Risoluzione Agenzia Entrate n. 381 del 05.12.2002

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. - IVA - Contrassegni. Tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno
Risoluzione Agenzia Entrate n. 381 del 05.12.2002

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente

QUESITO
La S.I.A.E. è chiamata a svolgere, tra le varie attività, anche quella consistente nell'apposizione di un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, suoni, voci o immagini in movimento.
Detta attività è stata disciplinata recentemente, ai fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
A fronte della richiamata attività viene riconosciuto alla S.I.A.E. un compenso, a titolo di rimborso forfetario, per le spese dalla stessa sostenute.
Ciò premesso, la medesima società ha chiesto di conoscere se la predetta attività di vidimazione dei citati supporti possa o meno rientrare nella previsione di esclusione dall'IVA prevista dall'articolo 3, quarto comma, lettera e), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Al riguardo, la S.I.A.E. ha fatto presente, al contempo, che nelle more ha provveduto a fatturare con IVA i compensi ricevuti dai produttori dei predetti supporti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10, comma 1, della legge n. 248 del 2000, ha introdotto dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", l'articolo 181-bis il quale dispone, tra l'altro, che:
"1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. ...
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. ...
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.
... Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. ...
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".

A conferma di quanto disposto dal comma 8 del citato articolo 181-bis della legge n. 633 del 1941, gli articoli 171-bis e 171-ter della medesima legge prevedono espressamente, quali specifiche fattispecie di reato, la distribuzione, la vendita, la detenzione e la concessione in locazione di supporti contenenti programmi non contrassegnati dalla SIAE, nonché la detenzione per la vendita o la distribuzione di qualsiasi supporto per il quale è prescritta ai sensi della predetta legge l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE.
Le caratteristiche e le modalità di rilascio del contrassegno, di cui al comma 4, del citato articolo 181-bis, sono state disciplinate dal D.P.C.M. 11 luglio 2001, n. 338.
Successivamente, con D.P.C.M. 21 dicembre 2001 è stata determinata la misura delle spese e degli oneri che competono, anche per l'attività ispettiva e di gestione amministrativa ed informatica, alla SIAE.
L'articolo 3, quarto comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che non sono considerate prestazioni di servizi "le prestazioni di mandato e di mediazione relativa ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;".
Ciò premesso, la scrivente osserva quanto segue.
La SIAE nella fattispecie prospettata svolge un'attività, analiticamente disciplinata dalle norme innanzi richiamate, tendente a tutelare ed a proteggere da eventuali illecite riproduzioni i supporti che contengono opere o parti di opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 633 del 1941 (opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, nonché i programmi per elaboratore come opere letterarie e le banche di dati che costituiscono una creazione intellettuale dell'autore).
Come, peraltro, espressamente previsto dal citato articolo 181-bis della legge n. 633 del 1941, introdotto dall'articolo 10 della legge n. 248 del 2000, il contrassegno è apposto esclusivamente ai fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno.
In particolare, come stabilito dal regolamento di esecuzione (D.P.C.M. n. 338 del 2001-articolo 2) il contrassegno deve contenere il titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
Ai sensi di quanto, tra l'altro, disposto dal comma 5 del citato articolo 181-bis della legge n. 633 del 1941, "Il contrassegno deve avere caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. ..."; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 8 del medesimo articolo, "Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opere dell'ingegno.".
Pertanto, a parere della scrivente l'apposizione dei contrassegni resa dalla SIAE, costituisce a tutti gli effetti un'attività avente quale finalità principale la tutela e la protezione delle opere dell'ingegno.
Conseguentemente, il predetto servizio effettuato dalla SIAE si configura alla stregua di un'operazione rientrante tra quelle previste dal suddetto articolo 3, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e più specificamente tra "le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore".
Ovviamente, l'esclusione dal tributo risulta limitata all'attività di apposizione del contrassegno, ai fini della tutela dei diritti d'autore, sui supporti contenenti opere o programmi, espressamente indicati dal comma 1 del citato articolo 181-bis della legge n. 633 del 1941.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS