Istanza di interpello - Art. 115 del D.P.R. n. 917 del 1986 - Efficacia opzione per la trasparenza fiscale - Alfa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 361 del 11.12.2007
La Direzione Regionale ... ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla società Alfa concernente il corretto trattamento fiscale della fattispecie di seguito descritta.
Quesito
La società Alfa (di seguito, in breve, la "Società") premette che in data ... ha presentato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di ..., la comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali di cui al DM 23/04/2004, con ricevuta regolarmente protocollata.
Trattandosi di società unipersonale, e quindi con socio unico, la società istante ha effettuato la comunicazione relativa al regime di trasparenza senza effettuare la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento dal socio alla società, ritenendola superflua.
Ciò premesso, atteso che il mancato invio della raccomandata non pare sia previsto tra le cause di perdita di efficacia dell'opzione dall'art. 6 del DM 23/04/2004, l'istante chiede se l'opzione possa essere considerata valida ai fini dell'ingresso nel regime della trasparenza.
Qualora l'opzione per il regime della trasparenza non fosse ritenuta validamente esercitata, l'interpellante fa, inoltre, rilevare che si porrebbe il problema di come poterla annullare ed effettuarne una nuova validamente nel corrente esercizio, posto che nella risoluzione n. 142 del 21/06/2007 è stato affermato che "le attuali procedure telematiche non consentono l'invio di un'opzione correttiva della precedente".
Soluzione prospettata
L'interpellante ritiene che nel caso prospettato la raccomandata del socio unico possa essere considerata superflua e che, in ogni caso, l'invio della raccomandata tra soci e società sia una vicenda meramente interna alla società, non essendo oggetto di esteriorizzazione all'Agenzia, e pertanto pare ragionevole sostenere che abbiano valenza solo nei rapporti tra società, soci e legale rappresentante.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 4 del decreto ministeriale 23 aprile 2004 prevede che "l'opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia con le modalità indicate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa".
Con circolare 22 novembre 2004, n. 49/E, è stato precisato che l'esercizio dell'opzione deve essere effettuato, oltre che dalla partecipata, anche dai soci, mediante l'invio alla società partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la volontà di optare per il regime della trasparenza (comma 1, primo periodo), il decreto ministeriale non stabilisce gli specifici contenuti della comunicazione essendo sufficiente che dalla medesima si evinca inequivocabilmente la volontà della società di optare per la tassazione per trasparenza di cui all'art. 115 del nuovo TUIR (cfr. punto 2.7).
Anche al successivo punto 3.7 la citata circolare prevede che il richiamo effettuato dall'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto ministeriale, rende applicabile anche nei confronti delle Srl, le norme sulle comunicazioni a carico delle società di capitali di cui all'articolo 115 del TUIR. Pertanto, anche con riguardo alle società a ristretta base partecipativa, è necessario che:
- il socio manifesti la propria volontà di optare per il regime della trasparenza, mediante invio alla partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno;
- la partecipata comunichi all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza.
Anche nel caso di società a ristretta base societaria è stato, dunque, previsto l'obbligo dell'invio della raccomandata da parte dei soci alla società.
Nel caso prospettato, pertanto, anche se è stata fatta la comunicazione telematica, l'opzione non sarebbe stata validamente espressa e il contribuente non potrebbe accedere al regime di tassazione per trasparenza.
Tuttavia, occorre evidenziare che, nel caso in esame, la società interpellante è Srl a socio unico e che tale unico socio è anche amministratore unico della stessa.
Ne discende che se la previsione di una raccomandata è stata posta per mettere in condizione la società di conoscere la volontà dei soci di optare per la tassazione per trasparenza senza ombra di dubbio, in tal caso le particolari circostanze inducono a ritenere soddisfatta l'esigenza di pubblicità sottesa a tale disposizione. Mentre nelle società con più di un socio, essendo necessaria per mettere in condizione la società di conoscere la volontà dei soci di optare per la tassazione per trasparenza, la raccomandata si rende di fatto indispensabile, anche per consentire al legale rappresentante di dare corso alla comunicazione all'Agenzia, nelle società ad unico socio essendo evidente la coincidenza della volontà dell'unico socio con quella della società, viene meno l'esigenza di trasparenza sottesa a tale procedura.
Nel caso di specie, dunque, si ritiene che, anche in assenza della raccomandata da parte del socio unico alla società, si possa considerare soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell'unico socio di optare per la tassazione per trasparenza.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ...., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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