Credito d'imposta per le nuove assunzioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 385 del 13.12.2002
In merito alla questione sollevata dalla XW, relativa alla richiesta di istruzioni circa le modalità di restituzione delle somme indebitamente utilizzate in compensazione dalle imprese relative al credito di imposta per le nuove assunzioni, si fa presente quanto segue.
Il d.l. n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito dalla legge n. 178 dell'8 agosto 2002, ha posto dei limiti all'operare del credito di imposta riconosciuto, ai sensi dell' art. 7 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, prevedendo:
1. All'art. 5, comma 1, che le agevolazioni concesse nella forma del credito di imposta possono essere fruite nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa ovvero delle previsioni di minori entrate fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
2. All'art. 5, comma 2, che "a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di comunicazione dell'esaurimento delle risorse disponibili, i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti i cui presupposti si siano realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
In applicazione di quanto previsto dal suddetto articolo 5, è intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 agosto 2002, che ha fissato le modalità per il controllo dei flussi finanziari e il tetto di risorse disponibili per il 2002.
Nella stessa data, inoltre, un decreto interdirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato, del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (pubblicato in data 6 agosto 2002) ha comunicato l'esaurimento delle risorse disponibili.
Tuttavia, l'art. 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha successivamente reintrodotto il bonus assunzioni per i crediti maturati nel periodo luglio-dicembre 2002, prevedendo che, la misura massima del credito fruibile è data dall'incremento occupazionale determinato secondo le regole previste all'art. 7 della legge n. 388 del 2000, rilevata alla data del 7 luglio 2002.
Le assunzioni eventualmente realizzate nel periodo compreso tra l'8 luglio e il 31 dicembre rilevano, ai fini della maturazione del "bonus"solo nei limiti in cui reintegrino rapporti di lavoro cessati, pur sempre entro la soglia di incremento occupazionale determinata al 7 luglio.
Il credito maturato da luglio a dicembre, inoltre, in virtù del disposto dell'ultima parte dell'art. 2 del d.l. n. 209, potrà essere utilizzato solo a decorrere dal 1 gennaio 2003 e in quote mensili non superiori ad un terzo della somma totale maturata.
Relativamente alla restituzione dei crediti di imposta, i cui presupposti si siano realizzati successivamente all'8 luglio 2002, fruiti in violazione del citato art. 5 del d.l. n. 138 del 2002, si rammenta che l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2002 differisce alla data del 16 dicembre 2002 il termine già previsto, dal citato articolo 5, per la restituzione delle somme dovute.
Si fa presente che, in sede di effettuazione del versamento relativo alle somme indebitamente fruite, si può tenere conto (in diminuzione) dell'importo del bonus maturato ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 209 del 2002, per il periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002, e conseguentemente limitare il versamento alla differenza.
Se il bonus maturato, ai sensi del richiamato art. 2, dovesse risultare superiore a quello da restituire il contribuente potrà compensare il credito per la parte residua a partire dal 1 gennaio 2003, secondo le modalità previste dal predetto articolo.
Pertanto:
1. coloro che dispongono ancora del credito maturato tra il 1 gennaio 2001 e il 30 giugno 2002 possono continuare ad avvalersene, portandolo in compensazione con i pagamenti da effettuare tramite il modello F24.
2. Il credito maturato nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2002, invece potrà essere portato in compensazione solo a partire dal 1 gennaio 2003, e, comunque, in quote non eccedenti un terzo del credito d'imposta maturato e non utilizzato in diminuzione dei versamenti (da effettuare entro il 16 dicembre) relativi alle compensazioni indebitamente operate.
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