Concordato preventivo biennale - Articolo 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Ulteriori chiarimenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 12.03.2004
Le Associazioni professionali e di categoria in indirizzo hanno inoltrato a questa Direzione Centrale alcuni quesiti concernenti l'applicazione del nuovo istituto del concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nell'ambito dell'attività di consulenza generale, disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99/E, si forniscono le indicazioni della scrivente relative ai suddetti quesiti.
Cambiamento dell'attività prevalente che determina l'applicazione di un diverso studio di settore
D. Può accedere al concordato preventivo biennale un contribuente che nell'anno 2001 svolgeva due attività (A e B), nel caso in cui:
- nel 2001 dalla attività A ha conseguito più dell'80 per cento dei ricavi complessivi ed ha quindi applicato lo studio di settore previsto per tale attività;
- nel 2003 applica, invece, lo studio di settore relativo all'attività B perché ha conseguito da tale attività l'ammontare di ricavi prevalente.
R. In via preliminare, si ricorda che - come precisato con la circolare 4 febbraio 2004, n. 5/E - possono accedere al concordato preventivo soltanto i contribuenti che nel biennio 2003/2004 svolgono attività che per caratteristiche di continuità possono essere considerate sostanzialmente omogenee a quelle svolte nel 2001. Tale omogeneità è funzionale all'attendibilità dei raffronti postulati dalla norma tra i dati del predetto biennio (in cui opera il concordato) e quelli del 2001. Il requisito dell'omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da uno stesso codice d'attività. Possono ritenersi, altresì, omogenee le attività contraddistinte da codici compresi nello stesso studio di settore.
Con riferimento alla fattispecie prospettata, si ritiene che il contribuente possa accedere al concordato. Coerentemente con le affermazioni precedentemente riportate, infatti si ritiene che l'omogeneità dell'attività nei periodi d'imposta oggetto di concordato è garantita dall'esercizio di attività contraddistinte dagli stessi codici. Invero, il contribuente continua a svolgere attività già esercitate nel 2001 ed è a tal fine irrilevante la percentuale di ricavi per le stesse conseguite. In via generale, si fa presente che si presumono, comunque, esercitate nel 2001 le attività (principali e secondarie) comunicate nel corso del 2001 o in anni precedenti all'Agenzia delle Entrate con i modelli anagrafici di cui all'articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Inizio di una nuova attività dalla quale si conseguono ricavi di modesta entità
D. Può accedere al concordato preventivo un soggetto che nel 2003 aggiunge, a quella esercitata nel 2001, una seconda attività dalla quale consegue una modesta entità di ricavi?
R. L'esercizio di attività ulteriori rispetto a quelle svolte nel 2001 determina l'inammissibilità al concordato preventivo solo nel caso in cui vi sia l'obbligo di compilare un ulteriore studio di settore (ossia quando dalle nuove attività si conseguono ricavi di ammontare superiore al 20 per cento dei ricavi complessivi). In applicazione del medesimo principio, l'adesione al concordato preventivo non incontra limitazioni neanche in presenza di nuove attività non soggette a studi di settore dalle quali si ritraggono ricavi di ammontare non superiore al 20 per cento dei ricavi complessivi.
Cessazione di una delle attività svolte
D. E' ammesso al concordato il contribuente che esercitava nel 2001 più attività d'impresa contraddistinte da diversi codici attività non compresi nello stesso studio di settore, se nel corso degli anni 2002 o 2003 ne cessa alcune proseguendo le altre?
R. La scrivente ritiene che solo l'aggiunta di nuove attività non comprese nel medesimo studio di settore sia causa d'inammissibilità o di fuoriuscita dal concordato, con le eccezioni poc'anzi evidenziate. La chiusura di alcune delle attività esercitate nel 2001 non preclude l'adesione al concordato preventivo né realizza una causa di legittima fuoriuscita dallo stesso.
