Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 13.03.2006

Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'articolo 27-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 sugli utili percepiti da soggetti non residenti in caso di azioni fiduciariamente intestate a società fiduciarie
Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 13.03.2006

Codesta Associazione ha rivolto alla scrivente un quesito concernente la possibilità di applicare il regime di esenzione, previsto dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai dividendi corrisposti da una società italiana ad un società estera nell'ambito applicativo della Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, n. 90/435/CEE, anche qualora la relativa partecipazione sia detenuta per il tramite di una società fiduciaria, alla quale le azioni siano intestate fiduciariamente.
Viene inoltre chiesto quale sia, nella predetta fattispecie, il soggetto tenuto ad effettuare l'eventuale prelievo sui dividendi o ad applicare il regime di esenzione e quale sia il soggetto tenuto a conservare la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo 27-bis, nonché le corrette modalità di compilazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770).
La risposta al predetto quesito viene fornita nell'ambito della generale attività di consulenza prevista nella circolare 18 maggio 2000, n. 99/E.
In relazione alla problematica prospettata, occorre innanzitutto riassumere, seppure brevemente, il quadro della normativa e della prassi amministrativa in cui la stessa deve essere inquadrata.
Come noto, il decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136 ha dato attuazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, alle disposizioni della Direttiva n. 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, introducendo, fra l'altro, l'articolo 27-bis nel DPR n. 600 del 1973.
Il comma 1 del citato articolo 27-bis nel DPR n. 600 del 1973 individua le condizioni che devono sussistere affinché una società "madre" possa usufruire, relativamente agli utili distribuiti da una società figlia residente in un diverso Stato dell'Unione, dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, della citata Direttiva 90/435/CEE.
In particolare, è previsto che le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili hanno diritto a tale regime se:
a) rivestono una delle forme societarie previste nell'allegato della Direttiva del Consiglio n. 90/435/CEE;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporaneamente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva;
d) la partecipazione è detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
A tal fine, il successivo comma 2 dell'articolo 27-bis del DPR n. 600 del 1973 stabilisce che deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalla competente Autorità fiscale dello Stato estero di residenza della società "madre", che attesti che la società stessa possiede i requisiti sopra elencati, nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste.
Il regime di esenzione si realizza, in linea generale, tramite il rimborso dell'imposta applicata alla fonte ai sensi dell'articolo 27 del DPR n. 600 del 1973 (ritenuta alla fonte a titolo d'imposta operata dalla società emittente) o dell'imposta sostitutiva applicata a norma dell'articolo 27-ter del medesimo decreto (imposta sostitutiva operata dall'intermediario qualora si tratti di utili derivanti da azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.).
Tuttavia, il legislatore ha previsto che, su richiesta della società "madre", i soggetti emittenti o gli intermediari possono in via diretta non applicare la ritenuta alla fonte o l'imposta sostitutiva sugli utili in questione.
In tali casi, a norma del comma 3 dell'articolo 27-bis del DPR n. 600 del 1973, la certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale estera, nonché la relativa documentazione, deve essere acquisita unitamente alla richiesta della società e conservata dal soggetto "di cui all'articolo 23" del medesimo DPR, vale a dire dalla società "figlia" emittente o, secondo quanto disposto dall'articolo 27-ter, comma 6, dagli "intermediari finanziari presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.", "nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli".
Ciò posto, nella fattispecie oggetto del quesito le azioni - sebbene possedute da una società non residente che ha tutti i requisiti previsti - sono fiduciariamente intestate ad una società abilitata a svolgere le attività previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'operatività delle società fiduciarie, le quali sono autorizzate ad intestarsi fiduciariamente beni dei propri clienti per amministrali nel loro esclusivo interesse.
Le società fiduciarie, secondo quanto riconosciuto anche da prassi consolidata, non sono considerate proprietarie dei beni ad esse fiduciariamente intestati in quanto, attraverso il rapporto fiduciario, le stesse dispongono dei beni loro affidati nell'interesse dei soci-fiducianti ed è da escludere che possano liberamente disporre quanto ricevono in consegna, se non nei limiti del mandato.
Pertanto, la circostanza che una partecipazione sia intestata formalmente ad una fiduciaria non osta all'applicazione di particolari modalità di determinazione del reddito o di regimi di esenzione nel caso in cui questi siano applicabili nei confronti degli effettivi proprietari delle partecipazioni stesse. Al riguardo, si può fare riferimento ad esempio alla possibilità di accedere al regime di trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) anche nel caso di partecipazioni fiduciariamente intestate i cui effettivi proprietari rispondono ai requisiti richiesti dalle medesime norme (cfr. circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, par. 4).
Alla luce di quanto premesso, condividendo nella sostanza le soluzioni proposte da codesta Associazione, si ritiene di poter indicare le seguenti modalità operative che appaiono, peraltro, in linea con le soluzioni già adottate in precedenti documenti di prassi amministrativa.
Posto che la presenza di una società fiduciaria non può precludere l'applicazione di un regime di esenzione, quello previsto dall'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è applicabile anche nel caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie, purché, ovviamente, ricorrano le condizioni ivi previste.
Pertanto, in tali casi il prelievo sugli utili da partecipazione, come precisato nella risoluzione n. 153/E dell'8 ottobre 1999, deve essere effettuato dal soggetto emittente per i dividendi soggetti alle disposizioni dell'articolo 27 del DPR n. 600 del 1973 o, nei casi di cui all'articolo 27-ter dello stesso DPR, dall'intermediario presso il quale i titoli sono depositati.
In caso di applicazione diretta del regime di esenzione dall'imposta italiana sui dividendi, la società fiduciaria deve acquisire dall'azionista-fiduciante non residente la richiesta di disapplicazione della ritenuta alla fonte o dell'imposta sostitutiva, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 27-bis, comma 2, del DPR n. 600 del 1973.
La predetta documentazione è conservata dalla fiduciaria fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
Spetta alla società fiduciaria comunicare al sostituto d'imposta o all'intermediario abilitato la sussistenza dei requisiti sopra elencati e rilasciare allo stesso un'attestazione dalla quale risulti che tutta la documentazione è in suo possesso ed è conservata presso la stessa fiduciaria.
Nella stessa attestazione la fiduciaria deve dichiarare di assumersi ogni responsabilità in merito alla presenza dei requisiti richiesti dalla norma, alla completezza dei dati e della documentazione.
Nel quadro SK del modello 770 compilato dal sostituto d'imposta o dall'intermediario vanno indicati i dati relativi all'identificazione della società fiduciaria in relazione ai dividendi sui quali è stato applicato il regime di esenzione di cui all'articolo 27-bis del DPR 600 del 1973.
A sua volta la società fiduciaria, nel compilare il quadro SK del proprio modello 770 deve comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati identificativi degli effettivi proprietari delle azioni e dei dividendi dagli stessi percepiti in regime di esenzione.
Le descritte modalità, pur consentendo l'applicazione del regime di esenzione, ove spettante, tutelano il diritto di riservatezza degli investitori che hanno scelto di intestare le azioni fiduciariamente e consentono all'Amministrazione finanziaria di poter effettuare gli opportuni controlli.

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