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Risoluzione Agenzia Entrate n. 354 del 06.12.2007

Istanza di interpello - Art. 10 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - ALFA S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 354 del 06.12.2007

La Direzione Regionale ..... ha trasmesso un'istanza di interpello, formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con cui la ALFA S.p.A. ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario ai fini IVA della fattispecie di seguito esposta.

Quesito
La società ALFA S.p.A. (di seguito "ALFA"), esercente attività relative ad "altre istituzioni finanziarie" - cod. attività (65123) -, è un istituto autorizzato all'emissione di moneta elettronica (di seguito IMEL), ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs n. 385/1993. Per moneta elettronica si intende un valore monetario rappresentato da un credito vantato dal soggetto titolare nei confronti del soggetto che la emette; tale credito viene memorizzato su un dispositivo elettronico dal soggetto emittente che, in tale qualità e previa ricezione dei fondi corrispondenti, emette, per pari valore, la moneta elettronica che viene accettata quale strumento di pagamento, anche attraverso i canali telematici, dai circuiti internazionali e dagli esercizi commerciali convenzionati.
L'art. 114-bis del D.Lgs. 385/1993 introdotto con la legge n. 39 del 2002, a seguito della Direttiva UE 2000/46/Ce, prevede per gli IMEL che "Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di pagamento".
In relazione alla propria attività, pertanto, ALFA intende stipulare un contratto di mandato con rappresentanza con soggetti da essa stessa individuati (di seguito Esercenti).
Il contratto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
a) l'Esercente, quale mandatario con rappresentanza, si impegna al primo avvaloramento ed alla distribuzione della moneta elettronica emessa dall'IMEL, nonché alla ricarica, rimborso e prelievo di contanti, secondo precise indicazioni non derogabili (attività di issuing);
b) l'Esercente si impegna ad accettare quali strumenti di pagamento delle cessioni dei beni e delle erogazioni dei servizi da esso commercializzati uno qualsiasi degli strumenti di moneta elettronica emessi dall'IMEL, che consentono l'esecuzione di pagamenti ed incassi (attività di acquiring).
Pertanto, chiede quale sia il trattamento tributario ai fini IVA da applicarsi alle operazioni concernenti la distribuzione e la ricarica di moneta elettronica nonché quelle consistenti nell'esecuzione di pagamenti ed incassi per mezzo della stessa (cosiddetta attività di acquiring).