Resta fermo l'obbligo di dichiarare i ricavi e compensi ed il reddito concordati, determinati sulla base di tutte le attività svolte nel 2001. Il medesimo criterio può essere adottato nei casi di scissione parziale, in cui la scissa continua a svolgere anche solo una parte delle attività esercitate nel 2001.
Cambiamento dell'attività prevalente in uno studio associato
D. Può accedere al concordato preventivo uno studio professionale che:
- nel 2001 era composto da due commercialisti e da un avvocato ed ha applicato lo studio di settore SK05U previsto per i dottori commercialisti in quanto agli stessi era imputata la maggiore entità del reddito;
- nel 2003 ha applicato lo studio di settore SK04U previsto per gli studi legali perché la maggiore entità del reddito è, invece, stata attribuita all'avvocato?
R. Si, perché nel 2003 sono, comunque, svolte le medesime attività presenti nell'anno 2001.
Inserimento di un nuovo professionista in uno studio associato
D. Può accedere al concordato preventivo uno studio professionale che:
- nel 2001 era composto da due ragionieri ed ha, quindi, applicato lo studio di settore SK05U;
- nel 2003 è composto dai due ragionieri presenti nel 2001 e da un avvocato e continua ad applicare lo studio di settore SK05U perché la maggiore entità del reddito è stata, comunque, attribuita ai due ragionieri?
R. Si, perché nel 2003 è, comunque, applicato il medesimo studio di settore che trovava applicazione nel 2001. Non è, invece, possibile l'accesso al concordato preventivo, nell'ipotesi in cui la maggiore entità del reddito sia attribuibile al legale, perché in tal caso troverebbe applicazione lo studio di settore SK04U.
Indicazione di un codice attività errato
D. Può accedere al concordato preventivo un soggetto che pur continuando a svolgere nel 2003 la medesima attività esercitata nel 2001, aveva indicato in relazione a tale ultimo periodo un codice attività errato?
R. Nella circolare n. 5/E, per ovviare all'impossibilità di effettuare una verifica caso per caso dell'attività effettivamente svolta nel periodo di riferimento, è stato convenzionalmente assunto quale criterio generale per la verifica del requisito dell'omogeneità l'esercizio nel 2003-2004 di attività identificata dal medesimo codice di attività "utilizzato" nel 2001, considerando ininfluenti le sole modifiche di classificazione derivanti dall'applicazione della nuova codifica ATECOFIN 2004.
Conseguentemente, per esigenze di omogeneità dei raffronti, si ritiene che non sia possibile accedere al concordato preventivo nell'ipotesi di difformità dei codici d'attività utilizzati nel periodo 2003-2004, facendo ovviamente salvi i casi in cui i diversi codici d'attività siano compresi nel medesimo studio di settore.
Acquisto di un'azienda già avviata
D. Può accedere al concordato preventivo un soggetto che, pur svolgendo la medesima attività, nel 2003 ha rilevato da un soggetto terzo un'azienda o un ramo di essa già precedentemente avviati?
R. Esigenze di omogeneità dei raffronti tra i dati del 2001 e quelli del 2003-2004 e di continuità soggettiva, portano ad escludere la possibilità di accedere al concordato preventivo per i contribuenti che abbiano esteso la propria attività attraverso l'acquisizione di altra azienda o rami di essa da altri soggetti.
Diversamente dall'ipotesi di apertura di una nuova sede, che - come chiarito nella circolare 5/E - non determina una causa d'inammissibilità al concordato, nel caso di acquisto di un'attività precedentemente esercitata da un terzo si fa propria la capacità di reddito di quest'ultimo. In tale, ultima, ipotesi è evidente il venire meno dell'omogeneità tra l'attività esercitata nel 2003 e quella svolta nel 2001, anche da un punto di vista soggettivo, necessaria per avvalersi del concordato preventivo.
Scioglimento di una società in nome collettivo per mancata ricostruzione della pluralità dei soci nel 2003
D. Può accedere al concordato preventivo un'impresa esercitata nel 2001 sotto forma di S.n.c. e nel 2003 sotto forma di ditta individuale (in conseguenza della mancata ricostituzione della pluralità dei soci), fermo restando l'esercizio della stessa attività?
