente normativa civilistica e fiscale.

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