Interpretazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973- Indennità risarcitoria diretta a rimborsare il professionista delle spese sostenute per la produzione del reddito professionale - Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 356 del 07.12.2007
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973, è stato esposto il seguente
QUESITO
Con istanza diretta alla scrivente, la società ALFA fa presente di essere stata citata in giudizio e successivamente condannata dal Tribunale di ... al pagamento di 9.300,50 euro a favore di un professionista.
L'utente ha citato in giudizio la ALFA lamentando i danni derivanti da ... La società istante precisa che nell'ambito dell'importo complessivamente liquidato in sentenza, oltre alle spese di giudizio, è stato quantificato in 4.000,00 euro il danno derivante dalla lesione all'immagine ed in 4.800,00 euro i danni subiti in relazione alle spese sostenute dall'utente.
Ciò posto, la società istante osserva che, dal punto di vista civilistico, la somma di 4.800,00 euro liquidata a fronte delle suddette spese sostenute dall'utente sembra rappresentare la compensazione di un "danno emergente".
Al riguardo, la ALFA richiama i chiarimenti resi dalla scrivente nella risoluzione 22 maggio 2000, n. 155, con riferimento all'art. 6, comma 2, del Tuir. Quest'ultima disposizione stabilisce che le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti.
Nella risoluzione suddetta la scrivente ha precisato che, in tema di risarcimento danni, vige un principio generale in base al quale l'indennizzo che compensa la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, va assoggettato a tassazione in quanto sostitutivo di reddito.
Qualora, invece, il risarcimento sia diretto ad indennizzare il soggetto per le perdite effettivamente subite ("danno emergente"), la relativa somma non deve essere assoggettata a tassazione, assumendo rilevanza assoluta il suo carattere risarcitorio e la funzione di reitegrazione patrimoniale. Tutto ciò premesso, la società istante, sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, chiede se la somma di 4.800,00 euro, riconosciuta a favore dell'utente come rimborso delle spese sostenute, debba essere assoggettata a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, non essendo certa la natura reddituale di detta somma in base all'art. 6, comma 2, del Tuir.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società ALFA ritiene corretto operare la ritenuta d'acconto sulla somma liquidata (4.800,00 euro) a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'utente per ovviare ai problemi causati.
Al riguardo, la società ritiene che l'art. 6, comma 2, del Tuir, debba essere interpretato estensivamente fino a comprendere nel reddito complessivo anche l'indennità risarcitoria che si sostanzia nel rimborso di costi inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo, qualora detti costi siano deducibili dalla base imponibile del soggetto a favore del quale è disposto il risarcimento.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La disposizione contenuta nella prima parte del comma 2 dell'art. 6 del Tuir stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Con riferimento alle indennità risarcitorie, la norma in esame prevede l'assoggettabilità a tassazione solo delle indennità dirette a sostituire un reddito non conseguito, quindi, dirette a risarcire il c.d. lucro cessante.
Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennitàrisarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (il c.d. danno emergente).
Con la sentenza allegata all'istanza il Tribunale ha condannato la società ALFA oltre al risarcimento del c.d. danno all'immagine, liquidato in via equitativa (4.000,00 euro), anche al risarcimento dei danni di natura economica (4.800,00 euro) subiti dall'utente, relativi alle spese che il professionista è stato costretto a sostenere.
In via preliminare, si osserva che il risarcimento del c.d. "danno all'immagine" configura un'ipotesi di risarcimento del danno da lucro cessante, in quanto la somma oggetto del risarcimento (4.000,00 euro) è diretta a reintegrare forfetariamente "una perdita di credibilità e di stima agli occhi della clientela".
Quindi, la somma suddetta (4.000,00 euro), ai sensi del citato art. 6, comma 2, del Tuir, costituisce "reddito della stessa categoria di quello sostituito", ovvero reddito di lavoro autonomo, da assoggettare a ritenuta a titolo d'acconto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto riguarda la quota dell'indennità (4.800,00 euro) diretta a risarcire il professionista per le spese dallo stesso sostenute, si osserva che la relativa somma è finalizzata a compensare una spesa che l'utente ha sostenuto per la produzione del reddito professionale.
In altri termini, quest'ultima indennità rappresenta il "rimborso" di un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 54 del Tuir, il professionista ha potuto dedurre dal reddito di lavoro autonomo.
Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.
Da quanto sopra precisato consegue che la ALFA, in qualità di sostituto d'imposta, all'atto della corresponsione del risarcimento, deve operare la ritenuta a titolo d'acconto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, non soltanto sulla somma corrisposta a titolo di risarcimento del c.d. "danno all'immagine", ma anche sulla quota dell'indennità (4.800,00 euro) diretta a rimborsare le spese sostenute.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 26 aprile 2001, n. 209.
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