R. No. Una delle condizioni cui è subordinato l'accesso al concordato è l'esistenza di continuità soggettiva. Nel caso prospettato, nel 2001 l'attività era esercitata sotto forma societaria, mentre nel 2003 è esercita a titolo individuale (a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro i sei mesi). La ditta individuale, considerata l'inesistenza del requisito della continuità soggettiva, non può aderire al concordato preventivo. E' irrilevante la circostanza che venga svolta la stessa attività esercitata dalla società in nome collettivo.
Scioglimento di una società in nome collettivo per mancata ricostruzione della pluralità dei soci nel 2004
D. Può accedere al concordato preventivo un'impresa esercitata nel 2001 sotto forma di S.n.c. e nel 2004 sotto forma di ditta individuale in conseguenza della mancata ricostituzione della pluralità dei soci a seguito di una cessione di quote avvenuta, ad esempio, nel febbraio 2004?
R. Nell'ipotesi in cui la cessione della quota da parte di un socio avvenga nel 2004, la società prima dell'adesione al concordato, può aderire al concordato, anche se al momento dell'adesione la compagine sociale è costituita da un unico socio.
Nel caso in cui nei sei mesi successivi non si ricostituisca la pluralità dei soci, si determina una causa di legittima fuoriuscita dal concordato.
Conferimento d'azienda
D. Può accedere al concordato preventivo un'impresa individuale che nel 2002 abbia conferito l'unica azienda in una costituenda società di capitali? Tale fattispecie può essere assimilata alle trasformazioni "non omogenee" con la conseguente applicazione delle regole dettate per le successioni ereditarie?
R. Il conferimento d'azienda, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di trasformazione societaria, determina una discontinuità soggettiva - tra il soggetto in attività al 31 dicembre 2000 e quello che aderisce all'istituto - dalla quale discende:
- l'inammissibilità al concordato preventivo, qualora il conferimento sia realizzato prima della scadenza del termine per la comunicazione della adesione;
- la legittima fuoriuscita, qualora sia realizzato dopo tale data.
Apertura della procedura di liquidazione
D. Quali sono le conseguenze dell'apertura della procedura di liquidazione nei periodi oggetto di concordato preventivo?
R. L'apertura della procedura di liquidazione può determinare l'insorgere di una causa d'inammissibilità al concordato preventivo o di legittima fuoriuscita dallo stesso. In particolare non è possibile accedere al concordato:
- in caso di procedure di liquidazione avviate prima del 2001 e non revocate alla data della comunicazione di adesione, perché, attesa la peculiare finalità della procedura di liquidazione, il contribuente non può essere considerato in attività alla data del 31 dicembre 2000;
- in caso di procedure di liquidazione avviate a partire dal 2001 e non revocate alla data della comunicazione di adesione, perché l'apertura della procedura di liquidazione è assimilata ad un'ipotesi di cessazione dell'attività.
Si realizza, invece, un'ipotesi di legittima fuoriuscita dal concordato qualora la procedura di liquidazione sia avviata dopo l'invio della comunicazione di adesione.
Trasformazione intervenuta ante adesione
D. Può accedere al concordato preventivo una società di persone che nel 2004, prima dell'invio della comunicazione di adesione al concordato, sia stata oggetto di una trasformazione in società di capitali?
R. No. Analogamente a quanto previsto nella circolare n. 5/E in relazione ai contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non possono accedere al concordato, per mancanza della preventività dell'istituto, i soggetti per i quali alla data di invio della comunicazione di adesione sia già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativamente al primo dei due periodi d'imposta concordabili, ovvero - come nel caso in esame - sia già concluso il secondo periodo d'imposta, che nella fattispecie corrisponde a quello compreso tra il 1 gennaio 2004 e la data di trasformazione.
Omessa presentazione del modello studi di settore o parametri
D. Un imprenditore individuale per l'anno d'imposta 2001 non ha provveduto all'invio del modello studi di settore pur avendo barrato nel frontespizio della dichiarazione (UNICO PF 2002) l'apposita casella (quindi riconoscendo che era soggetto a tale obbligo) e non indicando nessuna causa di esclusione da parametri o studi nel quadro di determinazione del reddito d'impresa. Il soggetto era congruo al valore indicato da GERICO. E' ammesso al concordato?
R. No, così come nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, non è consentita l'adesione al concordato qualora il contribuente abbia omesso di comunicare i dati utili ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri, stante l'impossibilità - anche in tal caso - di riscontrare la congruità dei ricavi o compensi dichiarati nel 2001.
Limite minimo di 1.000 euro in caso di applicazione di agevolazioni
D. Il limite dei 1.000 euro si traduce in un valore minimo da dichiarare anche in caso di agevolazioni (ad esempio, Tecno-Tremonti nel 2004)?
In tale ipotesi, operato il confronto "sterilizzando" l'agevolazione, ai fini della determinazione del reddito d'impresa si dovrebbe tenere fermo un reddito minimo di 1.000 euro.
Esempio:
Agevolazione Tecno-Tremonti 15.000 euro
Reddito ante sterilizzazione della Tecno-Tremonti 500 euro
Reddito post sterilizzazione Tremonti 15.500 euro
Reddito minimo di riferimento (2001) 10.000 euro
Il confronto deve essere operato tra 15.500 e 10.000, da cui si deduce che non è necessario alcun adeguamento, oppure il reddito deve allinearsi al minimo di 1.000 euro perché il valore del reddito d'impresa risulterebbe inferiore a tale limite?
R. Nel caso prospettato il limite di reddito "concordato" (per il 2003 pari a 10.700) è raggiunto e non è necessario alcun ulteriore adeguamento al valore minimo pari a 1.000 euro. Coerentemente a quanto affermato nella circolare 5/E con riferimento al reddito di base per il 2001, l'effetto delle agevolazioni temporanee deve essere sterilizzato anche nei periodi d'imposta oggetto di concordato (2003 e 2004).
Effettivo inizio dell'attività
D. Possono accedere al concordato preventivo le società che sono state costituite nel corso del 2000 e le imprese individuali che nel medesimo periodo hanno richiesto l'attribuzione della partita IVA, nel caso in cui abbiano di fatto iniziato l'esercizio dell'attività solo nel corso del 2001?
R. La facoltà di aderire al concordato è riconosciuta ai contribuenti in attività al 31 dicembre 2000. Con la citata circolare n. 5/E è stato precisato che l'individuazione dell'attività in essere al 31 dicembre 2000 costituisce una "questione di fatto" e, quindi, non coincide necessariamente con la nascita "giuridica" del contribuente.
Ne consegue che nella fattispecie rappresentata il contribuente medesimo potrà accedere al concordato solo se di fatto era in attività al 31 dicembre 2000. L'attività non si può considerare iniziata se, ad esempio:
- non era stata avviata perché mancavano le necessarie autorizzazioni amministrative;
- per il 2001 nel modello per l'applicazione degli studi di settore è stata indicata la causa di esclusione derivante dall'esistenza di un periodo di non normale svolgimento della attività.
Effetti della non congruità nel 2001 chiuso in perdita
D. Quali effetti produce la non congruità nel 2001 di un contribuente che abbia chiuso lo stesso periodo in perdita?
R. Il contribuente che non risulti congruo per il periodo d'imposta 2001 deve, a prescindere dalla perdita, procedere in primo luogo all'adeguamento dei ricavi o compensi ai valori risultanti dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore. Se l'eventuale perdita ante adeguamento è stata in tutto o in parte utilizzata nel 2002, sarà necessario riliquidare la dichiarazione relativa a tale, ultimo, periodo d'imposta e versare le maggiori imposte calcolate in funzione dell'utilizzo stesso. A tal fine potrebbero configurarsi le seguenti situazioni concrete:
- nel periodo d'imposta 2002 ha utilizzato l'intera perdita conseguita nel 2001. In tal caso, sarà necessario riliquidare la dichiarazione del 2002 riprendendo a tassazione l'importo dedotto a titolo di perdita in misura corrispondente alla riduzione della perdita ad opera dell'adeguamento e versare le imposte relative al maggiore imponibile così determinato (es.: perdita 2001 pari a euro 500 interamente dedotta nel 2002
- adeguamento ricavi 2001 euro 300 - importo da riprendere a tassazione 2002 euro 300);
- nel periodo d'imposta 2002 ha utilizzato parzialmente la perdita conseguita nel 2001. In tal caso, se l'utilizzo parziale è nei limiti della rettifica non sarà necessario riliquidare la dichiarazione del 2002 e nei periodi d'imposta successivi non sarà più utilizzabile la parte di perdita oggetto di rettifica (es.: perdita 2001 pari a euro 500, di cui dedotta nel 2002 euro 200 - adeguamento ricavi 2001 euro 300 - nessuna riliquidazione 2002 - perdita non più riportabile euro 300). Se, invece, l'utilizzo parziale 2002 eccede tale misura, per determinare l'entità dell'adeguamento che deve essere effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 33, occorrerà riliquidare la dichiarazione del 2002 per riprendere a tassazione la parte d'importo dedotto a titolo di perdita 2001 che eccede la perdita 2001 riportata negli esercizi successivi. Resta ferma l'impossibilità all'ulteriore riporto (es.: perdita 2001 pari a euro 500, di cui dedotta nel 2002 euro 250 - adeguamento ricavi 2001 euro 300 - importo da riprendere a tassazione nel 2002 euro 50 - perdita non più riportabile euro 250).
Calcolo degli incrementi minimi previsti dall'articolo 33, comma 4
D. Nell'ipotesi in cui un'impresa eserciti due distinte attività con diverso codice, il calcolo degli incrementi minimi dei ricavi deve essere effettuato sul totale dei ricavi o su quelli delle singole attività?
R. Il calcolo degli incrementi minimi dei ricavi deve essere effettuato sul totale dei ricavi prodotti nel 2001.
Contribuente non congruo ai parametri nel 2001, ma congruo agli studi di settore nel 2002
D. A quale valore deve far riferimento per valutare la propria posizione un contribuente non congruo nel 2001 rispetto ai parametri, qualora risulti congruo agli studi di settore approvati nel 2002?
R. Come precisato nella circolare n. 5/E, per la determinazione dell'entità dei ricavi o compensi congrui devono essere presi a base i dati per l'applicazione degli studi di settore e dei parametri, così come dichiarati dal contribuente in occasione della presentazione della dichiarazione, non essendo possibile modificare tale dati né in favore, né contro il contribuente.
Conseguentemente, un contribuente che nel 2001 risultasse non congruo rispetto ai parametri applicabili a quella data, dovrà procedere all'adeguamento dei ricavi o compensi del 2001 a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri, anche nell'ipotesi in cui per i periodi d'imposta successivi fosse stato approvato il relativo studio di settore ed il contribuente risultasse congruo rispetto allo stesso.
Effetti dell'agevolazione Tremonti-bis nel 2001
D. Nella circolare n. 5/E è stato affermato che il reddito d'impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini dell'applicazione del comma 4 deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo (ad esempio, la c.d. "Tremonti-bis"). Ciò premesso, l'assunzione del reddito 2001 al lordo dell'agevolazione Tremonti-bis rileva solo ai fini del calcolo dei redditi minimi dovuti degli anni successivi, ovvero anche ai fini del calcolo della quota di reddito da assoggettare alle aliquote agevolate (del 23 o del 33 per cento)?
Ai fini del raggiungimento del reddito minimo dovuto per il 2003 o per il 2004, rileva l'applicazione nel medesimo periodo di un'agevolazione con efficacia temporalmente limitata (ad esempio, c.d. "Tecno-Tremonti"), oppure è necessario depurare anche tale dato?
R. Con la circolare n. 5/E è stato affermato che la deduzione effettuata in applicazione di agevolazioni temporanee introduce un elemento di disomogeneità tra i periodi d'imposta da raffrontare e per ciò stesso si pone in contrasto con la ratio e il meccanismo applicativo del concordato preventivo.
La medesima esigenza di omogeneità dei raffronti legittima la necessità di assumere il reddito 2001 senza tener conto degli effetti di agevolazioni temporanee anche ai fini del calcolo della quota di reddito da assoggettare alle aliquote agevolate (c.d. extrareddito).
Analogamente a quanto previsto per il 2001, anche il reddito 2003 e 2004 deve essere assunto ai fini del calcolo dei redditi minimi dovuti, senza tenere conto degli effetti di agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo.
Effetti dell'applicazione della clausola antielusiva della c.d. Tremonti-bis nel 2003-2004
D. Come opera l'eventuale applicazione della clausola antielusiva della Tremonti-bis (articolo 7)? E' necessario sterilizzare il dato del 2003 dall'applicazione di tale clausola (la quale comporta una variazione in aumento) anche ai fini del raggiungimento del reddito minimo da dichiarare per tale periodo?
R. Seguendo il principio per cui quello che si confronta è il reddito derivante dall'attività tipica (ossia senza tenere conto delle agevolazioni temporanee), si deve affermare la necessità di sterilizzare il dato del 2003 anche da tale variazione in aumento (la quale quindi non vale ai fini del raggiungimento del limite minimo di reddito).
Applicazione della "no tax area"
D. La deduzione per la "no tax area" deve essere calcolata sul reddito complessivo, comprensivo quindi anche di quello soggetto alle aliquote agevolate, ovvero solo sulla parte assoggettabile a tassazione ordinaria?
R. Come è stato precisato nella circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004, la deduzione per la "no tax area" deve essere calcolata sul reddito complessivo.
Effetti dell'adesione su processi verbali riguardanti la mancata emissione dello scontrino fiscale
D. L'adesione al concordato preventivo determina la neutralizzazione degli effetti della contestazione e conseguente irrogazione delle sanzioni - nel 2003 - ad opera di un processo verbale di constatazione per mancata emissione dello scontrino fiscale?
R. No, perché il concordato non produce effetti retroattivi. La mancata emissione dello scontrino non è sanzionabile, come è già stato precisato nella circolare n. 5/E del 2004, a decorrere dalla data della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in cui si attesa la ricezione della comunicazione di adesione al concordato preventivo.
Imprese edili
D. Le imprese del settore edile spesso operano maturando i ricavi a distanza di anni dal sostenimento dei relativi costi di produzione. Quali criteri devono essere utilizzati ai fini della valutazione del limite di ricavi per l'ammissione al concordato e dei ricavi di base dell'anno 2001?
R. In considerazione della particolare modalità di svolgimento dell'attività delle imprese del settore edile al fine della verifica del limite di 5.164.569,00 euro di ricavi occorre aver riguardo, come peraltro già previsto per l'applicazione degli studi di settore al paragrafo 1.1.4.4. della circolare n. 121/E dell'8 giugno 2000, a tutti i ricavi di cui all'art. 53 del TUIR (attuale articolo 85, del nuovo TUIR), ad eccezione dei corrispettivi di cui alla lettera c) del comma 1, aumentati degli incrementi di rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del nuovo TUIR.
Allo stesso modo, gli incrementi di rimanenze finali di cui ai medesimi articoli 92 e 93 del nuovo TUIR devono essere considerati al fine di determinare i ricavi del 2001 da prendere a base per l'applicazione delle maggiorazioni come pure per la valutazione dei ricavi minimi concordati per gli anni 2003 e 2004.
