Risoluzione Agenzia Entrate n. 385 del 20.12.2007

Istanza di Interpello - Trattamento Iva imballaggi in acciaio - Alfa S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 385 del 20.12.2007

La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla società Alfa S.r.l., concernente il corretto inquadramento tributario applicabile relativamente alla fattispecie di seguito specificata.

Quesito
La Società interpellante, esercente attività di commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e metalli in genere, riferisce che tra le proprie attività, " (...) opera anche relativamente ad un contratto per la ripresa e il riciclo dei rifiuti da imballaggio in acciaio stipulato tra il Consorzio Nazionale Acciaio (CNA) ed Assofermet".
In ottemperanza al menzionato contratto l'istante pone in essere le seguenti operazioni:
1) si obbliga a ritirare presso le aziende produttrici, per conto del CNA, i "rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio";
2) acquista gli stessi rifiuti ritirati (imballaggi in acciaio), direttamente dall'azienda produttrice presso la quale l'istante svolge l'attività di raccolta.
In relazione alle suddette operazioni la Società chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini dell'Iva.

Soluzione prospettata
L'istante ritiene che:
- l' attività di ritiro dei "rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio",svolta in esecuzione del contratto stipulato tra il Consorzio nazionale Acciaio ed Assofermet per la ripresa ed il riciclo dei rifiuti da imballaggio in acciaio, costituisca una prestazione di servizio da assoggettare all'aliquota Iva del 20 per cento;
- l'acquisto dei materiali ritirati presso l'azienda produttrice, configuri acquisto di rottami, da assoggettare al regime dell'inversione contabile, c.d. "reverse charge", di cui all'articolo 74, settimo comma, del D.P.R n. 633 del 1972.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, assoggetta all'aliquota ridotta del 10 per cento le "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto (...)".
Come più volte precisato dalla Scrivente, da ultimo nella risoluzione n. 250/E del 12 settembre 2007, il citato D.Lgs n. 22 del 1997 è stato abrogato dall'articolo 264, comma 1, lett. i), del D.Lgs n. 152 del 2006 a decorrere dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 152), pertanto, i richiami operati dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 al D.Lgs n. 22 del 1997, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs n. 152 del 2006, ovvero:
- all'articolo 183, comma 1, lettere d), l) e m);
- all'articolo 184, comma 2;
- all'articolo 184, comma 3, lettera g).
Ciò premesso, preliminarmente, si precisa che la disposizione sopra citata, n. 127-sexiesdecies, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le prestazioni di servizi relativi alla gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettere d), l) e m), di:
- rifiuti urbani, di cui all'articolo 184, comma 2, derivanti dalla cosiddetta raccolta differenziata (raccolta che avviene ad opera del comune o di altra società operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in luoghi prestabiliti mediante le apposite campane nelle quali vengono raccolti materiali come vetro, carta, alluminio ecc.);
- rifiuti speciali di cui alla lettera g) del comma 3, dell'art. 184, ovvero ai "rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi".
Nel caso di specie la società istante chiede di conoscere il trattamento ai fini IVA dell'attività di raccolta che svolge, per conto del CNA, presso le aziende produttrici, di rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio. Per stabilire quale sia l'aliquota IVA applicabile a tale prestazione di servizio è, quindi, necessario verificare se detti rifiuti rientrano nell'ambito applicativo del citato numero 127-sexiesdecies o meno e si osserva che gli stessi non sembrano riconducibili nè:
- ai rifiuti urbani, perchè nel caso in esame si tratta di rifiuti diversi da quelli elencati nel citato art. 184, comma 2, la cui raccolta avviene direttamente presso l'azienda produttrice e non tramite i c.d. punti di raccolta;
- ai rifiuti speciali di cui alla lettera g) del comma 3 dell'art. 184 in quanto non sono rifiuti che derivano dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti ecc.
Ne consegue che l'attività di ritiro degli imballaggi in acciaio presso le aziende produttrici, realizzata dalla società istante per conto del CNA in adempimento del contratto per la ripresa e il riciclo dei rifiuti da imballaggi, non essendo una prestazione riconducibile nell'ambito applicativo dello stesso n. 127-sexiesdecies, è da assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.
Relativamente alla seconda operazione che l'interpellante pone in essere, riguardante l'acquisto direttamente presso l'azienda produttrice dei rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio ritirati per conto del CNA, si concorda nel ritenere che la stessa sia da assoggettare al regime del "reverse charge", a condizione che, come pare emergere dall'interpello e sulla base della normativa regolante il settore dello smaltimento dei rifiuti, gli stessi siano anche qualificabili come rottami ovvero beni che in assoluto non sono utilizzabili rispetto alla loro primitiva destinazione se non attraverso un fase di lavorazione e trasformazione (cfr. Ris. n. 29 del 28 febbraio 2007).
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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