Soluzione prospettata
L'istante ritiene, con riferimento all'attività di issuing svolta dall'esercente di cui sub lettera a) quale mandatario di ALFA, che le prestazioni effettuate nei confronti di quest'ultima dall'esercente medesimo siano esenti ai sensi del punto 9) dell'art. 10 del DPR n. 633/72 secondo il quale devono considerarsi esenti "le prestazioni di mandato mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) (...)".
Ad avviso della società istante, deporrebbe a favore di tale soluzione interpretativa la risoluzione 28 gennaio 2005, n. 11/E, che, pur se con riferimento all'attività di raccolta delle scommesse (attività esente ex art. 10, primo comma, n. 6) del DPR n. 633/1972), l'Amministrazione avrebbe avuto modo di precisare che, come nel caso in esame, ove il punto vendita agisce "in nome e per conto" del mandante ed assolve ad una funzione gestoria secondo precisi indirizzi, determinati ed imposti dalla società stessa, si rientra nell'ambito della fattispecie negoziale del mandato. Infatti in tale ipotesi il soggetto si pone in una posizione intermedia tra il soggetto titolare del servizio esente ed i fruitori dei servizi stessi, e collabora nell'attività della società, senza peraltro assumere in proprio il rischio connesso all'effettiva vendita del servizio.
Per quanto riguarda l'attività di acquiring di cui sub lettera b) l'istante evidenzia come la stessa operazione risulta essere fondamentale per il compimento dell'operazione di pagamento di un bene o di un servizio.
Le attività svolte da ALFA a favore dell'Esercente permettono di realizzare e realizzano direttamente le operazioni di pagamento, comportando modifiche giuridiche, economiche e patrimoniali dei soggetti interessati dall'operazione, in conformità a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE (Sentenza del 5 giugno 1997, n. C- 2/95).
Pure a tal proposito l'Amministrazione finanziaria avrebbe avuto modo di precisare, con circolare n. 82/322072 del 18 dicembre 1987, che nel rapporto intercorrente tra l'emittente le carte di credito e gli esercizi commerciali affiliati, si evidenziano "in via prevalente operazioni di garanzia a vantaggio degli esercizi convenzionati considerato che le imprese emittenti le carte, come detto sopra, garantiscono comunque il pagamento del prezzo relativo agli acquisti di beni e servizi effettuati dagli utilizzatori delle carte stesse, assumendo, quindi, a proprio carico ogni rischio circa la successiva insolvenza di quest'ultimi".
In definitiva, ALFA ritiene che le prestazioni effettuate da parte dell'Esercente nei confronti della stessa, in esecuzione del mandato con rappresentanza, concernenti operazioni di cui al punto 1) dell'art. 10 del DPR n. 633/72 (relative alla distribuzione, attivazione, ricarica, rimborso e prelievo di contanti, nonché nelle altre attività imposte dall'organo di vigilanza per il servizio prestato), siano da considerarsi esenti, ai sensi del punto 9) dell'art. 10 del DPR n. 633/72. Viceversa, i compensi corrisposti dallo stesso Esercente per i servizi ottenuti da ALFA, servizi che permettono di realizzare direttamente le operazioni di pagamento, debbano considerarsi prestazioni di servizi esenti ai sensi del punto 1) dell'art. 10, DPR n. 633/72, poiché trattasi di servizi che comportano modifiche giuridiche, economiche e patrimoniali dei soggetti interessati dall'operazione, in conformità a quanto affermato dalla Corte di giustiziaUE (Sentenza del 5 giugno 1997, n. C- 2/95).

Parere dell'Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si osserva che in diverse occasioni questa Amministrazione si è espressa circa l'interpretazione dell'espressione "operazioni relative" ad operazioni bancarie e creditizie contenuta nel n. 1) dell'art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e, in particolare, con le risoluzioni 10 dicembre 2001, n. 205/E, 4 luglio 2002, n. 216/E, e 13 giugno 2003, n. 133/E, (consultabili in "Documentazione tributaria" sul sito www.agenziaentrate.gov.it http://www.agenziaentrate.gov.it), che recepiscono l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia della CEE con la sentenza 5 giugno 1997, causa C- 2/95, richiamata dalla stessa istante.
Ciò posto, la questione riguarda da una parte il trattamento tributario ai fini IVA dei compensi spettanti agli Esercenti nell'ambito della cd. attività di "issuing" e, dall'altra, il trattamento tributario dei compensi che gli Esercenti riconoscono a ALFA per la cd. attività di "acquiring", che la stessa svolge in proprio, sia pure per il tramite di un partner bancario (BETA Holding Banca S.p.A. di seguito "Banca BETA") deputato alla realizzazione dei servizi di incasso e pagamento, con cui la società istante intende stipulare un contratto relativo a molteplici incarichi di mandato, che costituisce oggetto di un separato interpello.

