Risoluzione Agenzia Entrate n. 369 del 03.10.2008

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Partita Iva non residente - Articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 369 del 03.10.2008

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
La Sig.ra XY, residente nella Repubblica di San Marino, ha intenzione di aprire la partita Iva al fine di svolgere la propria attività professionale presso il Comune di Venezia.
L'interpellante intende conoscere se sia possibile aprire la partita Iva come qualsiasi residente in Italia, indicando il domicilio fiscale ove svolgerà l'attività professionale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene di poter aprire la partita Iva in Italia, indicando nel modello il domicilio fiscale del luogo ove svolgerà l'attività lavorativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112, (cui sono uniformate le norme nazionali in tema di soggettività IVA) " Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera "attività economica" ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi caratteri di stabilità".
Per quanto attiene al diritto interno, soggetto passivo è colui che, operando "nell'esercizio d'impresa, arti o professioni" (cfr articoli 4 e 5 del dPR n. 633 del 1972) effettua "cessioni di beni o prestazioni di sevizi" (articoli 2 e 3 del medesimo dPR) rilevanti nel "territorio dello Stato" (articolo 7).
Per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni di servizi, cui si riferisce l'istanza di interpello, il comma 3 del sopra menzionato articolo 7 prevede che:
"Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all' estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia.".
Dalla disamina di tale ultima norma si desume che un operatore economico pone in essere operazioni attive in Italia se in qualità di prestatore si trova, in via sequenziale, in una delle seguenti situazioni:
1) è domiciliato in Italia (anche se risiede all'estero);
2) è residente in Italia senza domicilio all'estero;
3) è domiciliato o residente all'estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia.
In presenza di uno di questi elementi, deve ritenersi, in linea generale, che le prestazioni di servizi siano da considerarsi effettuate in Italia.
Sul punto, per definire il concetto di residenza e di domicilio è utile richiamare le precisazioni fornite con la circolare del Ministero delle Finanze del 2 dicembre 1997, n. 304, secondo la quale " (...) l'aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l'aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l'integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.
In tal caso, pertanto, occorre rifarsi alle nozioni civilistiche di residenza e di domicilio, per il richiamo espresso del citato art. 2, comma 2 del TUIR, e all'interpretazione che di esse ha fornito la Suprema Corte di Cassazione.
La residenza è definita dal codice civile come "il luogo in cui la persona ha la dimora abituale". Pertanto è possibile affermare che essa è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass. 5 febbraio 1985, n. 791). (...) la giurisprudenza prevalente sostiene che il domicilio è un rapporto giuridico col centro dei propri affari e prescinde dalla presenza effettiva in un luogo (Cass. 29 dicembre 1960, n. 3322).
Esso consiste dunque principalmente in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall'elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi (Cass. 21 marzo 1968, n. 884).".
Alla luce della circolare sopra citata, risulta evidente che:
- è irrilevante l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente ai fini dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta in Italia;
- la residenza è intesa quale res facti, poiché non può prescindere dall'insistere sul luogo, con relativa stabilità, del soggetto e l'elemento intenzionale assume rilevanza secondaria;
- il domicilio è, invece, definito res iuris in quanto situazione giuridica caratterizzata dalla volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari ed interessi (vedi in questo senso la sentenza della Corte di Cassazione del 21 marzo 1968, n. 884).
Nel caso di specie, non v'è dubbio che l'intenzione dell'interpellante sia quella di costituire nel territorio italiano il centro dei propri interessi, ed ivi svolgere l'attività lavorativa.
Pertanto, la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Repubblica di San Marino) non è di ostacolo a considerare l'istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente.
Peraltro, poiché l'istante non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/9, da presentarsi ai sensi dell'articolo 35 del decreto in materia Iva, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita Iva ordinaria.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS