Risoluzione Agenzia Entrate n. 371 del 26.11.2002

Istanza di Interpello - Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. Esecuzioni musicali non dal vivo con ingresso libero e consumazione obbligatoria o con ingresso libero e consumazione facoltativa, senza maggiorazione di prezzi. Trattamento tributario ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti e IVA connessa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 371 del 26.11.2002

QUESITO
La società interpellante, nella qualità di gestore di un pub, chiede quale sia il trattamento tributario ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA connessa applicabile alle seguenti fattispecie:
a) esecuzione all'interno del pub di musica non dal vivo, con ingresso libero e consumazione obbligatoria, senza maggiorazione di prezzi;
b) esecuzione all'interno del pub di musica non dal vivo, con ingresso libero e consumazione facoltativa, senza maggiorazione di prezzi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'interpellante ritiene che in entrambi i casi prospettati manchi la base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
Secondo la società istante l'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta quando siano organizzate presso pubblici esercizi esecuzioni musicali non dal vivo con ingresso libero e consumazioni, sia obbligatorie che facoltative, e non è praticata alcuna maggiorazione di prezzi. Conseguentemente, secondo l'istante, sulle consumazioni sia obbligatorie che facoltative si applica solo l'imposta sul valore aggiunto secondo i criteri ordinari.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La presente istanza di interpello è inammissibile ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, mancando le obiettive condizioni d'incertezza sull'interpretazione della norma tributaria.
Infatti, entrambe le problematiche rappresentate trovano soluzione interpretativa nella circolare n. 165/E del 7 settembre 2000.
Si ritiene, tuttavia, opportuno ribadire, con riferimento alle concrete fattispecie rappresentate dall'istante, i chiarimenti già forniti con l'anzidetta circolare, ancorché non siano produttivi degli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.

1) Esecuzioni musicali non dal vivo con ingresso libero e consumazione obbligatoria, senza maggiorazione di prezzi
La circolare n. 165/E del 2000, al paragrafo 1.3.1, ha fornito istruzioni in merito ai criteri di determinazione della base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.
In particolare, l'anzidetta circolare ha precisato che ai sensi del comma 1 dell'art. 3 citato, costituiscono base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti sia il corrispettivo dei singoli titoli di accesso, emessi anche in abbonamento, per l'ingresso o l'occupazione del posto, sia il prezzo comunque pagato per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa allegata allo stesso DPR n. 640, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
In forza del comma 2, costituiscono, altresì, base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed all'organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
Con riferimento alla disposizione recata dal comma 2, lettera b), dell'art. 3 in esame, la circolare sottolinea che il legislatore pone come elemento qualificante, ai fini dell'imponibilità delle cessioni e prestazioni accessorie, l'obbligatorietà delle stesse.
Sono, pertanto, soggette all'imposta sugli intrattenimenti le consumazioni obbligatoriamente imposte, sia nell'ipotesi di ingresso a pagamento sia nell'ipotesi di ingresso libero.
Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto si fa presente che le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti rientrano nel campo di applicazione del regime speciale IVA di cui all'art. 74, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, salvo opzione per il regime ordinario.
Ai sensi del citato art. 74, sesto comma, come peraltro precisato nel punto 3.1 della circolare n.165/E, la base imponibile da assumere ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto è quella determinata ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti secondo i criteri sopra illustrati.
Pertanto, le consumazioni obbligatoriamente imposte, in quanto costituiscono base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, rientrano nell'ambito applicativo del regime speciale IVA di cui all'art. 74, sesto comma, in argomento, salvo opzione per il regime ordinario.

2) Esecuzioni musicali non dal vivo con ingresso libero e consumazione facoltativa, senza maggiorazione di prezzi
Riguardo alla seconda problematica prospettata, si fa presente che la stessa è riconducibile nell'ambito applicativo dall'articolo 14 del DPR n. 640 del 1972, trattandosi di "esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi" (comma 1, lettera "a").
Come precisato al punto 1.3.5 della circolare n. 165/E, la norma citata si riferisce alle ipotesi in cui sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo con ingresso libero e senza cessioni o prestazioni obbligatoriamente imposte ai partecipanti.
In tali casi la base imponibile si determina forfetariamente nella misura del cinquanta per cento dei proventi conseguiti in occasione dell'evento.
La stessa base imponibile si assume, ai sensi dell'art. 74, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto.
Il comma 3 dell'art. 14 del citato DPR n. 640 del 1972 prevede la possibilità di optare per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari - con i criteri dettati dall'art.3 del DPR n. 640 citato - esercitando l'opzione secondo le disposizioni del DPR 10 novembre 1997, n. 442, come previsto dall'art. 4 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544; ciò comporta, in pratica, la disapplicazione di tale imposta per assenza di base imponibile.
Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 dell'art.14 del DPR n. 640 citato si ha, come ulteriore conseguenza, che le consumazioni facoltative, in quanto non riconducibili nella base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti determinata ai sensi dell'art. 3 dello stesso DPR n. 640, sono soggette all'IVA secondo i criteri ordinari.
Dell'esercizio della facoltà di opzione per la determinazione della base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari occorre dare comunicazione nella dichiarazione annuale IVA (quadro VO, comunicazioni delle opzioni e revoche).
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello, presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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