Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva e della ritenuta derivante dall’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011
Risoluzione Agenzia Entrate n. 36 del 19.04.2012
L’articolo 2, commi da 29 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede per i contribuenti la possibilità di affrancare i valori degli strumenti finanziari, posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale alla data del 31 dicembre 2011, mediante l’esercizio di un’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi maturati fino alla medesima data.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2011, recante “Modalità di esercizio della opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti”, disciplina, all’articolo 1, “l’opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e della ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi e sui redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'art. 44, comma 1, del medesimo testo unico maturati fino alla data del 31 dicembre 2011”.
In particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera a), del citato decreto del 13 dicembre 2011 prevede che, per i contribuenti in regime dichiarativo, l'opzione è esercitata “nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011 congiuntamente per tutte le attività finanziarie e per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo …. L'imposta sostitutiva sui redditi di capitale nonché quella eventualmente dovuta sui redditi diversi di natura finanziaria sono versate dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
La successiva lettera b) dell’ articolo 1, comma 3, del decreto 13 dicembre 2011 dispone che “per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo … incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, …,” l’opzione in parola è esercitata con “apposita comunicazione scritta resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui il contribuente intrattiene tale rapporto. In tal caso, la ritenuta sui redditi di capitale … e' applicata dai soggetti indicati nell' art. 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e nell' art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 e l'imposta sostituiva sui redditi diversi di natura finanziaria e' applicata dall'intermediario depositario secondo i criteri di cui all' art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 . Le ritenute e l'imposta sostitutiva sono versate entro il 16 maggio 2012 dai soggetti di cui ai periodi precedenti, dopo averne ricevuto provvista”.
Inoltre, la lettera c) dell’articolo 1, comma 3, del decreto 13 dicembre 2011 prevede che “per i contribuenti in regime amministrato …, entro il 31 marzo 2012, congiuntamente per tutte le attività finanziarie e per le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo … incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, …” l’opzione in parola è esercitata “mediante comunicazione scritta resa all'intermediario abilitato con cui e' intrattenuto tale rapporto. L'imposta sostitutiva e le ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento … sono applicate e versate dai soggetti individuati nella precedente lettera b), secondo le modalità e i termini ivi stabiliti”.
Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle predette somme tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1133” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”
- “1134” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui all’art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”
- “1135” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 1, c. 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”
- “1064” denominato “Ritenuta sui redditi di capitale di cui all’art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c) del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Per i codici tributo 1133, 1134, e 1135 il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA. Per il codice tributo “1064” il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e il campo “anno di riferimento” sono valorizzati rispettivamente con il mese e l’anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato “00MM” “AAAA”.
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