Risoluzione Agenzia Entrate n. 348 del 08.11.2002

Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. INPDAP - Art. 34 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973 - Disciplina delle agevolazioni tributarie
Risoluzione Agenzia Entrate n. 348 del 08.11.2002

Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.

Esposizione del quesito
L'Istituto istante ha chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario da applicare alle somme corrisposte ai titolari di pensioni privilegiate militari, spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva, a titolo di interessi moratori e rivalutazione monetaria, sui predetti emolumenti.
Le somme in discorso si rendono dovute sulla base di decisioni dell'organo giurisdizionale, oppure, per debito d'ufficio, nei casi di ritardato pagamento del trattamento pensionistico da parte delle strutture periferiche dell'INPDAP.
L'Istituto istante ha fatto presente che le somme in argomento, ancorché collegate a pensioni esenti, ai sensi dell'art. 34 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973 (da interpretare alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989), perché concesse esclusivamente per l'invalidità contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva, sono comunque assoggettate a ritenuta per contributo previdenziale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'Istituto istante ritiene che le somme corrisposte a titolo d'interessi moratori e di rivalutazione monetaria, in relazione alle pensioni privilegiate militari, vadano assoggettate all'IRPEF.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate
In merito all'interpello pervenuto, si forniscono le seguenti indicazioni.
Con la sentenza dell'11 settembre 1989, n. 387 la Corte Costituzionale ha affermato che la pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazione riportata a causa del servizio militare di leva, "costituisce un trattamento del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma 2, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva".
Pertanto, dal ravvisato carattere non reddituale della pensione privilegiata ordinaria militare tabellare discende la non assoggettabilità di esse, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla stregua di altre erogazioni di analoga natura.
Al riguardo, si fa presente che la scrivente è più volte intervenuta sia con risoluzioni che con circolari per fornire istruzioni sull'ambito applicativo e sugli effetti della sentenza in argomento (vedi ad es. la Circolare n. 104 del 19 maggio 2000).
In tali occasioni è stato precisato che l'esenzione dall'IRPEF, prevista per le pensioni privilegiate ordinarie tabellari dei militari sussiste purché l'infermità si sia verificata durante il servizio di leva obbligatorio, rendendole così assimilabili alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria.
Tutto ciò premesso, per quanto più in particolare concerne gli interessi moratori e le rivalutazioni monetarie, correlate al trattamento privilegiato ordinario tabellare, corrisposti ai titolari del predetto trattamento privilegiato, si ritiene che gli stessi, atteso il carattere di accessorietà rispetto alle prestazione principale, costituiscano redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti sui quali tali interessi sono maturati. Pertanto, anch'essi non sono soggetti a tassazione al pari delle pensioni privilegiate militari cui accedono.

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