Deducibilità dei contributi corrisposti dalle casalinghe al Fondo pensionistico complementare istituito dalla regione Trentino Alto Adige
Risoluzione Agenzia Entrate n. 380 del 05.12.2002
Con riferimento al quesito concernente la problematica relativa alla deducibilità dal reddito dei contributi previdenziali versati alla assicurazione regionale volontaria per la corresponsione della pensione alle casalinghe, si comunica quanto segue.
Tale forma contributiva è stata introdotta con legge regionale del Trentino Alto Adige 28 febbraio 1993 n. 3, in conformità al D.P.R. n. 670 del 1972, che attribuisce alla regione la competenza ad emanare norme legislative in materia di previdenza e assicurazioni sociali, allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato e la facoltà di istituire appositi fondi autonomi o di agevolarne l'istituzione.
La legge regionale n. 3 del 1993, integrativa della legge statale 1 gennaio 1963 n. 389 e concernente l'istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe, ha previsto per questa categoria di soggetti una forma di previdenza a livello regionale, basata su versamenti volontari.
Tali versamenti concorrono a formare singoli conti individuali, i quali al perfezionamento dei requisiti di età previsti, danno diritto ad una pensione di vecchiaia, determinata convertendo in rendita vitalizia i contributi risultanti sul conto individuale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale per le pensioni della previdenza sociale.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 10, lettera e), del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con il DPR n. 917 del 1986), sono deducibili dal reddito complessivo, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, quelli versati facoltativamente alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza e, per quanto qui interessa, i contributi versati al fondo di previdenza per le casalinghe di cui al citato decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565
Inoltre, ai sensi della successiva lettera e-bis) del medesimo articolo 10 sono deducibili, entro limiti determinati, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e quelli versati alle forme pensionistiche individuali previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Tale disciplina si rende applicabile a partire dal periodo d'imposta 2001, a seguito delle modifiche apportate al Tuir dal decreto legislativo n. 47 del 2000. La normativa previgente consentiva, in luogo della deduzione dal reddito, la detrazione dall'IRPEF, ai sensi dell'articolo 13-bis), lett. f) del Tuir, entro un limite d'importo determinato, di tutti i contributi previdenziali non obbligatori per legge nonché dei contributi versati volontariamente al fondo di previdenza per le casalinghe di cui al citato decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
I contributi versati al fondo per le casalinghe del Trentino Alto Adige, in considerazione dell'ampia formulazione legislativa dell'articolo 13-bis, lett. f), fino al periodo d'imposta 2000, erano pertanto configurabili quali oneri per i quali spettava la detrazione.
Risulta evidente che il richiamo, contenuto nella lettera e) del Tuir, al decreto legislativo n. 565 individua in modo puntuale, qualificandoli oneri deducibili, i soli contributi che affluiscono al particolare "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", istituito presso l'INPS. Il fondo regionale in esame, essendo caratterizzato da una propria autonomia, sia gestionale che finanziaria, risulta indipendente e differenziato rispetto a questo e, pertanto, non può essere ricondotto nella previsione della richiamata lettera e) dell'art. 10.
Al fine di risolvere la problematica in questione, occorre anzitutto esaminare il recente decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 221, concernente norme di attuazione dello statuto regionale, modificative e integrative del D.P.R. 58 del 1978 in materia di previdenza ed assicurazioni sociale e del contesto giuridico-istituzionale in cui tale normativa opera.
Tale provvedimento consente alla regione di istituire fondi pensione a carattere regionale o infraregionale, equiparati a quelli negoziali, ai quali si applica la disciplina fiscale ed il regime tributario previsto per questi dalle norme dello Stato. In tale previsione occorre ravvisare una normativa di riferimento in base alla quale le forme di previdenza regionale devono comunque essere ricondotte nel sistema della previdenza complementare, al fine di garantirne lo stesso trattamento fiscale previsto per la previdenza di livello nazionale, come espressamente sancito dalla norma.
Peraltro, l'applicazione del regime autorizzatorio e di vigilanza al quale devono essere sottoposti i fondi negoziali istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 221 del 2001, concerne i fondi di nuova istituzione mentre per quelli già costituiti non sono previsti termini entro i quali devono essere compiuti i relativi adempimenti per ottenere l'inserimento in tale regime.
Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che, pur se attualmente il Fondo previdenziale previsto per le casalinghe non è sottoposto alle norme di autorizzazione e vigilanza previste per i fondi statali, esso possa essere ricondotto, comunque, nell'ambito di tale previsione e godere degli stessi benefici fiscali previsti dalla normativa statale per i fondi negoziali.
I relativi contributi, pertanto, risultano deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10, lett. e-bis), del Tuir per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a € 5.164,57 (10 milioni di lire).
Ciò in previsione del necessario ed imminente adeguamento, ai sensi del decreto legislativo 221 del 2001, di tale forma di previdenza all'assetto della previdenza complementare delineato dalla normativa statale.
Si fa presente in proposito che le casalinghe sono state inserite ad opera dell'art. 17 del D. Lgs. n. 47 del 2000, in adesione ad una specifica indicazione della legge delega n. 133 del 1999, nell'ambito dei destinatari della previdenza complementare, anche se non iscritte al fondo previsto dal D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.
Una diversa conclusione che eliminasse ogni beneficio fiscale in relazione a contribuzioni versate a fondi regionali, precedentemente agevolate, non sarebbe suffragata da una coerenza interpretativa sistematica in quanto produrrebbe l'effetto opposto rispetto a quello voluto dal legislatore con il menzionato decreto legislativo n. 221, poiché risulterebbe discriminatoria rispetto al trattamento riconosciuto alla contribuzione prevista dalla normativa nazionale.
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