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Risoluzione Agenzia Entrate n. 347 del 06.11.2002

Istanza di Interpello n. 954-290/2002. Art. 73 DPR n. 633 del 1972. Liquidazione IVA di gruppo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 347 del 06.11.2002

Con istanza di interpello riguardante la corretta applicazione dell'art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 è stato esposto il seguente

QUESITO
La società XY, con sede sociale in Olanda, controlla alcune società di capitali italiane, operanti nel settore immobiliare di costruzione, gestione e vendita di complessi aziendali ed industriali. Il gruppo sta progettando una serie di interventi edilizi nel territorio dello Stato con le seguenti conseguenze:
1. erogazione di finanziamenti fruttiferi da parte della società controllante comunitaria a favore delle società controllate residenti, con conseguente pagamento di interessi da parte di quest'ultime a favore della capogruppo;
2. maturazione, in capo ad alcune società controllate residenti, di crediti IVA, a cui presumibilmente si contrapporranno opposte situazioni di debiti IVA per altre società del gruppo.
Quanto precede rende quindi opportuno valutare la possibilità di ricorrere alla procedura prevista per l'attuazione di compensazioni infragruppo e la richiesta di crediti di imposta.

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene applicabile la disciplina dell'IVA di gruppo, di cui all'art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Gli adempimenti connessi alla procedura di liquidazione e versamento dell'IVA di gruppo saranno attuati tramite la nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Detto rappresentante, inoltre, emetterà le fatture, per conto della società controllante, relative agli interessi pagati dalle società controllate e riceverà eventuali fatture per acquisti di beni e servizi dalla stessa effettuati nel territorio dello Stato.

RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
La tesi del contribuente non può essere accolta. In attuazione dell'art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 il D.M. 13 dicembre 1979 n. 11065, reca "norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate". La disciplina dell'IVA di gruppo in tali norme contenuta prende le mosse dall'art. 4, par. 4, della VI Direttiva che attribuisce facoltà agli Stati membri di considerare quale unico soggetto passivo "le persone residenti all'interno del paese che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi". Ciò premesso, si sottolinea che per l'individuazione del profilo soggettivo di applicazione di tali disposizioni assume particolare rilevanza l'art. 2 del citato D.M. 13 dicembre 1979, rubricato "società controllate". L'articolo, infatti, circoscrive la nozione di società controllata a un elenco tassativo di tipi societari previsti dal diritto interno italiano, comprendente le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata. Inoltre, per rientrare in tale definizione occorre che le azioni o quote delle predette società aventi diritto di voto siano possedute dalla società controllante o da altra società da quest'ultima controllata per una quota superiore al 50% del loro capitale fin dall'inizio dell'anno solare precedente.
In proposito, la circolare del 28 febbraio 1986 n. 16, commentando l'art. 2, secondo comma, del D.M. 13 dicembre 1979, ha sottolineato come tale articolo preveda che le società controllate (società di capitali) possano assumere la veste di controllanti di altre società, lasciando chiaramente intendere che sia le une, sia le altre, debbono essere società di capitali appartenenti ai tipi previsti.
E' pertanto evidente dall'esame della normativa richiamata che nella predetta definizione non possa rientrare un soggetto non residente, sia pure costituito sotto forma societaria, anche se questo abbia nominato un proprio rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.
Ne consegue che l'impossibilità di fare parte di un "gruppo" nel senso indicato dall'art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il soggetto non residente, anche se costituito in forma societaria, non è legata tanto a difficoltà di ordine pratico relative all'espletamento materiale degli obblighi tributari, bensì alla mancanza di un presupposto giuridico soggettivo previsto dalla fattispecie normativa.
La predetta interpretazione risulta in linea con la legislazione comunitaria in materia di IVA contenuta nell'art. 4, par. 4, della VI Direttiva sopra richiamato. Infatti, benché la disciplina relativa all'IVA di gruppo di cui al citato art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972 non dia luogo ad una vera e propria unificazione soggettiva delle società facenti parte del gruppo stesso, tuttavia attua comunque una deroga, sia pure parziale, ai principi di soggettività, prevedendo una procedura unificata di compensazione e versamento del tributo. In tal senso si è già espressa l'Amministrazione finanziaria con circolare n. 16 del 28 febbraio 1986 ove si legge testualmente che la disciplina dell'IVA di gruppo, di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972 e al relativo decreto di attuazione "prende le mosse dall'art. 4, punto 4, secondo comma, della VI Direttiva comunitaria, senza tuttavia accogliere il principio fondamentale in esso contenuto, consistente nel riconoscimento giuridico e fiscale della unitarietà del soggetto passivo in presenza di soggetti giuridicamente indipendenti, ma vincolati tra loro da rapporti economici ed organizzativi. Il principio contenuto nella citata norma comunitaria è stato recepito, invero, in termini molto ristretti e con contenuto di carattere procedurale, cioè mantenendo sempre l'autonomia giuridica e fiscale delle società interessate, sufficiente a perseguire il fine prefissato che era quello di offrire a dette società un mezzo semplificato di recupero delle eccedenze di credito mediante la compensazione tra debiti e crediti di imposta emergenti dalle liquidazioni e dichiarazioni di società facenti parte di un gruppo".
La conclusione sopra raggiunta circa la carenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina dell'IVA di gruppo nella società non residente operante nel territorio dello Stato con un rappresentante fiscale, non è in contraddizione con quanto precedentemente affermato nella risoluzione del 3 dicembre 1991, prot. n. 475921. In tale ultima pronuncia, infatti, si è chiarito che la semplice presenza nella catena di controllo di un gruppo di una società estera non operante nel territorio dello Stato è irrilevante ai fini dell'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e liquidazione. E infatti precisa la risoluzione citata che "se nella fattispecie in esame, che si caratterizza per la presenza nella catena di controllo di società estere, i soggetti che partecipano alla compensazione IVA di gruppo possiedono tutti i requisiti previsti, appare irrilevante, ai fini della procedura di consolidamento, che alcune delle società costituenti anelli della catena siano ubicate all'estero".
Al contrario, nel caso oggetto del presente interpello la società non residente sarebbe la capogruppo, responsabile quindi dell'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento e inoltre partecipe, in relazione alle operazioni poste in essere nel territorio dello Stato tramite il proprio rappresentante fiscale, alla procedura di compensazione; in altri termini, il ruolo di tale società estera non sarebbe affatto irrilevante.
In conseguenza delle suesposte considerazioni, la possibilità di avvalersi della disciplina di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972 è inoltre esclusa anche nell'ipotesi in cui una società non residente (che evidentemente abbia effettuato acquisti ovvero operazioni attive in Italia), con stabile organizzazione ovvero rappresentante fiscale nel territorio dello Stato ovvero identificatasi direttamente ai sensi dell'art. 35ter del D.P.R. n. 633 del 1972, faccia parte della catena di controllo senza rivestire il ruolo di capogruppo.

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