Risoluzione Agenzia Entrate n. 36 del 06.02.2009

Istanza di interpello, articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto a seguito del decesso del titolare - Obbligo di presentazione della dichiarazione di successione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 36 del 06.02.2009

Con l'interpello in esame, concernente la liquidazione delle indennità di fine servizio o di fine rapporto, nell'ipotesi di decesso dell'avente diritto, l'INPDAP (istituto nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) ha esposto il seguente

Quesito
L'istante chiede di conoscere se il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) o di fine servizio (TFS), in caso di morte del lavoratore dopo il collocamento a riposo, sia condizionato alla preventiva acquisizione da parte dell'istituto di previdenza del certificato di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, secondo il disposto di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" (TUS).

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'INPDAP afferma di aver chiarito con nota operativa n. 11 del 19 ottobre 2007 che occorre la prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio spettante iure successionis.
La suddetta prova, invece, non è necessaria nell'ipotesi di trasferimento delle predette indennità iure proprio.

Parere della direzione
L'istanza viene esaminata nell'ambito della generale attività di consulenza dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 18 maggio 2000, n. 99), in quanto non contiene la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza. Si precisa, pertanto, che il parere di seguito reso non produce gli effetti tipici dell'interpello.
Il trattamento di fine rapporto o di fine servizio è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente in costanza del rapporto lavorativo.
Al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione dello stesso, l'ente previdenziale presso il quale il lavoratore risulta iscritto provvede alla erogazione delle relative somme.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'articolo 2122 del codice civile - in deroga ai principi generali della successione mortis causa - nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono ad una funzione previdenziale. Tali soggetti acquistano le indennità iure proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge.
Nella suddetta ipotesi il trattamento di fine rapporto non concorre a formare l'attivo ereditario, la sua corresponsione è indipendente dall'accettazione dell'eredità e l'ente previdenziale non è vincolato all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 48 del TUS prima di disporne il pagamento.
In assenza dei soggetti individuati dalla legge il trattamento di fine rapporto è devoluto secondo le norme della successione "mortis causa", tanto testamentaria che legittima (vedi Corte Cost. 19 gennaio 1972, n. 8 e Corte Cost. 4 aprile 1996, n. 10). In questo ultimo caso l'acquisto dell'indennità, avviene, pertanto, iure ereditario, e l'istituto previdenziale non può procedere alla liquidazione se non è stata fornita la prova della presentazione della denuncia di successione o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non era obbligato a presentarla (cfr. risoluzione 29 ottobre 1998, n. 162).
La riserva legale di destinazione in esame è fissata dal legislatore con riguardo all'ipotesi di decesso del lavoratore in attività di servizio e non opera se l'evento morte è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo, infatti, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione.
Alla luce dei chiarimenti forniti in precedenza, si ritiene che in riferimento alla fattispecie rappresentata, l'istituto previdenziale, prima di liquidare, in favore degli eredi, l'indennità spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo, debba acquisire, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 48 del TUS il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell'interessato che non sussiste l'obbligo di ottemperare a tale adempimento.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservate dagli uffici.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS