Risoluzione Agenzia Entrate n. 374 del 28.11.2002

Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Possibilità di fruire della detassazione di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'imprenditore individuale che abbia concesso in affitto l'unica azienda
Risoluzione Agenzia Entrate n. 374 del 28.11.2002

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stato esposto il seguente

Quesito
A partire dal 1982 il signor ... ha svolto, quale imprenditore individuale, l'attività di installazione e riparazione di impianti elettrici civili, industriali e navali.
Nel corso del 1998 il contribuente ha concesso in affitto la propria unica azienda, perdendo la qualifica di imprenditore commerciale e considerando i relativi corrispettivi quali redditi diversi. In data 29 febbraio 2000, l'istante ha iniziato un'attività professionale di perito industriale che, a suo avviso, ha determinato il riacquisto dello status di imprenditore commerciale, circostanza quest'ultima che lo ha indotto a classificare i proventi derivanti dall'affitto della menzionata azienda quali redditi d'impresa.
In data 15 gennaio 2002, infine, in seguito alla risoluzione del contratto di affitto d'azienda, il contribuente ha ripreso l'esercizio della precedente attività imprenditoriale di installazione e riparazione di impianti elettrici.
In considerazione del fatto che l'incentivo fiscale di cui all' articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività al 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore del predetto provvedimento), si chiede se l'agevolazione c.d. Tremonti-bis spetti per gli investimenti in beni strumentali nuovi che l'istante intende effettuare nel corso del 2002.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Poiché alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 la menzionata attività imprenditoriale, ancorché sospesa relativamente all'istante, risultava comunque esistente, quest'ultimo ritiene che gli investimenti effettuati a partire dalla cessazione del contratto d'affitto d'azienda possano fruire dell'agevolazione in esame.

Parere dell'Agenzia
L'interpretazione del quesito proposto è strettamente connessa all'analisi civilistica dei concetti che caratterizzano la fattispecie illustrata.
Come enunciato dall'articolo 2555 del Codice Civile, "l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha chiarito che "l'impresa ha carattere soggettivo in quanto rappresenta l'attività economica dell'imprenditore, mentre l'azienda ha carattere oggettivo, giacché costituisce lo strumento (il complesso di beni organizzati) di cui l'imprenditore si serve per l'esercizio dell'impresa.
Pertanto la cessione di una azienda non comporta necessariamente l'estinzione dell'impresa che le aveva dato vita, ben potendo l'imprenditore alienante svolgere la sua attività con altra azienda" (sentenza Corte di Cassazione, sezione I civile, 7 aprile 1956, n. 1014).
Da ciò consegue la netta distinzione tra il concetto di impresa e quello di azienda, che risultano, peraltro, collegati da uno stretto legame funzionale.
Ad identiche conclusioni si perviene, mutatis mutandis, nell'eventualità di un affitto di azienda, ipotesi in cui, pur non verificandosi la perdita della proprietà di quest'ultima in capo al concedente, si realizza comunque una dissociazione tra titolarità e disponibilità della medesima.
Il contratto d'affitto d'azienda rappresenta, più precisamente, uno degli strumenti di trasferimento del complesso aziendale.
Nonostante il concedente conservi la proprietà di quest'ultima, si ritiene che la qualifica di imprenditore spetti esclusivamente all'affittuario, che si fa carico di organizzare il complesso dei beni ai fini della produzione e dello scambio; lo status di imprenditore, di conseguenza, viene meno in capo al concedente per l'intera durata del contratto di affitto, salva l'ipotesi in cui lo stesso sia titolare di un'altra azienda e prosegua così un'attività d'impresa.
Dal momento che il caso in esame ha ad oggetto un imprenditore individuale titolare di un'unica azienda concessa in affitto e che il contratto di affitto era ancora in corso alla data (25 ottobre 2001) rilevante ai fini della maturazione del diritto a beneficiare dell'agevolazione cd. Tremonti-bis, si deve constatare come il contribuente non rivestisse a tale ultima data la qualifica di imprenditore. Né può ritenersi che tale qualifica, come erroneamente sostenuto dall'istante, sia acquisibile col semplice inizio di un'attività di carattere libero professionale: i compensi conseguiti per effetto dell'esercizio di tale ultima attività, invero, danno luogo a redditi di lavoro autonomo e non a redditi d'impresa, mancando, nel caso di specie, i presupposti elencati, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, dall'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Non condivisibili, inoltre, appaiono le argomentazioni avanzate dall'istante circa l'inquadramento fiscale dei proventi derivanti dall'affitto della predetta azienda successivamente all'avvio dell'attività libero professionale: mancando l'esercizio dell'attività d'impresa, non può trovare applicazione il cd. principio di attrazione del reddito d'impresa e, pertanto, tali proventi costituiscono altrettanti redditi diversi ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera h), del TUIR.
Dalla formulazione di tale ultimo articolo, invero, emerge come, con riferimento all'imprenditore individuale che conceda in affitto l'unica azienda, venga a cessare l'esercizio dell'attività d'impresa per l'intera durata del contratto di affitto: i redditi conseguiti a fronte dell'affitto dell'unica azienda rientrano, invero, nella categoria dei redditi diversi.
In conclusione, poiché l'articolo 4 della legge n. 383 del 2001 dispone, al terzo comma, che "l'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni", si ritiene di dover escludere che, nel caso in esame, il contribuente possa fruire di tale agevolazione.
L'impresa in attività alla data del 25 ottobre 2001 era, invero, riferibile esclusivamente all'affittuario che, pertanto, appare come l'unico soggetto legittimato a fruire, per eventuali investimenti in beni strumentali nuovi, della detassazione del reddito d'impresa ai sensi della disposizione da ultimo citata.

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