PayPal paga in 3 rate - Clicca per maggiori informazioni!

Risoluzione Agenzia Entrate n. 359 del 10.12.2007

IVA - Art.3 del DPR n. 633 del 1972 - Prestazione di servizi - Realizzazione e affidamento di opere del servizio idrico integrato indicate nel Piano Stralcio
Risoluzione Agenzia Entrate n. 359 del 10.12.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
La Beta S.p.a., società a totale capitale pubblico, fa presente di aver ottenuto nel 2003 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 -Marche (ATO 5) l'affidamento del servizio idrico integrato nel territorio dei 58 Comuni associati ricadenti nella provincia di.. e riferisce che i suoi rapporti con l'Autorità affidante sono regolati, oltre che dalla legge regionale Marche 22 giugno 1998, n. 49, anche dalla "Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato" e dal Disciplinare integrativo denominato "Patti aggiunti".
L'istante evidenzia che tra gli aspetti disciplinati nella Convenzione e nei Patti aggiunti vi sono la gestione ed il finanziamento del c.d. Piano Stralcio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Tale ultima disposizione stabilisce che le Autorità d'Ambito, per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, sono tenute a predisporre ed attuare un programma di interventi urgenti (c.d. Piano Stralcio).
La società interpellante rileva, inoltre, che per garantire parzialmente il finanziamento del suddetto piano di interventi è stato disposto, con delibera CIPE n. 93 del 15 novembre 2001, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione che deve essere riscosso dal gestore del servizio idrico integrato e da questo successivamente versato all'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione.
L'interpellante fa presente, altresì, che l'Autorità ATO 5 ha emesso fattura per l'acconto relativo all'aumento tariffario degli anni 2002-2003, applicando l'IVA con l'aliquota del 10 per cento.
Ciò premesso, la Beta S.p.a chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini IVA, della somma corrispondente all'aumento tariffario che la stessa è tenuta a versare all'Autorità d'Ambito.
L'istante chiede, inoltre, di sapere se, nel caso in cui si ritenga di escludere dal campo di applicazione dell'IVA la somma in argomento, sia comunque possibile portare in detrazione la relativa imposta già erroneamente ad essa addebitata in fattura dall'Autorità ATO 5.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al primo quesito, la Beta S.p.a. ritiene che le somme versate all'Autorità ATO 5 a titolo di parziale finanziamento del Piano Stralcio siano escluse dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto soggettivo.
Al riguardo la società interpellante, dopo aver rilevato che l'Autorità ATO 5 "ha assunto la forma di consorzio obbligatorio ex art. 25 L. 142/90 prevista per le funzioni o i servizi di rilevante interesse pubblico", osserva che le "funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato" svolte dall'Autorità d'Ambito "nei rapporti con il gestore manifestano l'esistenza di un rapporto di tipo autoritativo e non di natura privatistica".
Ciò premesso, a parere dell'istante, "l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Stralcio nonché il loro finanziamento parziale tramite aumenti tariffari rientra nell'esercizio dell'attività svolta dall'ATO quale pubblica autorità" e, come tale, è sottratta all'applicazione dell'IVA, ai sensi della sesta direttiva CEE n. 388 del 17 maggio 1977 (ora direttiva CE n. 112 del 28 novembre 2006).
In merito alla seconda problematica rappresentata, nel presupposto che l'Autorità d'Ambito abbia erroneamente assoggettato ad IVA le somme percepite per il finanziamento del Piano Stralcio, la società interpellante ritiene di non avere diritto alla detrazione dell'anzidetta imposta.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nella fattispecie in esame, la Beta S.p.a. ha ricevuto in affidamento la gestione del servizio idrico integrato nel territorio Marche dall'Autorità ATO 5, costituita ai sensi della legge regionale Marche 22 giugno 1998, n. 49.
La citata legge regionale n. 49 del 1998 prevede che i Comuni e le Province compresi in ciascun Ambito territoriale ottimale costituiscano, ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato, un consorzio obbligatorio.
All'anzidetto consorzio, denominato Autorità d'Ambito, sono attribuite funzioni di programmazione e controllo del servizio idrico integrato, con il compito, tra l'altro, di predisporre il programma degli interventi necessari all'erogazione del servizio in argomento.
Per quanto riguarda gli interventi da realizzare, l'art. 141, comma 4, della citata legge n. 388 del 2000 ha previsto che "per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione", le Autorità d'Ambito "attuano un programma di interventi a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3" della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Piano Stralcio).
L'art. 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994 sopra richiamato ha previsto a carico di Comuni e Province l'obbligo di predisporre, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, un programma di interventi necessari per la gestione del servizio "accompagnato da un piano finanziario" recante l'indicazione delle risorse disponibili e di quelle da reperire, ivi compresi i "proventi da tariffa".
A tal fine, il CIPE, con delibera del 15 novembre 2001, ha disposto "per il parziale finanziamento dei programmi stralcio (...) un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20 %".
In particolare, la citata delibera CIPE del 2001 stabilisce che l'aumento tariffario viene incassato "dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi".
Dall'esame della "Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato" allegata all'istanza di interpello, stipulata tra l'Autorità d'Ambito e la società istante in qualità di gestore del servizio idrico integrato, emerge, altresì, che:
a) l'Autorità d'Ambito:
- mette a disposizione del gestore i beni e le opere pubbliche afferenti il servizio ad esso affidato, sia quelle già realizzate o in corso di realizzazione sia quelle che saranno eventualmente realizzate direttamente dai Comuni e dalla Provincia (art. 1, comma 1);
- si impegna a predisporre ed approvare un piano quinquennale di interventi e il relativo piano tecnico economico e finanziario (art. 15);
- approva la tariffa da applicare all'utenza del servizio idrico integrato;
- gestisce il Piano Stralcio e, ad intervenuta realizzazione delle relative opere, affida le stesse in gestione alla Beta s.p.a (art. 31, comma 1);
b) il gestore:
- realizza il servizio idrico integrato in conformità alla convenzione, impegnandosi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ad esso affidati (art. 2, comma 3);
- riscuote la tariffa, la quale costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, compreso l'incremento tariffario relativo al Piano Stralcio, riversa all'Autorità d'Ambito (art. 17);
- versa all'Autorità d'Ambito, in due rate semestrali, la quota parte di aumento tariffario generato dall'approvazione del Piano Stralcio (art. 31, comma 2).
Dalla ricostruzione operata emerge che l'Autorità d'Ambito ha l'obbligo, tra l'altro, per espressa previsione normativa, di gestire il Piano Stralcio, concernente la realizzazione delle opere necessarie per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione.
La medesima Autorità si impegna, mediante la menzionata convenzione, a concedere in uso al gestore del servizio idrico integrato le opere che realizzerà in attuazione del citato Piano Stralcio.
Dette opere, infatti, sono strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, realizzato dalla società istante.
Sulla base della stessa convenzione, la società interpellante è tenuta a versare all'Autorità d'Ambito una somma pari all'aumento tariffario applicato all'utenza e da essa incassata a titolo di corrispettivo.
Pertanto, tra l'Autorità ATO 5 e la Beta S.p.a. si instaura, sostanzialmente, un rapporto bilaterale a prestazioni corrispettive.
In particolare, l'Autorità d'Ambito, realizza e affida alla società istante, che gestisce il servizio idrico integrato, le opere indicate nel Piano Stralcio a fronte di un corrispettivo di importo pari all'aumento tariffario applicato all'utenza, ponendo in essere una prestazione di servizi riconducibile nell'ambito applicativo dell'IVA ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Marche, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS