Risoluzione Agenzia Entrate n. 380 del 18.12.2007

Istanza di Interpello - ALFA - IRPEF - contribuzione complementare - Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 380 del 18.12.2007

QUESITO
ALFA ha fatto presente che a seguito dell'applicazione dell'art. 3, comma 6, del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, secondo cui ai fini fiscali e previdenziali le indennità di volo e le voci ad essa collegate rilevano solo nella misura del 50% del loro ammontare, si è creata di fatto una sorta di risparmio contributivo di cui l'azienda non ha inteso usufruire in quanto sulla base di un accordo sindacale è stato deciso di devolvere detto risparmio al "Fondo Pensione BETA"
Le somme nel frattempo accumulatesi ed accantonate nei bilanci 2005 e 2006 saranno a breve trasferite nel BETA creando una contribuzione complementare aggiuntiva a quella già versata regolarmente e con cadenza mensile.
L'istante fa presente che operando in tal modo, le somme originariamente destinate alla contribuzione obbligatoria INPS, accantonate, si trasformeranno di fatto in contributi per previdenza complementare. In relazione a ciò l'istante ha chiesto se le somme che confluiranno al BETA siano o meno da assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva all'atto del trasferimento al predetto fondo.
A tal fine l'istante fa presente che questa somma sarà solo visualizzata, per ragioni di trasparenza contabile, nelle buste paga dei lavoratori i quali peraltro non percepiranno nulla.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che quest'operazione dovrebbe essere esentata da qualsiasi onere contributivo e fiscale in quanto: -i contributi accantonati e destinati alla previdenza complementare possono annoverarsi tra quelli menzionati dall'art. 48 (rectius 51), comma 2, del TUIR;
- la somma in questione rientra tra quelle escluse dalla base imponibile reddituale, richiamata dall'ex art. 12, punto 6 della legge 153 del 1969;
- lo stesso art. 6, comma 4, lett. F, del d.lgs 314 del 1997 sembra escludere queste somme dal reddito imponibile quando nell'enunciare i redditi di lavoro esentati da oneri, annovera tra questi i contributi e le somme a carico del datore del lavoro, versate o accantonate sotto qualsiasi forma a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs 124 del 1993.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La questione prospettata riguarda il trattamento, ai fini IRPEF, dei versamenti al BETA delle somme derivanti dal risparmio contributivo realizzato dall'azienda, per effetto dell'art 3, comma 6, del d.lgsl 314 del 1997 che esclude nella misura del 50% da imposizione IRPEF le indennità di volo.
Al riguardo si osserva che le somme di cui si tratta costituiscono una forma di contribuzione di natura facoltativa in quanto sono versate, a favore del dipendente, su base volontaria e non in base ad una disposizione di legge.
La disciplina richiamata dall'istante risulta pertanto non pertinente al caso in esame.
L'art. 51 (già 48) del TUIR, infatti al comma 2, esclude dalla base imponibile, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, solo i contributi versati in ottemperanza ad un obbligo di legge. Nel caso in questione si rendono applicabili invece le disposizioni del Testo Unico in materia di previdenza complementare contenute nel d.lgs 5 dicembre 2005, n. 252. In particolare dal 1 gennaio 2007, per il combinato disposto degli articoli 8 e 21 di detto decreto, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratto o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, per un importo non superiore a euro 5.164,57; gli eventuali contributi eccedenti il limite di deducibilità (non dedotti) costituiscono reddito imponibile per il dipendente e sono soggetti a tassazione; l'importo di tali contributi non dedotti deve essere comunicato entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla forma pensionistica complementare per consentire al fondo di determinare la quota di prestazione che, avendo già subito la tassazione, sarà esclusa da imposizione.
In relazione al caso in argomento, tenuto conto del fatto che il trasferimento al fondo delle somme accantonate assume carattere di contribuzione straordinaria, che si aggiunge presumibilmente a quella corrente, si fa presente che, al fine della determinazione dell'ammontare deducibile, devono essere considerate entrambe le specie di contributi (ordinari e straordinari) versati nel periodo di imposta.

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