Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. XY - S.p.A.. Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni in società non quotate ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Risoluzione Agenzia Entrate n. 372 del 26.11.2002
Con istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizza direttamente alla scrivente Direzione centrale, la XY S.p.A. ha chiesto il parere in merito al trattamento fiscale dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) realizzati in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non quotate il cui valore sia stato rideterminato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Esposizione del quesito
L'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) consente ai contribuenti che detengono titoli, quote o diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data del 1 gennaio 2002.
In particolare, tale disposizione prevede che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data.
Quest'ultimo valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima.
Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 1 gennaio 2002, il contribuente è tenuto al pagamento di un'imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento del predetto valore, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate.
Sulla base di quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 5, l'assunzione del valore "rideterminato" - in luogo del costo o valore di acquisto - non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del TUIR. Tale assunto sta a significare che, in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.
Proprio con riferimento alle modalità applicative di quest'ultima previsione normativa, la banca richiedente ha chiesto conferma circa la corretta gestione delle partecipazioni in qualità di intermediario abilitato all'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
In sostanza, i problemi gestionali si verificano in caso di affrancamento parziale, allorquando le partecipazioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea siano state acquisite in epoche diverse, e nasce l'esigenza di individuare le partecipazioni per le quali è stato rideterminato il costo o il valore di acquisto al fine di non tener conto delle eventuali minusvalenze realizzate per effetto della cessione delle stesse.
Soluzione prospettata dal contribuente
Nel contesto sopra illustrato la banca ritiene che, in caso di rideterminazione parziale del costo della partecipazione, si debba procedere ad un ricalcolo del costo medio fiscale delle partecipazioni non affrancate, senza tenere in considerazione la tranche il cui costo fiscale è stato rideterminato.
Inoltre, si propone "l'astrazione" della parte della partecipazione il cui costo è stato rideterminato dalla procedura ordinaria di trattazione del capital gain, come se formasse un'autonoma categoria di partecipazioni (che potrebbe dar luogo a plusvalenze, ordinariamente tassabili, e a minusvalenze, non utilizzabili).
Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Si fa presente innanzitutto che, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 26 aprile 2001, n. 209, concernente le modalità di esercizio del diritto d'interpello, l'istanza deve prevedere, a pena di inammissibilità, una serie di dati tra cui "la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari".
A tale proposito la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2001, n. 50, precisa che la condizione della riferibilità dell'interpello a casi concreti e personali esige che l'interpello debba essere finalizzato a conoscere il trattamento tributario che consegue a determinate operazioni "riconducibili direttamente alla sfera degli interessi del soggetto istante".
Il contribuente istante, invece, ha presentato la presente richiesta di chiarimento prospettando una situazione ipotizzabile ma ancora indefinita ed inoltre non riferita ad uno specifico contribuente, trattandosi di una problematica di carattere generale.
Pertanto, il parere richiesto con l'istanza in esame non può essere reso ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Tuttavia, si ritiene di poter ugualmente fornire risposta nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica svolta dalla scrivente Direzione Centrale, secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento delle Entrate n. 99/E del 18 maggio 2000.
A tale proposito, si fa presente che la scrivente con la circolare n. 81/E del 6 novembre 2002 ha fornito chiarimenti anche con riferimento alla fattispecie rappresentata.
In particolare, è stato tra l'altro precisato che, nel caso in cui il contribuente si avvalga del regime impositivo di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (regime dichiarativo), qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, per individuare quelli per i quali è stato rideterminato il costo o il valore di acquisto si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi.
La partecipazione sulla quale è dovuta l'imposta sostitutiva del 2 o 4 per cento si considera acquisita il 1 gennaio 2002. Pertanto, nell'ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato, sempreché il contribuente non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria per il tramite di un intermediario abilitato.
In questo caso, infatti, il criterio sopra evidenziato (cosiddetto LIFO) è derogato a norma dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, in base al quale l'intermediario adotta, quale costo o valore di acquisto, il costo medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea nel caso in cui i titoli della stessa specie ed aventi uguali caratteristiche siano stati acquistati dal contribuente in date successive ed a prezzi diversi.
Per tener conto del dettato normativo contenuto nell'articolo 5, comma 6, della legge n. 448 del 2001, gli intermediari devono tenere distinta evidenza della quota della partecipazione per la quale è stata effettuata la rideterminazione del valore di acquisto in quanto la predetta operazione di rideterminazione comporta l'attribuzione di una nuova caratteristica alle partecipazioni, titoli e diritti e cioè l'indeducibilità delle minusvalenze realizzate. In tal modo, i successivi acquisti di partecipazioni appartenenti alla medesima categoria omogenea rilevano soltanto ai fini della determinazione del costo della quota della partecipazione il cui valore non è stato rideterminato.
In sostanza, per le partecipazioni il cui costo non è stato rideterminato rimane l'attribuzione del costo o valore medio ponderato attribuito dall'intermediario prima della rideterminazione parziale del costo di una parte delle partecipazioni finché non siano acquisite altre partecipazioni. Tale costo medio deve essere rideterminato ed aggiornato di volta in volta a seguito delle eventuali nuove acquisizioni di titoli aventi le medesime caratteristiche, avvenute successivamente al 1 gennaio 2002.
In conclusione, gli intermediari in sede di applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, al fine di non tener conto delle eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato, devono tenere una sorta di "sottoconto" dove evidenziare esclusivamente le operazioni relative alle predette partecipazioni.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi