Interpello 954 - 161/2001 - Articolo 11, legge 27-7-2000, n. 212. Provincia di ...... Codice Fiscale ....... residente in ........
Risoluzione Agenzia Entrate n. 36 del 05.02.2002
Con l'istanza di interpello presentata il 16 ottobre 2001, protocollo n. 33701 - 2001, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, la Provincia di ...... espone il seguente
QUESITO fa presente di stipulare numerosi contratti di lavoro costitutivi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 47, comma 1, lettera c-bis), del TUIR e di corrispondere i relativi emolumenti. Chiede, pertanto, se i suddetti contratti, nonché le quietanze relative ai corrispondenti emolumenti, rientrino tra gli atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi, rispettivamente, degli artt. 25 e 26 della Tabella, allegato B, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DEL CONTRIBUENTE La Provincia di ..... ritiene che al quesito possa essere data risposta affermativa, anzitutto in virtù della definizione di lavoro parasubordinato contenuta nel Glossario allegato alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione "Unico 2000 - Persone fisiche" (approvato con D.M. 16 marzo 2000). Nel Glossario si legge, infatti, che il lavoro parasubordinato "è lavoro autonomo ma caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa all'attività altrui, che produce di fatto una situazione di subordinazione e di dipendenza economica".
Secondo l'amministrazione provinciale un altro argomento a favore dell'esenzione dall'imposta di bollo dei contratti e delle quietanze di cui si tratta è rappresentato dall'assimilazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai redditi di lavoro dipendente - operata dall'art. 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, attraverso l'introduzione della lettera c-bis) nell'art. 47, comma 1, del TUIR. Inoltre, ritiene rilevanti l'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (concernente l'obbligo assicurativo INAIL dei lavoratori in argomento) e la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/25019/70/DOC del 4 gennaio 2001 (concernente l'obbligo d'iscrizione dei predetti lavoratori sui libri matricola e paga).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Questa Direzione centrale condivide quanto affermato dalla Direzione regionale per la ...... che ritiene esente dall'imposta di bollo i contratti costitutivi di un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, perché riconducibili all'articolo 25 della Tabella allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo), che esenta in modo assoluto da tale imposta i contratti di lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi, di qualsiasi specie ed in qualunque forma redatti, senza che assuma alcun rilievo la qualità del datore di lavoro o la natura della prestazione convenuta. Condivide altresì la tesi secondo la quale le quietanze relative ai compensi corrisposti ai lavoratori per le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa sono soggette all'imposta di bollo nella misura di € 1,29 (lire 2.500) per il disposto dell'articolo 13 della Tariffa allegato A al d.P.R. n. 642 del 1972. Secondo la direzione regionale della ......, infatti, non è sufficiente l'assimilazione di tali compensi ai redditi di lavoro dipendente per superare la formulazione letterale dell'articolo 26 della Tabella citata, che esenta dall'imposta di bollo le "quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato". In altri termini, come sostenuto dalla direzione regionale, con la disposizione dell'art. 26 della Tabella il legislatore ha "inteso esentare gli atti liberatori per compensi ed altre competenze, anche se a carico di terzi, rilasciati dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità" (risoluzione Direzione generale tasse e ii.ii.aa. prot. 351319 del 30 gennaio 1988). Non vi è dubbio che il rapporto di lavoro parasubordinato - in quanto "prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale" (art. 409,comma 1, n. 3, c.p.c.) - possa determinare una situazione di squilibrio economico del prestatore nei confronti della controparte. Appaiono quindi ampiamente giustificati quegli interventi legislativi che hanno esteso alla categoria in esame alcune delle garanzie tradizionalmente riconosciute ai lavoratori subordinati, non soltanto sotto il profilo processuale (v. art. 409 cit.) ma anche sotto quello sostanziale (basti pensare all'estensione del regime delle assicurazioni sociali, operata dalla legge n. 335 del 1995). In ogni caso l'assenza del vincolo di subordinazione - inteso come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - tipico del lavoro dipendente, non consente, al di là degli interventi legislativi esplicatisi in talune circoscritte materie, di invocare un generico criterio ermeneutico di estensione della disciplina propria del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'assenza del vincolo di subordinazione è espressamente riportata nel testo dell'articolo 47, comma 1, lettera c-bis) del TUIR che dispone "le somme e i valori in genere (...) percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo...". La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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