Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E del 26.06.2023

RISOLUZIONE N. 35/E










Roma, 26 giugno 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti
utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia
delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge
18 novembre 2022, n. 176

L’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, prevede che, ai soggetti passivi IVA

obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è

concesso un contributo, alle condizioni ivi previste, per l'adeguamento da effettuarsi

nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022,

n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti

utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica.

Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è

complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro

per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 giugno 2023, sono

state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta in argomento.

In particolare, il suddetto provvedimento ha previsto che, ai sensi dell’articolo 37,

comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell’utilizzo in



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, il modello F24 deve essere presentato

esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di

cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

? “7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti

utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022,

n. 176”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa,

nel formato “AAAA”.

Il credito di imposta in argomento non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato

qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di

presentazione, il plafond residuo dello stanziamento di cui all’articolo 8 del decreto-legge

18 novembre 2022, n. 176, risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita

ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

entrate.


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