Compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche. Art.37 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Risoluzione Agenzia Entrate n. 39 del 03.04.2001
Un Ente, avente finalità di Promozione Sportiva, ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della disciplina dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche introdotta dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, con particolare riferimento alle modalità di esposizione dei compensi medesimi nel modello Unico 2001.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
I soggetti che percepiscono indennità di trasferta, rimborsi forfetari, premi e compensi nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto, sono tenuti alla compilazione del modello Unico 2001 quando:
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, superino complessivamente la soglia dei 50 milioni di lire;
- le anzidette somme, pur non superando il limite dei 50 milioni di lire, non costituiscono l'unico reddito del soggetto percipiente. In presenza di altri redditi, infatti, le somme corrisposte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, devono essere evidenziate in sede di dichiarazione dei redditi ai fini della determinazione dell'aliquota per scaglioni di reddito applicabile, ai sensi dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della citata legge n. 342 del 2000.
Non sono, invece, tenuti alla compilazione del modello Unico 2001 i soggetti che, nel periodo di imposta, hanno percepito esclusivamente le somme di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m) del TUIR, ricomprese:
- nella quota esente - 6 o 10 milioni di lire; ovvero
- nella fascia di reddito assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, nell'ipotesi in cui le predette somme costituiscano l'unico reddito del soggetto percipiente.
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