Rapporti tra concordato e definizioni dei processi verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
D. Eventuali processi verbali di constatazione ed inviti al contraddittorio ex articolo 5 del d.Lgs. n. 218 del 1997 relativi al 2001 e definiti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 289 del 2002 hanno rilevanza al fine della valutazione sulla congruità 2001 e sul dato di partenza per il calcolo dei ricavi e redditi minimi?
R. Si. Anche i processi verbali di constatazione e gli inviti al contraddittorio definiti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 289 del 2002, vanno compresi nell'ambito delle definizioni prese in considerazione dal comma 6 dell'articolo 33 del decreto legge n. 269 del 2003. L'intero importo delle rettifiche che interessano i ricavi o compensi ed il reddito (comprensivo dei valori esposti in un processo verbale definito ai sensi dell'articolo 15 citato) deve essere, pertanto, considerato ai fini:
- della valutazione della congruità 2001;
- della determinazione del dato di partenza su cui calcolare gli incrementi percentuali previsti dal comma 4 dell'articolo 33;
- della quantificazione del reddito agevolato;
- della individuazione della aliquota (23 o 33 per cento) applicabile alla parte di reddito agevolato.
Effetti sul concordato preventivo di definizioni o integrazioni presentate in forma riservata
D. Un'impresa che intenda accedere al concordato preventivo può partire dalla posizione di congruità derivante dalla presentazione "in forma riservata" di un condono tombale per entrambi i settori impositivi per gli anni 1997-2001?
R. La possibilità di definire le annualità pregresse attraverso un condono in "forma riservata" è una facoltà riconosciuta ai contribuenti nell'ambito delle sanatorie previste dalla legge n. 289 del 2002. Tuttavia, allo scopo di far rilevare la posizione di congruità "virtuale" derivante dalla definizione dell'annualità 2001 attraverso un condono tombale, è necessario mettere l'amministrazione finanziaria a conoscenza del proprio operato, barrando la casella corrispondente al tipo d'integrazione, effettuata in forma riservata, nella comunicazione di adesione al concordato.
Perfezionamento di definizioni o integrazioni successivo all'invio della comunicazione di adesione
D. Si applicano le disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 33 ad un contribuente che perfeziona le integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 successivamente alla presentazione della comunicazione di adesione?
R. Si, le disposizioni in esame si applicano anche in tal caso e quindi il contribuente dovrà tener conto delle definizioni ed integrazioni in parola ai fini:
- della determinazione del dato di partenza su cui calcolare gli incrementi percentuali previsti dal comma 4 dell'articolo 33 del decreto legge n. 269 del 2003;
- della quantificazione del reddito agevolato;
- della individuazione della aliquota (23 o 33 per cento) applicabile alla parte di reddito agevolato.
Restano fermi i versamenti eventualmente effettuati in conseguenza dell'adeguamento previsto dal comma 5 dell'articolo 33 del decreto legge n. 269 del 2003.
Compatibilità tra concordato preventivo e consolidato
D. Esistono preclusioni o incompatibilità tra l'adesione al concordato preventivo e l'opzione per il consolidato nazionale di cui all'articolo 117 del nuovo TUIR?
R. L'articolo 117 del nuovo TUIR, applicabile a partire dal periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2004, prevede la possibilità di optare per il regime del c.d. "consolidato nazionale".
L'articolo 126 del nuovo TUIR, prevede che non possono esercitare tale opzione le società che fruiscono di riduzioni dell'aliquota dell'imposta sui redditi.
Con riferimento ai soggetti, di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del nuovo TUIR, che possono optare per il consolidato, l'adesione al concordato preventivo determina l'applicazione, sull'extrareddito 2004 della stessa aliquota (33 per cento) ordinariamente applicabile, nel medesimo periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 77 del nuovo TUIR.
Conseguentemente, si ritiene che non operi alcuna incompatibilità tra l'adesione al concordato preventivo e l'opzione per il consolidato nazionale.
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