Istanza di interpello. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. XY S.p.a Interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
Risoluzione Agenzia Entrate n. 378 del 03.12.2002
Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, la XY S.p.a. ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Esposizione del quesito
La XY S.p.a., impresa di assicurazione sulla vita, ha stipulato, anteriormente al 1 gennaio 2001, contratti assicurativi c.d. a vita intera ossia contratti assicurativi la cui scadenza coincide con l'evento morte dell'assicurato.
Con riferimento a tali contratti, la XY ha intenzione di consentire il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quelli già corrisposti per effetto del contratto, attraverso l'inserimento di un'apposita clausola nell'ambito dei contratti già in essere con i propri clienti, possibilità non espressamente vietata dalle condizioni contrattuali.
Tale operazione trae origine dalla finalità di allineare detti contratti a quelli attualmente commercializzati dalla società che prevedono espressamente versamenti aggiuntivi che consentono ai clienti di integrare a loro discrezione le somme accantonate in tali forme di risparmio e conseguentemente evitare la stipula di nuovi contratti di assicurazione.
La società istante, pertanto, chiede di conoscere se l'integrazione delle originarie condizioni contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data del 1 gennaio 2001, mediante la sottoscrizione di una clausola contrattuale che preveda il pagamento di premi ulteriori rispetto a quelli già versati, sia tale da configurare la fattispecie di "rinnovo" del contratto prevista dalla legge ai fini dell'applicazione del regime di esenzione dall'imposta sui premi di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
In base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, infatti, detto regime di esenzione è applicabile ai premi relativi ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001.
In particolare, la problematica che si pone è se i contratti integrati dalle clausole contrattuali sopra citate successivamente al 31 dicembre 2000 per effetto dell'esercizio di tale facoltà da parte dell'assicurato, debbano o meno intendersi come "rinnovati" agli effetti dell'articolo16 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e se, quindi, le relative prestazioni debbano essere assoggettate al regime di tassazione attualmente vigente, recato dall'articolo13 dello stesso d.lgs. n. 47 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero alla disciplina previgente.
Soluzione prospettata dal contribuente
Al fine di meglio comprendere tale problematica, la società istante ritiene in primo luogo necessario chiarire il significato della locuzione "contratti rinnovati", sia nell'ambito del d.lgs. n. 47 del 2000 che, più in generale, con riferimento alla normativa tributaria.
Facendo esplicitamente riferimento alla disciplina civilistica di tale fattispecie, viene ricordato che l'istituto della "rinnovazione tacita del contratto" è regolamentato dall'articolo 1597 del codice civile per quanto concerne i contratti di locazione e dall'articolo 2847 con riferimento all'ipoteca.
In entrambi i casi, l'istituto della rinnovazione è inscindibilmente legato all'esistenza di un termine allo scadere del quale il rapporto giuridico instaurato tra le parti viene meno unitamente a tutte le obbligazioni da esso originate sempreché, attraverso la rinnovazione, le parti non pattuiscano una proroga di tali obbligazioni oltre il termine originariamente stabilito.
Ciò premesso, ritiene la società istante che con la locuzione contenuta nella normativa fiscale che qui interessa, contratti (omissis)... rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001, il legislatore abbia inteso riferirsi ai casi in cui, successivamente a tale data, la scadenza, intesa come termine dal quale l'assicuratore deve corrispondere la prestazione, venga esplicitamente o tacitamente prorogata nel tempo.
Rileva in proposito l'interpellante, che nell'ipotesi di contratto di assicurazione c.d. "a vita intera", la rinnovazione non risulta applicabile dal momento che la scadenza contrattuale, ossia il termine allo scadere del quale l'assicuratore deve corrispondere la prestazione, coincide con il decesso dell'assicurato.
Sulla base di tali argomentazioni la società XY ritiene che la semplice pattuizione di una clausola che preveda il versamento di premi aggiuntivi in un contratto assicurativo "a vita intera" stipulato tra le parti anteriormente alla data del 1 gennaio 2001, comporti che detto contratto non possa considerarsi "rinnovato" ai sensi dell'articolo 16, del d.lgs. n. 47 del 2000.
Ritiene, altresì, di escludere, che la modifica contrattuale in esame possa determinare una "novazione oggettiva" delle obbligazioni derivanti dal contratto originario ai sensi dell'articolo 1230 del codice civile, non comportando, nel caso di specie, l'estinzione dell'obbligazione originaria e la conseguente sostituzione con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso.
Alla luce di tali considerazioni la XY S.p.A. ritiene che gli ulteriori premi versati per effetto della sottoscrizione della sopracitata clausola rimangano soggetti alle norme tributarie previgenti alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 47 del 2000 e che pertanto siano ancora assoggettate all'imposta del 2,5 per cento di cui alla legge n. 1216 del 1961.
Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Come noto, l'articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 47, in conformità ai principi di delega contenuti nell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 133 del 1999, ha introdotto un regime di esenzione con riguardo ai premi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2001 ai fini dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Con la richiamata disposizione sono state in conseguenza apportate alcune modifiche alla legge n. 1216 del 1961, nonché ai relativi allegati.
In particolare, sono stati abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge, che disciplinano l'applicazione dell'imposta sui contratti di rendita vitalizia e l'istituzione di un apposito registro dei premi incassati per tali contratti ovvero di separate registrazioni in un unico registro premi.
Sono state, altresì, apportate modifiche alla tariffa, allegato A, della legge n. 1216 del 1961, ove risultano elencate le fattispecie contrattuali soggette ad imposta sulle assicurazioni.
Al fine di introdurre lo specifico regime di esenzione, dalla tariffa, allegato A, sono stati eliminati gli articoli 1 (Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione) e 23 (Assicurazioni di rendita vitalizia), il cui contenuto è confluito nel nuovo articolo 11 dell'allegato C (Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposta). Detto articolo è stato, infatti, rubricato Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione e, in corrispondenza della descrizione delle operazioni interessate, è stata inserita la dicitura Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione.
Pertanto, stante il carattere oggettivo dell'esenzione, mediante la formulazione descritta risultano coperte dall'esenzione tutte le tipologie contrattuali individuate nell'ambito delle attività indicate nel punto A) della tabella allegato I annessa al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante le norme attuative della direttiva CEE n. 92/96 in materia di assicurazione diretta sulla vita.
Circa la decorrenza del nuovo regime tributario sopra richiamato, l'articolo16 del d.lgs. n. 47 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 168 del 2001, ha stabilito che le citate disposizioni, che prevedono un regime di esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione, si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data del 1 gennaio 2001.
Il medesimo regime è applicabile anche ai premi relativi ai contratti rinnovati, nonché ai premi di assicurazione versati dai fondi pensione gestiti mediante convenzioni assicurative, a decorrere dalla predetta data.
In ogni caso, per i contratti rinnovati la previgente disciplina continua ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato.
Il legislatore in sostanza non si è limitato a fissare in via generale la decorrenza delle nuove disposizioni tributarie, ma ha disciplinato puntualmente il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
La norma ha stabilito, infatti, l'applicabilità del nuovo regime tributario ai contratti stipulati nonché a quelli rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001, equiparando, pertanto, ai contratti di nuova stipulazione quelli rinnovati.
L'espresso riferimento ai contratti "rinnovati", assente nell'originaria formulazione della norma e introdotto dal d.lgs. n. 168 del 2001, ha particolare rilevanza ai fini della delimitazione dell'ambito in applicazione del nuovo trattamento tributario, poiché riconduce espressamente nell'ambito applicativo della disciplina recata dal d.lgs. n. 47 del 2000 anche i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, se rinnovati successivamente a tale data.
Secondo la circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, l'espressione "rinnovati" comprende anche l'ipotesi di tacita rinnovazione o proroga del contratto.
Sono, pertanto, assoggettate al nuovo regime tributario le prestazioni riferibili agli importi maturati a partire dalla data di scadenza del contratto originario oggetto del rinnovo.
Tuttavia, occorre specificare che il contratto si intende "rinnovato" allorquando l'assicurato, con la sua manifestazione di volontà, esercita alla scadenza, anche se tacitamente, il diritto di accettazione che gli è stato irrevocabilmente attribuito: al momento dell'accettazione della proposta viene quindi concluso il contratto oggetto della proposta irrevocabile, vale a dire, nel caso di specie, il rinnovo dell'originario contratto.
Nel caso prospettato dall'istante, invece, ossia per i contratti assicurativi "a vita intera", la fattispecie della rinnovazione non risulta applicabile dal momento che la scadenza contrattuale, ossia il termine allo scadere del quale l'assicuratore deve corrispondere la prestazione, coincide con il decesso dell'assicurato.
Inoltre, si concorda con l'istante nel ritenere non applicabile a tali vecchi contratti il nuovo regime previsto per i contratti stipulati ex novo in quanto l'accettazione della specifica clausola in base alla quale l'assicurato effettua il versamento di premi aggiuntivi, integrando le somme accantonate, non comporta una "novazione oggettiva" del contratto originario. Non si tratta, infatti, di una modifica tale da determinare l'estinzione dell'obbligazione originaria e la conseguente sostituzione con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso.
Si ritiene, pertanto, che ai premi integrativi versati per effetto della sottoscrizione della predetta clausola inserita nell'ambito di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000 rimane applicabile la disciplina fiscale previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 47 del 2000, compresa l'assoggettabilità all'imposta di cui alla legge n. 1216 del 1961.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata direttamente alla scrivente, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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