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Risoluzione Agenzia Entrate n. 384 del 13.12.2002

IVA - Riaddebito, da parte di società di fornitura di lavoro temporaneo ad Impresa utilizzatrice, delle spese sostenute dai lavoratori temporanei e dei servizi erogati agli stessi - Articolo 26-bis della Legge 24 giugno 1997, n. 196
Risoluzione Agenzia Entrate n. 384 del 13.12.2002

Con la nota n. 75811 del 27 luglio 2001, la Direzione Regionale ha chiesto il parere di questa Direzione Centrale in merito alla disciplina IVA da applicare al riaddebito, da parte di società di fornitura di lavoro temporaneo ad impresa utilizzatrice, delle spese sostenute dai lavoratori temporanei e dei servizi erogati agli stessi.
In particolare, si fa riferimento ai rapporti tra imprese sorti in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, che disciplina il contratto di lavoro interinale, intendendo per tale il contratto mediante il quale un'impresa (iscritta in apposito albo) mette a disposizione di un'impresa utilizzatrice, per un certo periodo di tempo, lavoratori da essa assunti.
L'impresa fornitrice è responsabile direttamente del pagamento delle retribuzioni e del versamento delle ritenute previdenziali ed erariali, che l'impresa utilizzatrice è obbligata a rimborsare ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f) della citata legge 196 del 1997.
Allo scopo di rendere nulla l'incidenza sul costo sostenuto dall'impresa utilizzatrice, e, pertanto, di consentire un efficace utilizzo dello strumento disciplinato dalla norma in esame, l'articolo 26-bis della legge 196 del 1997 (introdotto dall'articolo 7 della legge n. 133 del 1999) prevede che il "rimborso degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo" è escluso dalla base imponibile ai fini dell'IVA di cui all'articolo 13 del d.P.R. 633/72.
La ratio della norma è quella di evitare che venga assoggettata ad IVA la retribuzione del dipendente, che per sua natura è estranea alla sfera impositiva del tributo.
La norma recata dall'articolo 26-bis citato, tuttavia, lascia margini di dubbio circa la concreta applicabilità della stessa anche al riaddebito delle spese sostenute dai lavoratori nel compimento delle loro mansioni e del costo dei servizi erogati agli stessi, che l'impresa fornitrice effettua nei confronti dell'utilizzatrice.
Nel novero di tali oneri sono compresi i rimborsi "a piè di lista" di spese per le trasferte dei dipendenti (vitto, alloggio, trasporto, rimborsi chilometrici), nonché il costo del servizio di mensa.
Nel merito, la scrivente ritiene che la norma in parola vada interpretata nel senso di comprendere nel termine "oneri retributivi" anche le spese rimborsate ai lavoratori nell'espletamento delle mansioni che sono collegate direttamente alla prestazione lavorativa stessa.
Interpretata in tal modo, la norma consente di applicare il tributo al solo margine d'intermediazione effettivamente spettante all'impresa fornitrice per il servizio prestato, in coerenza con lo spirito della modifica apportata con l'introduzione dell'articolo 26-bis citato.
Non si condivide, invece, la tesi - prospettata dalla società istante - secondo cui dovrebbe applicarsi l'IVA sui costi relativi al personale che, per espressa previsione dell'articolo 11, comma 2, del d.Lgs. n. 446 del 1997 istitutivo dell'IRAP, pur classificabili tra gli oneri del personale sono deducibili ai fini del tributo regionale. Tale deducibilità dovrebbe far dedurre - secondo tale tesi - che gli oneri in parola non costituiscano costi per il personale.
A parere della scrivente, il riferimento alla norma che disciplina l'imposta regionale sulle attività produttive non è conferente, atteso che quest'ultima è una norma speciale non applicabile per analogia. Inoltre, come sopra evidenziato, diverse sono le finalità di quest'ultima rispetto a quella contenuta nell'articolo 26-bis della legge n. 196 del 1997.
In definitiva, tutti gli oneri sostenuti dall'impresa fornitrice per il personale direttamente afferenti la prestazione lavorativa e classificabili sotto la voce "Costi per il personale dipendente" non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA di cui all'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972.

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