Richiesta interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 212/2000. Trattamento fiscale ai fini IRPEF, dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal Consolato ..... in ...... ai propri dipendenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 369 del 22.11.2002
Si segnala, per l'interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale in sede di risposta all'interpello.
Oggetto dell'istanza è la richiesta di chiarimenti in merito all'assoggettabilità ad imposizione, ai fini IRPEF, dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal Consolato ....... in ....... In particolare, una cittadina .......dipendente del Consolato ..... in .......e ivi residente, riterrebbe applicabile ai redditi percepiti, la Convenzione sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963 e ratificata con legge del 9 agosto 1967, n. 804, ai sensi della quale i redditi in questione sono imponibili esclusivamente in ........
"La disciplina del trattamento tributario, ai fini Irpef, delle retribuzioni conseguite in ....... dai dipendenti del Consolato di uno Stato estero, si evince dal combinato disposto di diverse disposizioni.
L'art. 49, par. 1, della cit. Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, prevede, tra l'altro, una generale esenzione, a favore dei funzionari ed impiegati consolari, "da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, regionale e comunale", ad eccezione di alcune ipotesi ivi tassativamente indicate.
Il successivo par. 2 estende tale beneficio anche ai membri del personale di servizio del consolato per le sole imposte e tasse sui relativi salari percepiti. Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione in argomento:
1) con l'espressione "funzionario consolare", si intende ogni persona incaricata dell'esercizio di funzioni pubbliche (lett. d);
2) per "impiegato consolare", si intende, invece, ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di consolato, anche generale, o di un'agenzia consolare (lett. e);
3) l'espressione "membro del personale di servizio" designa, ciascuna persona destinata al servizio domestico di posto consolare (lett. g);
4) con l'espressione, infine, "membro del posto consolare" si intende il complesso dei funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio.
Si richiama altresì che, giusto il disposto del successivo art. 71 della stessa Convenzione, i funzionari consolari (cioè del Consolato dello Stato d'invio), cittadini ovvero residenti permanenti dello Stato di residenza, godono soltanto dell'immunità dalla giurisdizione e dell'inviolabilità personale, salvo che detto Stato non accordi loro specifici ulteriori privilegi o immunità (par. 1); mentre gli altri membri del posto consolare (cioè del Consolato dello Stato d'invio), cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, godono soltanto dei privilegi e delle immunità loro accordati da tale Stato.
Tanto premesso, si rappresenta che il richiamo nell'istanza alla citata Convenzione non è pertinente al caso di specie, in quanto l'esenzione da imposizione ivi prevista (art. 49) trova applicazione esclusivamente in favore del personale consolare non avente la cittadinanza nello Stato di residenza.
Ciò non deroga alla disposizione esentativa generale prevista dall'art. 4, 2 c., del D.P.R. n. 601/73, che, a condizione di reciprocità, esclude dall'Irpef i redditi percepiti solo dai soggetti non cittadini....... che svolgono l'attività di consoli, di agenti consolari, nonché di impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri.
Peraltro, nel 1972 è stata ratificata dall'Italia la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito, stipulata a Tokyo il 20 marzo 1969 (cfr. L. 18/12/1972, n. 855).
Delle disposizioni di detta Convenzione, nel caso di specie, in particolare, rileva l'art. 19.
Infatti, al par. 1 di detto articolo si prevede che le remunerazioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica ovvero da un suo ente locale, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi allo stesso Stato o articolazione, nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in tale Stato. Inoltre, nell'ipotesi in cui il percipiente abbia la nazionalità di detto Stato, le rimunerazioni sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente.
Da ciò consegue che la S.V. quale cittadina.......residente in ..... e dipendente del Consolato in ......, percepisce redditi da assoggettare ad imposizione in......., ai sensi del cit. art. 19, e in ogni caso in..... ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 917/86 (Tuir).
Pertanto, si richiama l'attenzione sul disposto ora in vigore dell'art. 23, par. 2, della Convenzione ratificata nel 1972, che riconosce ai residenti, titolari di redditi imponibili anche in......., la possibilità di dedurre dal proprio periodico debito d'imposta l'imposta pagata in ...., nei limiti della quota d'imposta attribuibile ai predetti redditi e nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
E' quindi necessario, per fruire di detta "deduzione", che i redditi in questione siano stati assoggettati ad imposta definitiva in ... e che gli stessi concorrano a formare in sede di dichiarazione il reddito complessivo Irpef della S.V. (cfr. art. 15 Tuir).
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