Attività di "issuing".
Per quanto riguarda il primo quesito, relativo all'attività di issuing svolta dall'Esercente, per la quale viene conferito un mandato con rappresentanza in forza dell'apposita convenzione stipulata con la società istante, si osserva che essa consiste esclusivamente nelle attività di distribuzione, attivazione, ricarica, rimborso e prelievo di contanti, da espletarsi nei confronti di soggetti, sottoscrittori dell'apposito contratto di adesione ed attivazione della carte prepagate nominative (lottomaticard), in modo da renderli titolari delle somme che di volta in volta verranno convertite in moneta elettronica grazie ai servizi offerti da ALFA IMEL.
Si ritiene che il servizio in questione sia riconducibile alle ipotesi previste dal n. 9) dell'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972 che ricomprende nel proprio ambito le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relative, tra le altre, alle operazioni finanziarie di cui al punto 1) dello stesso articolo 10.
Con risoluzione n. 77 del 16 luglio 1998 è stato chiarito che "l'intermediazione non costituisce una figura negoziale specifica" e nell'ambito della stessa possono ricondursi "tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi".
A titolo meramente esemplificativo la risoluzione n. 77 del 1998 citata ricomprende nel novero di tale figura negoziale i contratti di mandato, agenzia e mediazione, non escludendo che possano riferirsi all'attività di intermediazione anche altri schemi negoziali.
In particolare, riferendosi ad una specifica tipologia contrattuale atipica, l'anzidetta risoluzione precisa che la riconducibilità nel rapporto di mandato non è esclusa nell'ipotesi in cui il rapporto non attiene alla conclusione di un negozio.
Assumono, invece, rilievo ai fini della configurazione della fattispecie fra le ipotesi contrattuali dell'interposizione nella circolazione dei beni e servizi di cui all'art. 10, primo comma, n. 9) del DPR n. 633 del 1972, anche quegli accordi contrattuali in cui l'incaricato provvede, per conto del committente e sulla base di specifiche istruzioni, a porre in essere gli adempimenti necessari alla concreta esecuzione dell'operazione esente.
Ciò precisato, relativamente all'esercente si osserva che questi provvede a svolgere, per conto dell'IMEL, un'attività di distribuzione, attivazione, ricarica, rimborso e prelievo di contanti da espletarsi nei confronti di soggetti sottoscrittori dell'apposito contratto di adesione ed attivazione delle carte prepagate nominative (lottomaticard), consentendo in tal modo al possessore di fruire dei servizi ad essa connessi.
La prestazione posta in essere dall'Esercente può, pertanto, ricondursi nell'ambito delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione di cui all'art. 10, primo comma, n. 9) del DPR n. 633 del 1972 relative alle operazioni esenti di cui al n. 1) del medesimo art. 10. Si ritiene, quindi di condividere la soluzione prospettata sul punto.

Attività di acquiring.
Per quanto concerne i compensi dovuti dagli Esercenti per i servizi di pagamento prestati da ALFA (per il tramite di Banca BETA), si rileva che tali servizi consistono in prestazioni di servizi telematici che consentono trasferimenti di fondi tra i soggetti interessati dalle operazioni economiche sottostanti, generando per gli stessi soggetti coinvolti - e cioè sia per i titolari della Carta (moneta elettronica) sia per gli esercenti convenzionati (convenzionati direttamente da ALFA o aderenti ai circuiti internazionali VISA) - esposizioni finanziarie a credito o a debito produttive degli effetti propri delle operazioni "finanziarie", così come individuate dalla normativa comunitaria e nazionale, idonee ad incidere nella sfera giuridica ed economica dei soggetti cui sono indirizzati. Per le carte prepagate l'esecuzione dei pagamenti, a regolamento dei beni e servizi ricevuti dal titolare della carta, risulta essere condizionato alla costituzione di un rapporto di provvista consistente nel versamento preventivo di fondi, effettuato nei confronti della stessa impresa emittente, e destinato ad essere trasformato in moneta elettronica al fine di essere utilizzato, appunto, come mezzo di pagamento.

In conclusione, in merito al secondo quesito, si ritiene (conformemente all'orientamento espresso dai documenti di prassi sopra richiamati) che l'attività di acquiring, così come risulta dai documenti allegati (alla presente istanza e a quella relativa ai rapporti con il partner bancario), in quanto generante flussi finanziari di regolamento, rientri tra le operazioni di pagamento esenti a norma dell'art. 10, n. 1), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione regionale ....., viene resa dalla scrivente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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