Interpello - Società in 'house providing' Alfa S.r.l. Unipersonale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 08.03.2007
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante, costituita ai sensi degli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferisce di operare nella veste di società comunale "in house" del comune di xxx e di gestire i servizi informatici e telematici del comune medesimo, in forza del contratto di servizio stipulato tra le parti in data.
Ciò premesso, l'interpellante chiede di conoscere se le prestazioni di servizio che essa rende all'ente comunale, dietro pagamento di un corrispettivo, siano da assoggettare ad IVA.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene di non possedere una distinta soggettività rispetto all'ente comunale che l'ha istituita e che la partecipa integralmente, né di svolgere attività di natura commerciale.
Sulla base delle suddette considerazioni, la società istante ritiene, in relazione all'attività di gestione che essa pone in essere, che non ricorrano i presupposti richiesti dall'articolo 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
In particolare, per quanto concerne il requisito soggettivo, la società è dell'avviso che, pur essendo stata costituita con la tipologia della società a responsabilità limitata, essa costituisca un ente strumentale del comune, in quanto possiede le caratteristiche di una società "in house".
A tal fine la società interpellante riferisce che il proprio capitale sociale è interamente posseduto dall'ente locale che l'ha costituita e nei confronti del quale essa svolge, in via esclusiva, la propria attività. La stessa società evidenzia, peraltro, che l'ente territoriale svolge nei suoi confronti un controllo analogo a quello che lo stesso ente effettua sui propri servizi.
A parere della società istante, quindi, essa rientra nel modello organizzativo di gestione dell'attività amministrativa del comune di xxx e fa capo alla predetta Amministrazione quale elemento di sistema.
Ciò posto, la società interpellante ritiene che il rapporto instaurato tra essa e l'amministrazione concedente non sia riconducibile ad un rapporto contrattuale tra due soggetti autonomi e distinti, bensì ad un'ipotesi di delegazione organica, non rilevante ai fini dell'applicazione dell'IVA.
La medesima società è, altresì, dell'avviso che l'attività resa al Comune, che realizza in via surrogatoria compiti istituzionali del medesimo ente locale, abbia natura pubblicistico-istituzionale e, quindi, non commerciale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si premette preliminarmente che la questione legata alla qualificazione giuridica di società "in house providing" dell'interpellante sollecita un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercitabili dall'Agenzia delle Entrate in sede di trattazione dell'interpello di cui alla legge n. 212 del 2000, che risponde all'esigenza di chiarire la portata e l'ambito applicativo delle norme tributarie. Ciò premesso, fermo restando quanto rappresentato dalla società istante, relativamente al possesso delle condizioni necessarie per essere qualificata società comunale "in house", si ritiene che detta qualifica non assuma rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi IVA nell'ambito dei rapporti giuridici che s'instaurano tra la società e l'ente locale.
Infatti, la normativa e la giurisprudenza comunitaria che delineano la figura della società "in house providing" e le caratteristiche del rapporto relazionale che essa intrattiene con l'ente pubblico che la controlla, riguardano la materia degli appalti pubblici e, in particolare, le procedure ad evidenza pubblica secondo le direttive CE.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, a partire dalla sentenza 18 novembre 1999, causa n. C - 107/1998- Teckal -ha elaborato tre criteri, tra essi cumulativi, atti a giustificare la sottrazione di un servizio all'ambito di operatività delle regole dell'evidenza pubblica.
I tre requisiti fondamentali per gli affidamenti "in house", indicati dalla citata sentenza sono:
1) il capitale deve essere interamente pubblico;
2) il controllo esercitato dall'ente partecipante ed affidante il servizio sulla società deve essere analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3) l'attività esercitata dalla società deve essere realizzata, in misura prevalente, con l'ente o il gruppo di enti che la controllano.
In linea con i criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria il legislatore nazionale ha trasfuso i principi sopra delineati nel comma 5, n. 3), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".
Detta disposizione, che non riguarda la materia tributaria, stabilisce che il conferimento della titolarità del servizio pubblico locale può essere effettuato, senza ricorrere all'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, anche a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla (società "in house").
Si fa presente, peraltro, che in merito all'ambito applicativo degli effetti che discendono dall'appartenenza a detta tipologia di società, già con la risoluzione 9 novembre 2006, n. 129 è stato precisato che la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale le società "in house" potrebbero essere assimilate ad enti pubblici, non può ritenersi applicabile in materia tributaria.
Ciò premesso, relativamente alla fattispecie in esame si osserva che la società istante, soggetto giuridicamente distinto dall'ente locale che la controlla, è stata costituita nella forma giuridica di società a responsabilità limitata e, conseguentemente, agli effetti dell'IVA, si configura quale soggetto passivo del tributo, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, n. 1), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 secondo cui " Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte. dalle società a responsabilità limitata...".
Ne deriva che non può essere esteso alla società istante la disposizione recata dall'articolo 4, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui per gli enti non commerciali, ivi compresi quelli pubblici, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività commerciali.
La disposizione menzionata, infatti, esclude dall'applicazione dell'IVA gli enti non commerciali relativamente allo svolgimento di alcune attività per il peculiare "status giuridico" da essi posseduto, che non può essere trasferito in capo a soggetti diversi, quali le società commerciali, aventi una personalità giuridica distinta dall'ente da cui promanano.
Per quanto concerne il requisito oggettivo, l'articolo 3, primo comma, del citato DPR n. 633, del 1972, prevede, tra l'altro, che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da rapporti contrattuali.
Nel caso in esame, posto che tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il corrispettivo ricevuto dalla società costituisce il compenso per il servizio effettuato, viene soddisfatto anche il requisito oggettivo richiesto dal citato articolo 3.
In conclusione, ricorrendo nella fattispecie in esame sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo per l'applicazione del tributo, la società, anche se opera nella veste di società comunale "in house", deve assoggettare ad IVA i proventi ad essa corrisposti dal comune quale corrispettivo per l'attività di gestione dei servizi informatici e telematici.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.
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