Risoluzione Agenzia Entrate n. 373 del 26.11.2002

Compensi di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.L. 19/12/1984 n. 853, convertito in L. 17/02/1985 n. 17
Risoluzione Agenzia Entrate n. 373 del 26.11.2002

In riferimento alla nota sopra emarginata con la quale codesta Direzione regionale chiede un parere in ordine al valore giuridico da attribuire alle rinunce a richieste di rimborso, che hanno già formato oggetto di ricorso e di conseguenti sentenze - favorevoli ai contribuenti, non ancora definitive - della Commissione tributaria regionale.
Nella fattispecie alcuni dipendenti dell'Agenzia avevano proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo la tesi dell'assoggettabilità a tassazione separata del compenso incentivante corrisposto nell'anno successivo a quello in cui era stata svolta l'attività incentivata, ed avevano ottenuto in primo grado pronunce di accoglimento, confermate in secondo grado.

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In seguito, sull'argomento la Corte di Cassazione con sentenza n. 7677 del 25/05/2002 ha asserito che, qualora il compenso incentivante sia pagato nell'anno immediatamente successivo a quello di riferimento, non costituisce emolumento arretrato e quindi non è soggetto a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) e dell'art. 18 del TUIR.
Alcuni dei contribuenti di cui si tratta, dopo aver saputo dell'orientamento della Suprema Corte, hanno dichiarato di rinunciare sia al ricorso sia agli effetti delle sentenze favorevoli, con compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, la scrivente concorda con codesta Direzione regionale nel ritenere inopportuna la prosecuzione del contenzioso in Cassazione.
Infatti, pur a voler prescindere dall'esiguo valore delle controversie posto in relazione agli oneri del giudizio di legittimità, prevale la considerazione che l'Agenzia, a seguito della volontà manifestata dalle controparti, non ha più interesse all'impugnazione.
Per vero, alla descritta situazione si può applicare l'istituto della remissione del debito, disciplinato dall'art. 1236 c.c. Dalla rinuncia alle pretese di restituzione di imposta oggetto delle sentenze consegue il venir meno dell'interesse dell'Agenzia ad ottenere la cassazione delle stesse.
La remissione, infatti, è considerato un atto dismissivo di un diritto con il quale colui che assume di essere creditore può manifestare la volontà di voler porre fine al giudizio, rinunciando al ricorso ed ai relativi effetti, mediante uno scritto extraprocessuale.
Si precisa, infine, che nei casi di specie non si tratta di un'estinzione del processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del D.lgs n. 546 del 1992, come erroneamente richiesto dagli interessati in sede di rinuncia, bensì, come già detto, di una remissione del debito. Essendo intervenuta la dichiarazione della parte vittoriosa in pendenza dei termini per impugnare la sentenza, la stessa passerà in giudicato per decorso dei termini, ma di essa, per effetto della rinuncia operata, non potrà sostanzialmente giovarsi il contribuente.
Codesta Direzione regionale comunicherà il presente parere agli uffici locali interessati, i quali avranno cura di controllare che le dichiarazioni di remissione del debito siano state rese dal soggetto che è legittimato a disporre del diritto e comunicare formalmente allo stesso l'accettazione della rinuncia.

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