Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 21.02.2003

Istanza d'interpello - Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. IVA - Cessione gratuita di immobile in esecuzione di un piano particolareggiato
Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 21.02.2003

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stato posto il seguente

QUESITO
Il Comune X ha stipulato una convenzione con la società Z S.p.A. relativa al Piano Particolareggiato " Y ". All'articolo 7 di detta convenzione è stato previsto che tale società si obbliga a cedere gratuitamente all'ente locale l'intero secondo piano di un immobile, da adibire a centro civico, con annessa area verde pertinenziale di 270 mq.
Al riguardo, si chiede di conoscere se la suddetta operazione possa essere esclusa dal campo di applicazione dell'IVA in forza dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune X ritiene che la cessione gratuita dell'immobile destinato a centro civico e dell'area pertinenziale non debba essere assoggettata ad IVA. A parere dell'ente interpellante sussistono, infatti, le condizioni previste dal citato articolo 51 della legge n. 342 del 2000, sia per il fatto che si è in presenza di una convenzione, sia per il fatto che il suddetto immobile è qualificabile come opera di urbanizzazione, trattandosi di un'opera destinata alla collettività al fine di migliorare la qualità di vita degli abitanti del predetto comune.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 342 del 2000 " non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto di detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione".
La circolare n. 207 del 16 novembre 2000, al riguardo, ha precisato che "...la cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte dell'impresa titolare della concessione ad edificare, a scomputo del contributo di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, costituisce un'operazione non rilevante agli effetti dell'IVA, alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro del predetto contributo effettuato, alternativamente, dalla stessa impresa...".
Come già chiarito dalla scrivente con la risoluzione n. 6/E del 14 gennaio u. s., il legislatore ha inteso equiparare, al fine del trattamento applicabile agli effetti dell'IVA, il versamento in denaro del contributo di urbanizzazione di cui agli articolo 5 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cosiddetta "Legge Bucalossi") alla cessione di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione.
Con riferimento all'operazione in esame, si osserva preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 7 dello schema di convenzione, la società Z si obbliga a cedere gratuitamente al Comune X l'immobile da adibire a sala riunioni "compreso mq 225 ca di verde privato di pertinenza attiguo all'edificio".
Dalla lettura del citato articolo 7, si evince che l'area ceduta gratuitamente costituisce una pertinenza dell'immobile ceduto: di conseguenza, la cessione dell'immobile con l'area annessa deve essere considerata unitariamente.
Ne consegue che alla cessione dell'area verde non si applica il citato articolo 51 secondo cui non è assoggettabile ad IVA la cessione di aree di urbanizzazione in base a "convenzioni di lottizzazione"; tale articolo si riferisce invero a quelle specifiche tipologie contrattuali in base alle quali il lottizzante è tenuto a cedere gratuitamente al comune le aree sulle quali è chiamato a realizzare le opere di urbanizzazione.
Per quanto concerne la cessione dell'immobile, deve innanzitutto osservarsi che il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 si applica alla cessione di "opere di urbanizzazione". Come è noto, le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione sono tassativamente elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, si considerano opere di urbanizzazione primaria:
- le strade residenziali;
- gli spazi di sosta o di parcheggio;
- le fognature;
- la rete idrica;
- le reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- la pubblica illuminazione;
- gli spazi di verde attrezzato.
Sono opere di urbanizzazione secondaria:
- gli asili nido e le scuole materne;
- le scuole dell'obbligo;
- i mercati di quartiere;
- le delegazioni comunali;
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
- gli impianti sportivi di quartiere;
- i centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
- le aree verdi di quartiere.
Il bene immobile che viene ceduto dalla società Z S.p.A. al Comune X non rientra tra le categorie sopra elencate.
Invero, la circostanza che l'immobile venga adibito a sala riunioni per gli abitanti del Comune X e sia, quindi, destinato alla collettività, al fine di migliorarne la qualità della vita, non è di per sé sufficiente per ritenere che trattasi di un centro sociale.
Al riguardo, si osserva che per "centro sociale" deve intendersi (come si desume dalla risoluzione n. 399968 del 26 giugno 1985) un luogo di aggregazione permanentemente aperto al pubblico, nel quale si svolgono attività di rilevanza sociale, quali ad esempio i centri di ritrovo per giovani e/o anziani; nel caso in esame, l'articolo 7 dello schema di convenzione qualifica invece genericamente l'immobile ceduto "centro civico", utilizzando cioè termini non univoci, tali da far pensare a un luogo utilizzato occasionalmente per lo svolgimento di riunioni relative ad attività che non possono essere ricondotte con certezza a finalità sociali.
Pertanto, non trattandosi di opera di urbanizzazione (gli elementi e i dati forniti non consentono di acquisire certezza della qualità di centro sociale dell'immobile), la cessione dell'immobile con l'area pertinenziale annessa di che trattasi non è riconducibile nell'ambito applicativo della disposizione recata dall'articolo 51 della legge n. 342 del 2000; di conseguenza, tale operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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