Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Imposta di bollo su atti e documenti relativi al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e al recupero, da parte dell'ente preposto, del canone non versato. - DPR n. 642 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 366 del 03.10.2008
Con l'istanza di interpello in esame, il comune di... chiede di conoscere il trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, ad alcuni atti posti in essere. A tal fine espone il seguente Quesito
Il Settore ... del Comune di..., previo pagamento del relativo canone, rilascia, su istanza di parte, autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico.
Sia l'istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62.
Ciò premesso, l'interpellante ha chiesto di conoscere se:
1) l'utente, nel corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico, tramite bollettino di conto corrente postale, sia tenuto anche a versare l'imposta di bollo pari ad euro 1,81 qualora l'importo sia superiore ad euro 77,47;
2) l'eventuale ricorso amministrativo diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento ingiuntivo di recupero del canone non pagato sia soggetto all'imposta di bollo;
3) l'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione comunale di pagamento, presentato all'autorità giudiziaria competente, sia esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 5, quarto capoverso, della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'interpellante, in riferimento ai quesiti proposti, non fornisce alcuna soluzione interpretativa.
Parere della Direzione
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità dell'istanza in quanto non sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente territoriale ai sensi dell'articolo 3, lett. d) del DM 26 aprile 2001, n. 209.
Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.
In relazione al primo quesito si fa presente che ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della Tariffa, Parte I, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare, le "... ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".
La nota 2 dell'articolo 13 in esame stabilisce che "L'imposta non è dovuta: quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47) ...".
In deroga alle disposizioni citate, l'articolo 7 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 - recante l'indicazione di atti, documenti, registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo - esclude dal pagamento dell'imposta le "... ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti ed accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto...". Rientrano, invece, nella disciplina dell'articolo 13, comma 2-bis, del DPR n. 642 del 1972, gli estratti conto e le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dalle banche ai clienti, nonché gli estratti di conto corrente postale.
Nel condividere la soluzione prospettata dalla Direzione regionale del..., la scrivente ritiene che la ricevuta del pagamento avvenuto tramite Poste italiane SPA rientra, ai fini dell'imposta di bollo, nella previsione esentativa di cui all'articolo 7 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.
L'Amministrazione finanziaria, al riguardo, ha precisato che la norma di favore di cui al predetto articolo 7 è applicabile indipendentemente dalla causale del pagamento (risoluzione del Ministero delle Finanze 20 giugno 1987, prot. n. 350765).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che il versamento del canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (COSAP), tramite bollettino di conto corrente postale, non è assoggettato ad imposta di bollo.
Per quanto concerne il quesito n. 2) si osserva che l'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che "entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente (...) scritti difensivi e documenti ...".
Il successivo articolo 23 - che disciplina il giudizio di opposizione contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dall'autorità amministrativa competente (Comune di...) - stabilisce che "gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta".
Con consultazione n. 49628 CS2311/89 del 27 giugno 1990, l'Avvocatura generale dello Stato, interpellata sul trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, degli "atti difensivi e delle memorie" ex articolo 18 predetto, si è pronunciata per l'esclusione dall'imposta di tali scritti per motivi derivanti da un'interpretazione logico-sistematica della legge del 1981 (v. risoluzione del Ministero delle Finanze del 30 giugno 1994, prot. n. 103).
Anche in questo caso, pertanto, si conviene con il parere reso dalla Direzione regionale del... circa l'esclusione dal regime impositivo del bollo degli "scritti e memorie difensive" prodotti dagli interessati al Comune di... e volti ad ottenere l'annullamento del provvedimento ingiuntivo di pagamento.
Da ultimo, relativamente al trattamento da riservare ai fini dell'imposta di bollo all'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal Comune (3° quesito), si concorda con la Direzione regionale del... circa la non applicabilità, nel caso in esame, dell'articolo 5 della tabella, allegata al DPR n. 642 del 1972, in base al quale sono esenti dall'imposta di bollo gli "atti dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e libri contabili".
Invero, la disciplina tributaria applicabile al caso rappresentato con il quesito in esame è dettata dall'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, in base al quale "Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento (...) gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis...".
Come è stato riferito in precedenza, l'articolo 23, comma 10 della legge n. 689 del 1981 stabilisce, al riguardo, che "Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni imposta e tassa". Ne consegue, in definitiva, che l'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione del comune non è assoggettabile all'imposta di bollo (cfr. risoluzioni del Ministero delle Finanze 11 gennaio 1994, prot. n. 1030 e 30 giugno 1994, prot. n. 103).
Da ultimo si osserva che l'introduzione del contributo unificato - disciplinato dal Testo unico in materia di spese di giustizia, approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115 - ha sostituito, tra l'altro, l'imposta di bollo per gli atti ed i provvedimenti giudiziari per ciascun grado di giudizio.
L'imposta di bollo, di conseguenza, ha acquisito natura residuale in materia di atti giudiziari, rimanendo generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 13 novembre 2006, n. 130) che rientra nella competenza gestionale del Ministero della Giustizia (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 4 ottobre 2002, n. 319).
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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