Risoluzione Agenzia Entrate n. 383 del 14.10.2008

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Aliquota applicabile alle cessioni di prodotti alimentari cosmetici naturali - DPR n. 633/1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 383 del 14.10.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 16 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente quesito:

Quesito
La ALFA S.r.l., avente ad oggetto la produzione e il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari cosmetici naturali, chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti di seguito elencati:

SCIROPPI
Integratori alimentari a base di miele con fitoestratti ed oli essenziali con finalità salutistiche:
a) XA
b) XB
c) XC
d) XD
e) XE
f) XF
g) XG

XH - preparato alimentare a base di miele di melata di bosco ed estratti vegetali.
Gemmoderivati - preparazioni toniche con finalità salutistiche ottenute dalla macerazione di parti di piante in via di sviluppo in una soluzione di acqua, alcool e glicerina.
Tinture madri o soluzioni idroalcoliche - preparazioni toniche con finalità salutistiche ottenute dalla macerazione di parti di piante in una soluzione di acqua ed alcool.
Oli Essenziali - estratti vegetali ottenuti dalla distillazione in corrente di vapore di parti di pianta. Sono utilizzabili come aromi, integratori alimentari, profumi ambientali o cosmetici.
Soluzioni acquose - integratori alimentari con miele, propoli ed estratti analcolici.
Tisane, The, Camomilla - preparati alimentari in forma singola o composta.
Capsule - integratori a base di estratti vegetali
a) perle
b) unguenti
c) fiori di bach

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante ritiene che ai prodotti sopra indicati debba applicarsi l'aliquota ridotta del 10 per cento.

Parere della Direzione
Si eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'istanza, in quanto la stessa non attiene a problematiche concernenti il corretto inquadramento di disposizioni di carattere tributario la cui interpretazione sia caratterizzata da "obiettivi condizioni di incertezza" (così come richiesto dall'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212).
L'oggetto dell'istanza è, infatti, costituito dall'individuazione dell'aliquota IVA in concreto applicabile alle cessioni dei prodotti in esame, postulando la necessità di accertamenti tecnici sulla complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica dei prodotti da prendere in considerazione. Si provvede, quindi, a fornire una risposta nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate nella circolare n. 99/E del 18 maggio 2000 che non produce gli effetti tipici delle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Tanto premesso, si osserva che a seguito della richiesta di documentazione integrativa inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, sono pervenuti a questa Direzione i campioni e la relativa scheda tecnica di soli due prodotti tra quelli indicati dall'istante; ovvero:
a) XE;
b) XH.
La scrivente, pertanto, provvede a fornire una risposta solo con riferimento ai suddetti prodotti.
Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all'Agenzia delle dogane che, con nota n. 6805 del 7 agosto 2008, ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale dei prodotti in questione.
In particolare la predetta Agenzia sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che il prodotto denominato "XE", si presenta come un "liquido sciropposo di colore bruno, aroma di miele, sapore dolce e tipico del miele, con note di sostanze amaricanti, confezionato in un flacone di plastica scura da 200 ml, munito di tappo a vite".
Inoltre, la predetta Agenzia precisa che "sull'etichetta, è riportata la seguente dicitura: "ALFA - XE, integratore alimentare Armonia e distensione per il giorno e per la notte, integratore a base di miele di tiglio con fitoestratti di oli essenziali 5,5% vol; le modalità d'uso, le avvertenze e la lista degli ingredienti".
Più in particolare, il prodotto in questione, in base alla scheda tecnica allegata dalla ditta produttrice, risulta contenere i seguenti ingredienti:
- miele di tiglio 69, 465%
- estratto idroalcolico di Passiflora 10%
- sciroppo di melissa 8%
- estratto idroalcolico di biancospino 6,5%
- estratto idroalcolico di Valeriana 3%
- estratto idroalcolico di Luppolo 3%
- olio essenziale di Arancio dolce 0,025%
- olio essenziale di Lavanda 0,010%
- caratteristiche del prodotto: gradazione alcolica pari a 5,5% vol.
Dall'analisi effettuata dai Laboratori Chimici di questa Agenzia risulta:
- densità del distillato d 20/20 0,9043
- titolo alcolometrico volumico effettivo 6,6% vol;
- metanolo assente
- tenore di glucosio (HPLC) 21,5% in peso;
- tenore di fruttosio (HPLC) 33,6% in peso;
- tenore di saccarosio (HPLC) 3,4% in peso;
- tenore di maltosio (HOLC) 1,5% in peso;
- tenore di altri zuccheri (HPLC) tracce non dosabili.
Si ritiene, inoltre, opportuno segnalare che il titolo alcolometrico volumico effettivo riscontrato sul campione analizzato risulta più elevato rispetto a quello dichiarato.
Pertanto, sulla base delle motivazioni sopra esposte, dell'analisi chimica del prodotto ed in considerazione della sua composizione, l'Agenzia delle dogane ritiene che "la merce in oggetto sia una preparazione tonica che può essere consumata direttamente come bevanda, anche se assorbibile in piccole quantità e che quindi possieda le caratteristiche di prodotto alcolico contenente alcool da distillazione da classificare alla voce doganale 2208 9069".
L'Agenzia delle Dogane precisa, peraltro, che "il suddetto codice NC 2208 9069 corrisponde alla Voce 2209 990 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.87, posizione non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972".
In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente ritiene che alle cessioni del prodotto in esame si renda applicabile l'imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria del 20 per cento.
Con riferimento al prodotto denominato "XH", l'Agenzia delle dogane precisa che si presenta come un "prodotto pastoso di colore bruno ambrato, con aroma di miele, sapore dolciastro e caratteri tipici degli estratti di piante, confezionato in un flacone di vetro trasparente con tappo di metallo ed etichetta che riporta le seguenti indicazioni identificative del prodotto:
- XH ginseng, prodotto soggetto a cristallizzazione naturale;
- preparato alimentare a base di miele di melata di bosco ed estratti vegetali;
- peso netto 40 g;
- lotto n. M1837;
- data di scadenza: 10.2009;
- modo d'uso: puro: 1-2 cucchiaini al giorno secondo le necessità; diluito: sciogliere
- la lista degli ingredienti (miele di melata, estratti vegetali analcolici, oli essenziali);
- non contiene alcool, senza conservanti".
Più in particolare, il prodotto in questione, in base alla scheda tecnica allegata dalla ditta produttrice, risulta contenere i seguenti ingredienti:
- miele di melata di bosco 96%
- estratto analcolico di Eleuterococco 2,3%
- estratto analcolico di Ginseng 0,6%
- estratto analcolico di Damiana 0,35%
- estratto analcolico di Eleuterococco 2,3%
- estratto analcolico di Echinacea 0,3%
- olio essenziale Arancio dolce 0,3%
- olio essenziale di Rosmarino 0,15%
Inoltre, dall'analisi effettuata dai Laboratori Chimici dell'Agenzia delle dogane risulta:
- tenore di glucosio 23,4%
- tenore di fruttosio 31,4% in peso
- tenore di saccarosio 6,7% in peso
- tenore di maltosio 1,5% in peso
- tenore di altri zuccheri tracce non dosabili
Pertanto, sulla base delle motivazioni sopra esposte, dall'analisi chimica del prodotto ed in considerazione della sua composizione, l'Agenzia delle dogane ritiene che "la merce sia una preparazione alimentare da classificare nella voce doganale 2106 9098".
Il suddetto codice NC 2106 9098 corrisponde alla voce 2107 980 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, riconducibile alla tabella A, parte III, punto n. 80 allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Conseguentemente la scrivente ritiene che alle cessioni del prodotto sopra indicato si renda applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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