Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Riconducibilità delle Università fra i beneficiari delle erogazioni liberali agevolate ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 386 del 17.10.2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972 e del DPR n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Banca Alfa S.p.A. fa presente che intende effettuare erogazioni liberali in favore di Università, statali e non statali legalmente riconosciute, a sostegno delle attività istituzionali delle medesime Università (ad esempio, istituzione di nuove cattedre, assegnazione di borse di studio, creazione di nuove biblioteche, costruzione di nuovi spazi e strutture per studenti).
Ciò premesso, la Banca istante chiede di sapere se le Università possano rientrare tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali agevolate ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base al quale sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità, fra l'altro, di istruzione o di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Banca Alfa ritiene che le liberalità da essa erogate in favore delle Università siano deducibili dal reddito d'impresa ai sensi del citato art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR.
La Banca interpellante rileva, infatti, che le Università, persone giuridiche, "perseguono esclusivamente finalità di istruzione e ricerca scientifica".
In particolare, la società istante è dell'avviso che "anche qualora le Università esercitino attività istituzionali con carattere di commercialità" (ad esempio, realizzando a pagamento corsi di formazione, consulenze o ricerche scientifiche) "tali attività siano in ogni caso dirette a perseguire le finalità in parola" (di istruzione e di ricerca).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR prevede la deducibilità delle "erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica (...) per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato". Le finalità indicate nel richiamato comma 1 dell'art. 100 del TUIR sono quelle di "educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto".
Pertanto, le erogazioni liberali previste dall'art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR sono deducibili se il beneficiario dell'erogazione:
1) ha personalità giuridica;
2) persegue esclusivamente una o più finalità fra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica.
In particolare, per quanto concerne il requisito descritto sub 2), che interessa più specificatamente al fine della soluzione del quesito in esame, si osserva che la disposizione in argomento delimita l'ambito dei beneficiari a quei soggetti che perseguono in via esclusiva una o più delle finalità ivi indicate.
I beneficiari delle erogazioni liberali di cui trattasi non possono, quindi, perseguire finalità diverse da quelle espressamente previste dalla norma stessa.
Dette finalità, che caratterizzano i soggetti beneficiari, devono essere verificate in forza delle norme primarie e regolamentari del settore di competenza e in base alle previsioni recate dagli statuti o atti costitutivi dei medesimi beneficiari.
Come si è avuto modo di chiarire (cfr. la risoluzione n. 234/E del 17 luglio 2002, con la quale è stata riconosciuta la riconducibilità delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza fra i beneficiari delle erogazioni liberali agevolate ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR), la disposizione in esame privilegia l'aspetto "finalistico dell'erogazione", delimitando i beneficiari delle erogazioni stesse in relazione alle finalità perseguite in via esclusiva.
Tale delimitazione dei destinatari delle erogazioni liberali sulla base delle finalità perseguite non preclude che l'ente beneficiario possa porre in essere eventuali attività che si qualificano, sotto il profilo fiscale, come attività commerciali, sempre che si tratti di attività non particolarmente significative, svolte in diretta attuazione delle finalità indicate dalla medesima disposizione agevolativa e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma, realizzando finalità ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma.
Ciò posto, nella fattispecie rappresentata dalla società istante, le Università possono ricondursi fra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali in argomento, nel rispetto dei presupposti sopra indicati.
Pertanto, ricorrendo i requisiti descritti, la Banca interpellante potrà portare in deduzione dal reddito d'impresa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, le erogazioni liberali effettuate in favore delle Università, ai sensi del richiamato art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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