Risoluzione Agenzia Entrate n. 39 del 11.02.2002

Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 62 - trattamento fiscale del reddito dei soci di cooperative di autotrasporto - Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 39 del 11.02.2002

L'Associazione Nazionale delle ..... ha chiesto chiarimenti in merito ad alcuni specifici aspetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 62 della legge n. 342 del 2000, concernente disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto.
In particolare, richiamando la circolare n. 17/E del 15 febbraio 2001, con la quale sono già state fornite istruzioni in proposito, l'Associazione istante chiede ulteriori precisazioni per quanto concerne:
1.i soci-lavoratori della cooperativa autorizzata all'autotrasporto che, ai fin della determinazione del reddito di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a) del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il DPR n. 917 del 22 dicembre 1986), possono godere della deduzione per spese di trasferta, qualora tale beneficio non sia stato utilizzato dalla cooperativa ai fini della determinazione del proprio reddito. In particolare viene chiesto se siano destinatari dell'agevolazione i soli soci-lavoratori che abbiano effettuato trasferte fuori dal territorio comunale o tutti i soci-lavoratori appartenenti al compagine sociale;
2. l'attività svolta dai soci inviati in trasferta, specificando se questa debba consistere nel solo autotrasporto o possa trattarsi anche di attività connesse o accessorie e comunque integrate nel ciclo produttivo dell'autotrasporto;
3. la modalità con cui applicare la deduzione al reddito del socio-lavoratore, precisando se l'importo della deduzione forfetaria debba essere attribuito al socio lavoratore al netto o al lordo dell'indennità di trasferta o del rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio;
4. la possibilità di applicare l'agevolazione in favore del socio in sede di conguaglio annuale, qualora la cooperativa, non essendo sicura di poter usufruire dell'esenzione dall'IRPEG ai sensi dell'art. 11 del Dpr n. 601 del 1972, non abbia operato la deduzione prevista dall'articolo 62, comma 1-quater, del TUIR - inserito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229, di conversione del decreto legge 22 giugno 2000, n.167, concernente disposizioni urgenti in materia di autotrasporto.
In relazione alle problematiche esposte occorre premettere che l'art. 62 della legge 21 novembre 2000, n. 342, consente di applicare, ai fini della determinazione del reddito dei lavoratori soci delle cooperative di cui all'articolo 47, comma 1, lett. a), del TUIR (assimilato a quello di lavoro dipendente), la deduzione forfetaria di cui all'articolo 62, comma 1-quater, del TUIR qualora la società cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisca di tale beneficio né della deduzione analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.
La deduzione di cui al citato articolo 62, comma 1-quater, del TUIR è concessa alle imprese di autotrasporto in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale ed è stabilita in misura forfetaria per un importo di lire 110.000, elevato a lire 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Sulla base delle richiamate disposizioni si forniscono le seguenti indicazioni in relazione ai quesiti posti.
1) Per quanto concerne la possibilità di applicare la deduzione in esame anche ai redditi dei soci-lavoratori che non abbiano effettuato trasferte fuori dal territorio comunale, occorre premettere che la disposizione recata dall'art. 62 della legge n. 342 del 2000 è finalizzata a trasferire, in via sussidiaria, al socio la deduzione forfetaria che, ai sensi dell'articolo 62, comma 1-quater, del TUIR spetterebbe alla cooperativa (in luogo della deduzione anche analitica delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti) e della quale questa, in considerazione del particolare regime di esenzione o di riduzione dell'IRPEG previsto dall'articolo 11 del DPR n. 601 del 1973, non si sia avvalsa direttamente. Poiché il minor onere fiscale sostenuto dalla cooperativa per effetto del richiamato art. 62, comma 1-quater, del TUIR sarebbe andato a vantaggio dell'intera compagine sociale, e non dei soli soci-lavoratori inviati in trasferta, il medesimo effetto si deve realizzare anche qualora i soci-lavoratori subentrino nell'agevolazione. Pertanto, l'ammontare delle deduzioni forfetarie previste dal richiamato articolo 62 della legge n. 342 del 2000, risultante dalle giornate di trasferta effettuate dai soci-lavoratori fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta, deve essere ripartito tra tutti i soci-lavoratori che percepiscono compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lett. a) del TUIR. Il beneficio deve essere distribuito in base ad un criterio proporzionale, riferito alla prestazione lavorativa resa da ciascun
socio-lavoratore nel periodo d'imposta.
2) L'articolo 62, comma 1-quater, del TUIR e l'articolo 62 della legge 342 del 2000 circoscrivono il proprio ambito applicativo alle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori merci per conto terzi, individuandole in modo preciso attraverso il richiamo all'autorizzazione amministrativa richiesta per lo svolgimento di tale attività. La precisa individuazione della tipologia di imprese agevolate porta a ravvisare il presupposto per usufruire del beneficio nella effettuazione di trasferte, fuori dal territorio comunale, da parte del dipendente o del socio-lavoratore, nell'esercizio dell'attività soggetta ad autorizzazione, nella quale devono ritenersi comprese anche le attività strumentali o integrate nel ciclo dell'autotrasporto.
3) Per quanto concerne l'attribuzione della deduzione in esame al socio-lavoratore al lordo o al netto della indennità di trasferta o del rimborso delle spese di trasferta, si richiama quanto precisato con la circolare n. 17/E del 2001. In tale occasione è stato chiarito che, anche in presenza della deduzione forfetaria, le indennità di trasferta e i rimborsi delle relative spese concorrono alla determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nei limiti previsti dall'articolo 48, comma 5, del TUIR. Pertanto, al socio-lavoratore spettano sia i benefici fiscali previsti dall'articolo 48, quinto comma, in relazione alle indennità ed ai rimborsi delle spese sostenute per le trasferte, sia la particolare deduzione prevista dall'articolo 62 della legge n. 342 del 2000
4) In relazione, infine, alla possibilità di rinviare l'applicazione della deduzione forfetaria in favore del socio al momento di effettuazione del conguaglio annuale, o del conguaglio effettuato in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, si fa presente che tale possibilità non è preclusa qualora la cooperativa non sia in grado di applicare il beneficio in riferimento ai singoli periodi di paga.

Per gli aspetti non espressamente trattati si rinvia alle precisazioni fornite con la circolare n. 17/E del 15 febbraio 2001.

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