Rimborsi per indebito relativi a ruoli emessi da uffici appartenenti ad amministrazioni statali. Istruzioni operative sulla restituzione ai concessionari delle somme anticipate
Risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 23.02.2006
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione - da parte dei concessionari del servizio nazionale della riscossione - dei rimborsi delle somme iscritte a ruolo dagli uffici del Ministero della Giustizia, pagate e riconosciute indebite, nonché delle modalità di successivo recupero, da parte degli stessi concessionari, delle somme anticipate per l'erogazione di tali rimborsi.
Al riguardo, si rammenta che, con la risoluzione n. 112 del 20 maggio 2003, è stato precisato che, per tutti i ruoli emessi da amministrazioni statali, la restituzione ai concessionari delle somme rimborsate al debitore, a seguito di sgravio per indebito, deve essere effettuata dagli uffici locali di questa Agenzia. Deve, pertanto, ritenersi che tali indicazioni riguardino anche i ruoli emessi dal Ministero della Giustizia.
Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni operative relative alle modalità con le quali le società concessionarie possono ottenere la restituzione delle somme anticipate per l'erogazione dei rimborsi in oggetto.
A tal fine, il concessionario dovrà presentare al competente ufficio locale - secondo la medesima procedura stabilita, relativamente ai ruoli di questa Agenzia, con la circolare n. 97 del 20 novembre 2001, integrata con la nota n. 2004/123453 del 16 luglio 2004 - apposita istanza, alla quale dovrà essere allegato un separato elenco dei rimborsi eseguiti nel mese di riferimento ai soggetti iscritti nei ruoli emessi da amministrazioni statali, corredato, oltre che dalla stessa documentazione prevista dalle citate note, anche dall'indicazione, per ciascun provvedimento di sgravio, dell'ufficio che lo ha emesso, dell'Amministrazione di appartenenza di quest'ultimo, della data di emissione, del codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo, del numero identificativo della partita di ruolo, nonché dell'importo oggetto di sgravio.
Gli uffici locali provvederanno ad effettuare, anche con riferimento alle istanze in questione, i controlli ordinariamente svolti sulle altre istanze presentate dai concessionari ai sensi della circolare n. 97 del 2001, e della nota n. 123453 del 16 luglio 2004.
Il contenuto della presente risoluzione è stato concordato con il Ministero della Giustizia ed ha ottenuto il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
L'Ascotributi è pregata di dare immediata diffusione della presente alle aziende concessionarie associate.
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