Risoluzione Agenzia Entrate n. 345 del 05.11.2002

Istituzione del codice-tributo per l'utilizzo del credito d'imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, previsto dall'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62
Risoluzione Agenzia Entrate n. 345 del 05.11.2002

L'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2002, n. 143, recante il regolamento per la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, prevede per le imprese che entro il 31 dicembre 2004 effettuano gli investimenti indicati nel secondo comma del citato articolo, anche mediante contratti di locazione finanziaria, un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3 per cento per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati nonchè, nella medesima misura, per i quattro periodi successivi.
Il secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto stabilisce inoltre, che l'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili e l'importo del credito d'imposta, determinato ai sensi del primo comma del medesimo articolo, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni dei quattro periodi successivi.
Il credito d'imposta di cui trattasi non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile. Esso può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo investimento, come stabilito dal comma terzo dell'articolo 1 del menzionato decreto.
In applicazione delle disposizioni sopra indicate si istituisce il seguente codice tributo:

6746, denominato "Credito d'imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali. Articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62".

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo deve essere esposto nella colonna "importi a credito compensati" della "Sezione Erario" del modello di versamento, con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA.

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